§ 5.4.125 - Decisione 28 novembre 1995, n. 160.
Decisione (CE) n. 160 concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:28/11/1995
Numero:160

§ 5.4.125 - Decisione 28 novembre 1995, n. 160.

Decisione (CE) n. 160 concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

(G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49).

 

 

     1. Ad esclusione dei lavoratori stagionali, l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica in particolare:

     a) ai lavoratori a cui si applica l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento;

     b) ai lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;

     c) ai lavoratori diversi dai lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 2 lettera b);

     d) ai lavoratori occupati da un'impresa frontaliera a cui si applica l'articolo 14, paragrafo 3;

     e) ai lavoratori membri del personale di servizio in missioni diplomatiche o sedi consolari e al personale di servizio privato alle dipendenze di agenti di tali missioni o sedi, a cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento;

     f) ai lavoratori ai quali si applica un accordo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento citato,

qualora abbiano risieduto durante la loro ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

 

     2. I lavoratori a cui si applica il paragrafo 1 che, durante la loro ultima occupazione, erano soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato del luogo di occupazione, beneficiano delle prestazioni ai sensi delle disposizioni della legislazione dello Stato di residenza, come se fossero stati precedentemente soggetti a tale legislazione.

 

     3. I lavoratori a cui si applicano gli articoli 14, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 1 sono considerati, fino a prova contraria, residenti sul territorio dello Stato competente.

 

     4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 131 del 3 dicembre 1985, è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.