§ 5.4.97 - Decisione 26 giugno 1992, n. 150.
Decisione n. 150 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti riguardante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:26/06/1992
Numero:150

§ 5.4.97 - Decisione 26 giugno 1992, n. 150.

Decisione n. 150 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72.

(G.U.C.E. 25 agosto 1993, n. C 229).

 

 

     La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

     decide:

 

     1. Allorché l'importo delle prestazioni previste dall'articolo 77, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 dovute in base alla legislazione di uno Stato membro, qualunque sia la residenza dei figli dei titolari di pensione o di rendita o degli orfani sul territorio della Comunità, è superiore all'importo delle prestazioni dovute in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 77, paragrafo 2 del suddetto regolamento, le prestazioni previste dalla legislazione del primo Stato vengono erogate al titolare di una pensione o di una rendita in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della presente decisione, nella misura in cui l'importo di tali prestazioni superi l'importo effettivamente percepito in applicazione della legislazione del secondo Stato membro. Tale disposizione è applicabile anche quando l'interessato acquisisce un diritto alla concessione di una pensione o di una rendita, in base alla legislazione dello Stato membro che accorda le prestazioni più favorevoli, dopo aver trasferito la sua residenza nello Stato membro competente ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento summenzionato.

     2. Allorché l'importo delle prestazioni previste dall'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 dovute in base alla legislazione di uno Stato membro, qualunque sia la residenza dell'orfano sul territorio della Comunità, è superiore all'importo delle prestazioni dovute in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 2 del regolamento summenzionato, le prestazioni previste dalla legislazione del primo Stato membro vengono erogate all'orfano in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della presente decisione, nella misura in cui l'importo di tali prestazioni superi l'importo effettivamente percepito in base alla legislazione del secondo Stato. Tale disposizione è applicabile anche qualora l'orfano non abbia avuto la residenza nel primo Stato membro.

     3. L'articolo 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 4 della presente decisione, in maniera che il diritto alle prestazioni dovute in base alla legislazione di uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2 o dell'articolo 78, paragrafo 2, venga sospeso soltanto a concorrenza dell'importo delle prestazioni o degli assegni familiari effettivamente percepito in base alla legislazione di un altro Stato membro per l'esercizio di un'attività professionale.

     4. Nei casi previsti dai paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente del primo Stato membro eroga un complemento alle prestazioni concesse in applicazione della legislazione del secondo Stato membro, uguale alla differenza fra l'importo delle prestazioni effettivamente percepito in base alla legislazione del secondo Stato membro e quello delle prestazioni dovute in base alla legislazione del primo Stato membro, qualunque sia la residenza sul territorio della Comunità.

Tale complemento viene determinato tenendo conto di tutti i figli o orfani nati prima o dopo il trasferimento di residenza, l'esercizio dell'attività professionale o l'insorgenza di un nuovo diritto a prestazioni in conformità della legislazione di un secondo Stato membro.

Esso viene erogato fino a quando vengono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni in base alla legislazione del primo Stato membro. Allorché non vengano o non vengano più soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni in base alla legislazione del secondo Stato membro, il primo Stato membro eroga, in sostituzione del complemento, l'importo integrale delle prestazioni dovute in base alla sua legislazione, qualunque sia la residenza sul territorio della Comunità.

     5. L'importo del complemento viene determinato, per la prima volta, non oltre la scadenza di un termine di dodici mesi successivo all'insorgenza del diritto alle prestazioni nel secondo Stato membro. In seguito, la determinazione del complemento viene effettuata almeno ogni dodici mesi. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini la concessione delle prestazioni alla presentazione di una domanda, quest'ultima dovrà essere presentata anche ai fini della concessione del complemento.

     6. L'istituzione o le istituzioni competenti del secondo Stato membro danno immediatamente comunicazione, all'istituzione o alle istituzioni competenti dell'altro Stato membro, della data in cui è acquisito il diritto ai sensi della legislazione da essi applicata, nonché della natura e dell'importo delle prestazioni.

Alla scadenza del periodo previsto dal paragrafo 5, l'istituzione o le istituzioni del secondo Stato membro notificano l'importo esatto delle prestazioni erogate durante il periodo trascorso all'istituzione o alle istituzioni dell'altro Stato membro.

     7. Una volta determinato l'importo del complemento, quest'ultimo viene erogato in conformità delle disposizioni della legislazione del primo Stato membro e delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relative alle prestazioni di cui trattasi.

     8. Alla scadenza del periodo previsto dal paragrafo 5, l'istituzione o le istituzioni del primo Stato membro informano il beneficiario della decisione di accordare, ovvero di rifiutare il complemento indicando:

     a) l'importo delle prestazioni dovute in applicazione della legislazione di tale Stato membro; b) l'importo delle prestazioni effettivamente versate in applicazione della legislazione dell'altro Stato membro;

     c) se del caso, l'importo del complemento.

     9. Le istituzioni degli Stati tenuti a fornire le informazioni necessarie al calcolo del complemento previsto dal paragrafo 4 della presente decisione sono indicate in allegato.

     10. Il tasso di conversione che è opportuno applicare per confrontare gli importi delle prestazioni ai sensi del paragrafo 8 è il tasso applicabile in conformità dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72.

Ai fini della presente decisione, le istituzioni utilizzano i formulari previsti dai capitoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1408/71 aggiungendovi, se del caso, ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'una o dall'altra delle istituzioni interessate.

     11. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 129 del 17 ottobre 1985, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [1]

(Paragrafo 9 della decisione)

 

     A. BELGIO

     Lavoratori subordinati:

     Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariés/Compensatiekas der gezinsvergoedingen voor werknemers (Cassa di compensazione per assegni familiari ai lavoratori subordinati), Bruxelles/Brussel, presso la quale è iscritto il datore di lavoro.

     Lavoratori autonomi:

     Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (Istituto nazionale d'assicurazione sociale per lavoratori autonomi), Bruxelles/Brussel.

 

     B. REPUBBLICA CECA

     1. In caso di prestazioni familiari/assegni per i figli — autorità comunali designate.

     2. In caso di pensioni di orfano — Ceská správa sociálního zabezpecení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha

 

     C. DANIMARCA

     Socialministeriet (Ministero degli affari sociali), Slotsholmsgade 6, Koebenhavn.

 

     D. GERMANIA

     Bundesanstalt fuer Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Nuernberg

     Uffici locali del lavoro competenti.

 

     E. ESTONIA

     Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn.

 

     F. GRECIA

     (Omissis)

 

     G. SPAGNA

     1. Tutti i regimi escluso il regime dei marittimi:

     Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale).

     2. Regime dei marittimi:

     Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell'Istituto sociale della marina).

 

     H. FRANCIA

     Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), 11, rue de la Tour des dames, Paris.

 

     I. IRLANDA

     1. Per l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71:

     Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Social Welfare Services Office, Pensions Branch, College Road, Sligo.

     2. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 574/72:

     Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Social Welfare Services Office, Child Benefit Branch, Oliver Plunkett Street, Letterkenny, Co. Donegal.

 

     J. ITALIA

     Sedi locali (provinciali e zonali) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Ufficio liquidazione pensioni.

 

     K. CIPRO

     Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία.

 

     L. LETTONIA

     Valsts socialas apdrošinašanas ag entura (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rıga.

 

     M. LITUANIA

     Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

 

     N. LUSSEMBURGO

     1. In materia di assegni familiari:

     Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Luxembourg.

     2. In materia di pensione per orfani:

     Per gli operai

     Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Istituto di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg.

     Per gli impligati e i liberi professionisti

     Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati del settore privato), Luxembourg.

     Per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività artigianale, commerciale o industriale

     Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensioni degli artigiani, commercianti e degli industriali), Luxembourg.

     Per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale agricola Caisse de pension agricole (Cassa pensioni agricoltori), Luxembourg.

 

     O. UNGHERIA

     1. Országos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

     2. Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), Budapest.

 

     P. MALTA

     Dipartiment tas-Sigurta Soc˙jali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta.

 

     Q. PAESI BASSI

     Sociale Verzekeringsbank (Banca delle Assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 Amstelveen

 

     R. AUSTRIA

     (Omissis)

 

     S. POLONIA

     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministero dell'economia, del lavoro e delle politiche sociali), Warzawa.

 

     T. PORTOGALLO

     1. In materia di prestazioni familiari:

     - per il Continente:

     Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) presso il quale l'interessato è stato iscritto da ultimo;

     - per la Regione autonoma di Madera:

     Direcçao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal;

     - per la Regione autonoma delle Azzorre:

     Direcçao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.

     2. In materia di pensione per orfani:

     - per il Continente:

     Centro Nacional de Pensoes, Lisboa (Centro nazionale di pensioni, Lisbona);

     - per la Regione autonoma di Madera:

     Direcçao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal;

     - per la Regione autonoma delle Azzorre:

     Direcçao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.

 

     U. SLOVENIA

     Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali), Ljubljana.

 

     V. SLOVACCHIA

     1. In caso unicamente di prestazioni familiari: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia), Bratislava.

     2. In tutti gli altri casi: Sociálna poist'ovna (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava.

 

     W. FINLANDIA

     (Omissis)

 

     X. SVEZIA

     (Omissis)

 

     Y. REGNO UNITO

     1. Per l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento (CEE) n. 1408/71:

     Gran Bretagna

     Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate (Ministero della Sicurezza Sociale, Ufficio prestazioni, Direzione prestazioni internazionali) Newcastle-upon-Tyne, NE98 1YX.

     Irlanda del nord (per i casi diversi dagli aumenti delle prestazioni di vecchiaia o delle prestazioni ai superstiti dell'Irlanda del Nord pagabili a persone residenti fuori dell'Irlanda del Nord, per cui vale l'indirizzo di Newcastle-upon-Tyne riportato sopra)

     Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Oveseas Branch (Ministero della Sanità e dei Servizi Sociali, ente previdenziale dell'Irlanda del Nord, servizio internazionale) Belfast, BT1 1DX.

     2. Per l'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72:

     Gran Bretagna

     Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefits Center (Ministero della sicurezza sociale, Ufficio prestazioni, Centro degli assegni familiari), Newcastle-upon-Tyne, NE88 1AA

     Irlanda del Nord

     Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefits Office (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Ente previdenziale dell'Irlanda del Nord, Ufficio assegni familiari), Belfast, BT1 1SA.

 


[1] Allegato già modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.