§ 5.4.27 - Decisione 23 gennaio 1975, n. 100.
Decisione (CEE) n. 100/75 relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dell'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:23/01/1975
Numero:100

§ 5.4.27 - Decisione 23 gennaio 1975, n. 100.

Decisione (CEE) n. 100/75 relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dell'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni.

(G.U.C.E. 5 luglio 1975, n. C 150).

 

 

La commissione amministrativa delle comunità europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti,

 

decide:

 

     1. In conformità degli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, l'articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase, l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase, l'articolo 52, lettera b), ultima frase, l'articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase, l'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), penultima frase e l'articolo 75, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza sarà rimborsata integralmente dall'istituzione competente delle prestazioni in denaro erogate agli interessati per conto dell'istituzione competente, nella moneta del paese di dimora o di residenza.

     2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sarà applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1975.