§ 5.4.155 - Decisione 11 giugno 1998, n.170.
Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavorati migranti: Decisione (CEE) n. 170 che modifica la decisione n. 141, del 17 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:11/06/1998
Numero:170


Sommario
Art. 1.      Gli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 vengono stabiliti secondo le seguenti regole
Art. 2.      Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, le istituzioni del luogo di residenza trasmettono ogni anno alle istituzioni e organismi designati [...]
Art. 3.      Alla data di applicazione della presente decisione, la ripresa d'inventario dei titolari di pensioni o di rendite e/o dei loro familiari il cui diritto alle prestazioni in natura nello Stato di [...]
Art. 4.      La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 5.4.155 - Decisione 11 giugno 1998, n.170.

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavorati migranti: Decisione (CEE) n. 170 che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275).

 

 

Art. 1.

     Gli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 vengono stabiliti secondo le seguenti regole.

 

     I. INVENTARIO PREVISTO ALL'ARTICOLO 94, PARAGRAFO 4

     Famiglie dei lavoratori dipendenti o autonomi

 

     1. Per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 574/72, viene fissata la seguente procedura.

     Su richiesta del lavoratore, dipendente o autonomo, l'istituzione competente, dopo aver compilato la parte A del formulario E 109, ne invia o ne rimette due esemplari all'interessato che li trasmette ai suoi familiari. Questi ultimi devono presentare i due esemplari all'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza all'atto dell'iscrizione per la concessione delle prestazioni in natura.

     Se i familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza ne fa richiesta all'istituzione competente mediante un formulario E 107; in questo caso, quest'ultima istituzione lo fa pervenire in duplice esemplare all'istituzione del luogo di residenza.

     L'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dopo aver compilato la parte B, invia un esemplare del formulario E 109 all'istituzione di assicurazione malattia presso la quale il lavoratore, dipendente o autonomo, è assicurato.

     2. La data da prendere in considerazione per l'inizio del conteggio delle somme forfettarie è:

     a) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione dello Stato competente; questa data è indicata nel formulario E 109;

     b) la data del trasferimento di residenza, quando è posteriore alla data di cui al punto a); questa data è indicata sui formulari E 109;

     [c) la data che segue la fine del periodo di diritto attestato dai formulari E 106, E 111, E 112 o E 128, se uno di questi formulari è stato rilasciato e conteneva una data precisa di fine del diritto; questa data è indicata nel formulario E 109;] [1]

     d) la data di ricevimento del modello E 109 da parte dell’istituzione del luogo di residenza quando non sono indicati sul modulo interessato né la data dell’apertura del diritto alle prestazioni in natura, in virtù della legislazione dello Stato competente previsto al punto a), né la data del trasferimento della residenza prevista al punto b) [2]

     Se i familiari hanno ancora diritto a prestazioni, a titolo dell'esercizio di un'attività professionale o della riscossione di un reddito sostitutivo, secondo la legislazione del loro paese di residenza o di un altro Stato membro, a titolo prioritario, conformemente ai regolamenti, ha inizio il conteggio delle somme forfettarie il giorno successivo alla data di cessazione di tale diritto.

     2 bis. L'istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente dell’iscrizione della persona interessata affinché quest’ultima istituzione le comunichi le misure che occorre applicare per suo conto al fine di evitare che la persona interessata continui ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente.

     L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che, a decorrere dalla data della sua iscrizione presso tale istituzione, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente non è più valida. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia. [3]

     3. L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione competente della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviandole due esemplari del formulario E 108, completato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver compilato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente. [4]

     4. La data da prendere in considerazione per la fine del conteggio delle somme forfettarie è:

     a) la data di sospensione o di soppressione del diritto se il formulario E 108 è pervenuto all'istituzione di residenza nei tre mesi successivi a questa data. Essa è indicata sul formulario e costituisce la data di cessazione d'effetto del formulario E 109;

     b) la data di ricevimento da parte dell'istituzione del luogo di residenza del formulario E 108, se quest'ultima è posteriore di oltre tre mesi alla data di sospensione o di soppressione del diritto. La data di ricevimento è indicata su questo formulario e costituisce la data di cessazione d'effetto del formulario E 109;

     c) La data di sospensione o di soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa è indicata sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 109.

      d) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza o di un altro Stato membro, conformemente ai regolamenti in caso di esercizio di un'attività professionale sul territorio di questo Stato, quando la data è anteriore a quella prevista ai punti a) o b). Tuttavia se la legislazione dello Stato di residenza non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizione di assicurazione o di svolgimento di un'attività, bensì a condizione di residenza, la data da prendere in considerazione è quella d'inizio dell'attività professionale;

     e) la data a partire dalla quale nessun familiare soddisfa, nello Stato membro di residenza e conformemente alla sua legislazione, le condizioni per beneficiare delle prestazioni in natura, quando tale data è anteriore a quelle previste al punto a) o b). [5]

     4 bis. L'istituzione del precedente luogo di residenza comunica all’istituzione competente e/o all’istituzione del nuovo luogo di residenza le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare, dopo la data di scadenza dell'iscrizione, la tessera europea di assicurazione malattia da essa rilasciata.

     L'istituzione competente e/o l'istituzione del nuovo luogo di residenza informa la persona interessata che la tessera europea rilasciata dall’istituzione del precedente luogo di residenza non è più valida successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia. [6]

     5. L'istituzione del luogo di residenza mantiene aggiornato l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione competente in materia di apertura del diritto (formulario E 109) oppure di sospensione o di soppressione di tale diritto (formulario E 108) e tenendo conto della validità di un anno dei formulari E 109, rilasciati da istituzioni tedesche, francesi, italiane o portoghesi, senza pregiudizio del formulario, per mezzo del quale si può far cessare la validità di tale diritto quando si verifichino fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni. [7]

     6. Quando i familiari del lavoratore dipendente o autonomo trasferiscono la loro residenza sul territorio di un altro Stato membro, diverso dallo Stato membro competente, si applica nuovamente il punto 1.

     7. Per il calcolo delle somme forfettarie mensili, il periodo durante il quale gli interessati possono aver diritto a prestazioni viene conteggiato in mesi.

     Il numero di mesi si ottiene calcolando per un'unità il mese civile contenente la data che serve da punto di partenza per il conteggio delle somme forfettarie.

     Non viene calcolato il mese civile nel corso del quale si è estinto il diritto, a meno che non si tratti di un mese completo.

     Se il periodo è inferiore a un mese, viene considerato come un mese

     8. Quando i familiari di un lavoratore autonomo o dipendente, sono suddivisi tra vari paesi di residenza, diversi dallo Stato competente e quando le condizioni per beneficiare delle prestazioni in natura, sono soddisfatte in ciascuno degli Stati di residenza, occorre considerare una cifra forfettaria per paese.

     9. I conteggi delle somme forfettarie saranno stabiliti in base ai dati numerici dedotti dallo spoglio dei formulari indicati al punto 5.

 

     II. INVENTARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 95, PARAGRAFO 4

     Pensionati e/o familiari

 

     1. Per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 29 e dei paragrafi 1 e 5 dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 574/72, viene stabilita la seguente procedura:

     Su richiesta del titolare di pensione o di rendita o di un suo familiare, l'istituzione debitrice della pensione o della rendita o l'istituzione di assicurazione malattia abilitata dallo Stato debitore della pensione o rendita, dopo aver compilato la parte A del formulario E 121, ne invia o ne consegna due esemplari all'interessato. Quest'ultimo deve presentare i due esemplari all'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza all'atto dell'iscrizione per la concessione delle prestazioni in natura.

     Nel caso in cui l'interessato non presenti tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione che deve rilasciare il formulario E 121 mediante un formulario E 107; in questo caso l'ultima istituzione fa pervenire il formulario E 121 in duplice esemplare all'istituzione del luogo di residenza. In attesa dell'attestato, quest'ultima istituzione può procedere all'iscrizione provvisoria dell'interessato, considerati i documenti giustificativi che essa prevede, ma tale iscrizione non è opponibile all'altra istituzione se non sia seguito del rilascio da parte di quest'ultima del formulario E 121.

     L'istituzione del luogo di residenza dell'interessato, dopo aver compilato la parte B, rinvia un esemplare del formulario E 121 all'istituzione che l'ha rilasciato.

     Il formulario E 121 ha un carattere individuale; uno viene rilasciato se del caso per il titolare di pensione o di rendita e/o uno per ciascuno dei suoi familiari che non risiedono nello Stato debitore della pensione o della rendita.

     2. La data da prendere in considerazione per l'invio del conteggio delle spese forfettarie è:

     a) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura, in virtù della legislazione dello Stato competente; questa data è indicata nel formulario E 121;

     b) la data del trasferimento di residenza, qualora sia posteriore alla data di cui al punto a); questa data è indicata nel formulario E 121;

     [c) la data che segue la fine del periodo di diritto attestata dai formulari E 106, E 109, E 111, E 112, E 120 o E 128, se uno di questi formulari è stato rilasciato e menzionava una data precisa di estinzione del diritto; questa data è indicata sul formulario E 121;] [8]

     d) la data di ricevimento del modulo E 121 da parte dell’istituzione del luogo di residenza quando non sono indicate sul modulo interessato né la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura a norma della legislazione dello Stato competente, prevista al punto a), né la data del trasferimento della residenza prevista al punto b) [9]

     Se, il titolare di pensione o di rendita o uno dei suoi familiari ha ancora diritto a prestazioni, a titolo dell'esercizio di un'attività professionale o della riscossione di un reddito sostitutivo, secondo la legislazione del proprio Stato di residenza o di un altro Stato membro, a titolo prioritario, conformemente ai regolamenti, il conteggio delle spese forfettarie inizia il giorno successivo alla data di cessazione del diritto.

     2 bis. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell’iscrizione della persona interessata affinché quest’ultima istituzione indichi le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente.

     L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che a partire dalla data della sua iscrizione presso questa istituzione, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente non è più valida. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea. [10]

     3. L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviando due esemplari del formulario E 108, compilato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver completato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente.

     Il formulario E 108, quando sospende o annulla un formulario E 121, riveste lo stesso carattere individuale di quest'ultimo e, in caso di sospensione o di annullamento di numerosi formulari E 121 riguardanti i componenti di una stessa famiglia, dovranno essere emessi tanti E 108 quanti sono gli E 121, anche se la data di sospensione o di annullamento è identica o se gli interessati dipendono dalla stessa istituzione del luogo di residenza. [11]

     4. La data da prendere in considerazione per la fine del conteggio delle spese forfettarie è:

     a) la data di sospensione o di soppressione del diritto se il formulario E 108 è giunto all'istituzione di residenza nei tre mesi successivi a questa data. Essa è iscritta su questo formulario e costituisce la data di cessazione dell'effetto del formulario E 121;

     b) la data di ricevimento da parte dell'istituzione del luogo di residenza del formulario E 108, se è posteriore di oltre tre mesi alla data di sospensione o di soppressione del diritto. La data di ricevimento è iscritta su questo formulario e costituisce la data di cessazione d'effetto del formulario E 121;

     c) La data della sospensione o della soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa figura sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 121.

     d) la data del decesso del titolare di pensione o di rendita o di un suo familiare o la data di trasferimento di residenza del titolare di pensione o di rendita o di un suo familiare sul territorio di un altro Stato membro, quando tale data è anteriore a quella prevista al punto a) o b);

     e) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza o di un altro Stato membro conformemente ai regolamenti in caso di esercizio di un'attività professionale sul territorio di questo Stato o di assegnazione di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione dello stesso Stato, quando la data è anteriore a quella prevista ai punti a) o b). Tuttavia se la legislazione dello Stato di residenza non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o d'impiego bensì a condizioni di residenza, la data da prendere in considerazione è la data d'inizio dell'attività professionale o la data di effetto della pensione o della rendita;

     e) la data a partire dalla quale un familiare di un titolare di pensione o di rendita non soddisfa più, nello Stato membro di residenza e conformemente alla sua legislazione, le condizioni per beneficiare delle prestazioni in natura, quanto tale data è anteriore a quella prevista ai punti a) o b). [12]

     4 bis. L'istituzione del precedente luogo di residenza indica all’istituzione competente e/o all’istituzione del nuovo luogo di residenza le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare dopo la data di scadenza dell’iscrizione la tessera europea di assicurazione malattia da essa rilasciata.

     L'istituzione competente e/o l'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che la tessera europea rilasciata dall’istituzione del precedente luogo di residenza non è più valida successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia. [13]

     5. L'istituzione del luogo di residenza aggiorna l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione debitrice della pensione o della rendita o dall'istituzione d'assicurazione malattia abilitata dallo Stato debitore della pensione o della rendita, riguardante l'apertura del diritto (formulario E 121) o la sospensione o la soppressione di tale diritto (formulario E 108), e tenendo conto della durata di validità di un anno dei formulari E 121 rilasciati dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi per familiari di titolari di pensioni o rendite che risiedano in uno Stato membro diverso da quello debitore in cui ha la residenza il titolare della pensione o della rendita [articolo 30 del regolamento (CEE) n. 574/72], senza che ciò pregiudichi il formulario con il quale è possibile far cessare la validità di tale diritto, quando si verifichino fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni. [14]

     6. Quando il titolare di pensione o di rendita o un suo familiare trasferisce la propria residenza sul territorio di un altro Stato membro, diverso da quello debitore della pensione o della rendita, si applicano nuovamente le disposizioni del punto 1.

     7. Per il calcolo del numero di importi forfettari mensili, il periodo durante il quale l'interessato può aver diritto a delle prestazioni, è conteggiato in mesi.

     Il numero dei mesi si ottiene calcolando per un'unità il mese civile nel corso del quale si colloca la data che serve da punto di partenza per il conteggio delle somme forfettarie.

     Non viene conteggiato il mese civile nel corso del quale si è estinto il diritto, a meno che il mese non sia completo.

     Se il periodo è inferiore a un mese, viene calcolato come un mese.

     8. Il conteggio delle somme forfettarie è stabilito in base a dati numerici estratti dallo spoglio dei formulari citati al punto 5.

 

     Art. 2.

     Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, le istituzioni del luogo di residenza trasmettono ogni anno alle istituzioni e organismi designati all'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del proprio paese, gli estratti individuali degli importi forfettari mensili (formulario E 127) stabiliti sulla base degli inventari previsti dagli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

     Le istituzioni e organismi designati dello Stato di residenza trasmettono gli estratti suddetti alle istituzioni e organismi designati dello Stato competente.

     I formulari E 127 indicano il numero di importi forfettari mensili dovuti per uno stesso anno per ciascuna famiglia di lavoratore, dipendente o autonomo. Per quanto concerne i titolari di pensione o di rendita e/o i loro familiari, i formulari E 127 indicano il numero di importi forfettari mensili pro capite dovuti per uno stesso anno.

 

     Art. 3.

     Alla data di applicazione della presente decisione, la ripresa d'inventario dei titolari di pensioni o di rendite e/o dei loro familiari il cui diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza è attestato da un formulario E 121 o da un formulario E 122, rilasciato precedentemente e in corso di validità, si effettua nel modo seguene:

     - gli E 121 (emessi per nucleo familiare) restano validi fino all'annullamento e/o sostituzione per il solo titolare di pensione o di rendita, ad esclusione quindi di suoi familiari;

     - per ciascun familiare del titolare di pensione o di rendita iscritto in base a un vecchio formulario E 121 (emessi per nucleo familiare), viene rilasciato un nuovo E 121 (individuale) che ha effetto alla data di applicazione della presente decisione, data che serve da punto di partenza per il conteggio delle somme forfettarie riguardanti questa persona;

     - la disposizione precedente si applica anche a ciascun familiare del titolare di pensione o di rendita iscritto sulla base di un formulario E 122.

 

     Art. 4.

     La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa sostituisce la decisione n. 141 del 17 ottobre 1989.

     E' applicabile a partire dal 1 gennaio 1998.

     Tuttavia nei rapporti con la Repubblica francese:

     le disposizioni della presente decisione, concernenti la messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72, che seguono l'introduzione nell'articolo 95 di questo regolamento di un costo medio pro capite per i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari, sono applicabili solo a partire dal 1 gennaio 2002;

     le disposizioni della decisione n. 141 del 17 ottobre 1989, per la messa a punto degli inventari previsti all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72, nella sua versione anteriore al 1 gennaio 1998, che sono la conseguenza del calcolo di un costo medio per unità familiare, per i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari, restano applicabili fino al 31 dicembre 2001.

 

 

 


[1] Lettera abrogata dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[3] Punto inserito dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[4] Punto così sostituito dalla decisione n. 185 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[5] Punto così modificato dalla decisione n. 185 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[6] Punto inserito dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[7] Punto così sostituito dalla decisione n. 185 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[8] Lettera abrogata dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[10] Punto inserito dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[11] Punto così sostituito dalla decisione n. 185 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[12] Punto così modificato dalla decisione n. 185 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[13] Punto inserito dall’art. 1 della decisione n. 203 del 26 maggio 2005 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

[14] Punto così sostituito dalla decisione n. 185 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.