§ 5.3.5 - Regolamento 23 novembre 1998, n. 2533.
Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:23/11/1998
Numero:2533


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.
Art. 3.  Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica.
Art. 4.  Obblighi degli Stati membri.
Art. 5.  Poteri normativi della BCE.
Art. 6.  Diritto di verifica e raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
Art. 7.  Irrogazione di sanzioni.
Art. 8.  Regime di riservatezza.
Art. 9.  Disposizioni finali.


§ 5.3.5 - Regolamento 23 novembre 1998, n. 2533.

Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

(G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318).

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende/si intendono per:

     1) "obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE", le informazioni statistiche che i soggetti dichiaranti devono fornire e che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC;

     2) "soggetti dichiaranti", le persone giuridiche, le persone fisiche e gli altri enti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che sono soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE;

     3) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

     4) "residente", qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nell'allegato A; in questo contesto, "per posizioni e operazioni sull'estero" rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;

     5) "posizione sull'estero", il bilancio delle attività e delle passività finanziarie sull'estero.

     6) "moneta elettronica", un valore monetario registrato elettronicamente su un supporto tecnico, comprese le carte prepagate, che può essere largamente utilizzato a scopo di pagamento a soggetti diversi dall'emittente e che non comporta necessariamente l'utilizzo di conti bancari nella transazione, ma serve da effetto prepagato al portatore.

 

     Art. 2. Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

     1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest'ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC.

     2. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:

     a) le persone fisiche e le persone giuridiche comprese nel sottosettore "banca centrale"; nel sottosettore "altre istituzioni finanziarie monetarie" e nel sottosettore "altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione", come descritti nell'allegato B e residenti in uno Stato membro, nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche monetarie e bancarie e delle statistiche sui sistemi di pagamento;

     b) le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro, nella misura necessaria a soddisfare gli obblighi di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento;

     c) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni sull'estero o effettuino operazioni sull'estero e in cui le informazioni statistiche relative a tali posizioni o operazioni siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle bilance dei pagamenti o della posizione sull'estero;

     d) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui le informazioni statistiche relative all'emissione, da parte loro, di titoli o moneta elettronica, siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.

     3. Qualsiasi ente che rientrerebbe nella definizione di cui al paragrafo 2, ma che, ai sensi della legislazione nazionale del paese di residenza, non si configura né come persona giuridica né come gruppo di persone fisiche, benché possa essere soggetto di diritti e di obblighi, è un soggetto dichiarante. L'obbligo di segnalazione di tale ente deve essere adempiuto dalle persone che lo rappresentano sul piano giuridico.

     Nel caso in cui una persona giuridica, un gruppo di persone fisiche o un ente che rientri nella definizione del primo comma abbia una filiale residente in un altro paese, quest'ultima sarà considerata un soggetto dichiarante a sé stante, indipendentemente dalla residenza della casa madre, a patto che la filiale soddisfi i requisiti elencati al paragrafo 2, ad eccezione di quello relativo alla personalità giuridica distinta. Gruppi di filiali istituite nello stesso Stato membro saranno considerati come un'unica filiale se appartenenti allo stesso sottosettore economico. L'obbligo di segnalazione di una filiale deve essere adempiuto dalle persone che la rappresentano sul piano giuridico.

 

     Art. 3. Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica.

     Nella definizione e nell'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori definite nell'articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, la BCE:

     a) riduce al minimo gli oneri di segnalazione che tali obblighi di informazione comportano, in particolare utilizzando, per quanto possibile, le statistiche esistenti;

     b) tiene conto delle norme statistiche comunitarie e internazionali;

     c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

 

     Art. 4. Obblighi degli Stati membri.

     Gli Stati membri organizzano i propri compiti nel settore statistico e cooperano pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

 

     Art. 5. Poteri normativi della BCE.

     1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.

     2. Qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, la BCE consulta la Commissione sui progetti di regolamento al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione. Il Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti prende parte, nei limiti delle proprie competenze, al processo di cooperazione tra la Commissione e la BCE.

 

     Art. 6. Diritto di verifica e raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

     1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuarne la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea. Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:

     a) richiedere l'esibizione di documenti;

     b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;

     c) eseguire copie o richiedere estratti dei libri e dei registri contabili;

     d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

     2. La BCE o la banca centrale nazionale competente notifica per iscritto al soggetto dichiarante la decisione di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria e specifica il termine fissato per ottemperare alle richieste di verifica, le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza e il diritto di riesame. La BCE e le banche centrali nazionali si informano a vicenda in caso di tali richieste di verifica.

     3. Per la verifica e la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche devono essere seguite le procedure nazionali. I costi connessi con tali procedure sono sostenuti dal soggetto dichiarante interessato nel caso in cui sia accertata la sua inadempienza agli obblighi di segnalazione.

     4. La BCE può adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

     5. Entro i limiti delle rispettive competenze, le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti forniscono alla BCE e alle banche centrali nazionali l'assistenza necessaria per l'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo.

     6. Qualora un soggetto dichiarante si opponga od ostacoli il processo di verifica o la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche richieste, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali del soggetto interessato fornisce ai funzionari della BCE o della banca centrale nazionale l'assistenza necessaria, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbiano accesso ai locali, affinché possano essere esercitati i diritti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 7. Irrogazione di sanzioni.

     1. La BCE ha il potere di irrogare le sanzioni previste dal presente articolo ai soggetti dichiaranti sottoposti agli obblighi di segnalazione e residenti in uno Stato membro partecipante, qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti dal presente regolamento o da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono e impongono gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.

     2. L'obbligo di trasmettere determinate informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato dai soggetti dichiaranti nei casi in cui:

     a) la BCE o la banca centrale nazionale non riceve alcuna informazione statistica entro la scadenza prevista; oppure

     b) le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.

     3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

     4. La BCE può irrogare le seguenti sanzioni a un soggetto dichiarante:

     a) in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 10 000 euro, per una sanzione complessiva non superiore a 100 000 euro;

     b) in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera b, un'ammenda non superiore a 200 000 euro;

     c) in caso di infrazione di cui al paragrafo 3, un'ammenda non superiore a 200 000 euro.

5. Le sanzioni di cui al paragrafo 4 si aggiungono all'obbligo per il soggetto dichiarante di assumersi le spese della procedura di verifica e di raccolta obbligatoria, previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

     6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98.

 

     Art. 8. Regime di riservatezza.

     1. Per l'applicazione del presente regolamento e ai fini del regime di riservatezza applicabile alle informazioni statistiche necessarie per l'adempimento dei compiti del SEBC, sono considerate riservate le informazioni statistiche che consentono l'identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome, dall'indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione, divulgando in tal modo informazioni individuali. Per determinare se un soggetto dichiarante o qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale sia identificabile, si deve tenere conto di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il suddetto soggetto dichiarante oppure la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o la filiale. Non sono considerate riservate le informazioni statistiche provenienti da fonti che, secondo la legge nazionale, sono accessibili al pubblico.

     2. La trasmissione dalle banche centrali nazionali alla BCE di informazioni statistiche riservate viene effettuata nella misura necessaria e con un dettaglio sufficiente a consentire che i compiti, come previsto all'articolo 105 del trattato, siano assolti tramite il SEBC.

     3. I soggetti dichiaranti sono informati circa l'utilizzo per fini statistici ad altri, di carattere amministrativo, delle informazioni statistiche da essi fornite. Essi hanno il diritto di essere informati circa la base giuridica per la trasmissione e le misure di protezione adottate.

     4. La BCE utilizza le informazioni statistiche riservate ad essa trasmesse esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, ad eccezione dei seguenti casi:

     a) se il soggetto dichiarante o la persona giuridica, la persona fisica, l'ente o la filiale che possono essere identificati hanno inequivocabilmente acconsentito all'utilizzo di queste informazioni statistiche per altre finalità; oppure

     b) per la produzione di specifiche statistiche comunitarie, in base ad un accordo tra la Commissione e la BCE concluso conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 322/97; oppure

     c) per garantire agli enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale e con il preventivo e inequivocabile assenso dell'autorità nazionale che ha fornito le informazioni.

     5. Le banche centrali nazionali utilizzano le informazioni statistiche riservate raccolte in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, ad eccezione dei seguenti casi:

     a) se il soggetto dichiarante o la persona giuridica, la persona fisica, l'ente o la filiale che possono essere identificati hanno inequivocabilmente acconsentito all'utilizzo di queste informazioni statistiche per altre finalità; oppure

     b) se sono utilizzate a livello nazionale a fini statistici in base ad un accordo tra le autorità nazionali in campo statistico e la banca centrale nazionale oppure per l'elaborazione di statistiche comunitarie conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 322/97; oppure

     c) se sono utilizzate ai fini di vigilanza prudenziale ovvero, ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto, per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle specificate nello statuto stesso; oppure

     d) se sono utilizzate per garantire a enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta.

     6. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.

     7. Il presente articolo si applica soltanto alle informazioni statistiche riservate raccolte e trasmesse al fine di rispettare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE; esso non incide sulle norme specifiche nazionali o comunitarie riguardanti la trasmissione alla BCE di informazioni di altra natura.

     8. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE.

     Nel caso dei dati raccolti da istituti statistici nazionali e dalla Commissione, che sono sottoposti alla BCE, per quanto riguarda la riservatezza statistica si applica il presente regolamento, senza pregiudizio del regolamento (CE) n. 322/97.

     9. La BCE e le banche centrali nazionali adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate. La BCE definisce regole comuni e norme minime al fine di impedirne la divulgazione illegale e l'utilizzo non autorizzato. Le misure di protezione si applicano a tutte le informazioni statistiche riservate definite al paragrafo 1.

     10. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l'applicazione di misure coercitive in caso d'infrazione.

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 9, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I rimanenti articoli si applicano dal 1° gennaio 1999.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

     2.04. Le unità, istituzionali, di attività economica locale o di produzione omogenea, che costituiscono l'economia di un paese e le cui operazioni sono oggetto del SEC, sono quelle che hanno un centro di interesse economico nel territorio economico del paese. Tali unità, dette unità residenti, possono avere o no la cittadinanza di questo paese, possono essere dotate o no di personalità giuridica e possono essere presenti o no nel territorio economico del paese nel momento in cui esse operano. Definita l'economia nazionale in termini di unità residenti, occorre precisare il significato delle espressioni territorio economico e centro d'interesse economico.

     2.05. Per territorio economico si intende:

     a) il territorio geografico su cui si esercita la giurisdizione di uno Stato, all'interno del quale le persone, i beni, i servizi e i capitali circolano liberamente;

     b) le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale;

     c) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi [1];

     d) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.);

     e) i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio, quale è definito nei punti precedenti.

     2.06. Il territorio economico non comprende le zone franche extraterritoriali, cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati [2].

     2.07. Il termine centro d'interesse economico si riferisce al luogo del territorio economico in cui, o a partire da cui, una unità esercita, e intende continuare a esercitare, attività ed operazioni economiche in misura significativa, o per un periodo di tempo indeterminato o per un periodo di durata limitata, ma relativamente lungo (un anno o più). Di conseguenza, una unità che effettua operazioni di questo genere sul territorio economico di più paesi deve essere considerata come avente un centro d'interesse economico in ciascuno di essi. La proprietà di terreni e fabbricati in un territorio economico è di per sé ragione sufficiente per considerare che il proprietario abbia in esso un centro d'interesse economico.

     2.08. Sulla base delle definizioni che precedono, le unità da considerarsi residenti in un paese si possono suddividere in:

     a) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire;

     b) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel consumare [3];

     c) unità nella veste di proprietari di terreni e di fabbricati, esclusi i proprietari di zone franche extraterritoriali che fanno parte del territorio economico di altri paesi o sono Stati sui generis (cfr. paragrafo 2.06).

     2.09. Per le unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, nel finanziare, nell'assicurare o nel ridistribuire, si possono distinguere i due seguenti casi:

     a) attività esercitata esclusivamente sul territorio economico del paese: le unità che effettuano tali attività sono le unità residenti del paese;

     b) attività esercitata per un anno o più sui territori economici di più paesi: soltanto la parte di unità che ha un centro di interesse economico nel territorio economico del paese è da considerarsi una unità residente, che può essere:

     1) o una unità residente istituzionale, le cui attività esercitate per un anno o più nel resto del mondo sono escluse e trattate separatamente [4], o

     2) una unità residente fittizia, nel caso di una attività espletata in un paese per un anno o più da una unità residente in un altro paese.

     2.10. Per quanto riguarda le unità la cui funzione principale consiste nel consumare, fatta eccezione per la loro attività relativa alla proprietà di terreni e di fabbricanti, le famiglie che hanno un centro d'interesse economico nel paese sono considerate unità residenti, anche se si recano nel resto del mondo per un breve periodo (inferiore a un anno). Sono compresi, in particolare, i seguenti casi:

     a) i lavoratori frontalieri, cioè le persone che attraversano quotidianamente la frontiera del paese per esercitare una attività lavorativa in un paese vicino;

     b) i lavoratori stagionali, cioè le persone che si trasferiscono in un altro paese per un periodo di alcuni mesi, ma inferiore ad un anno, per esercitarvi una attività lavorativa in settori nei quali è richiesta periodicamente manodopera supplementare;

     c) i turisti, le persone che si recano all'estero per sottoporsi a cure, gli studenti [5], i funzionari in trasferta, gli uomini d'affari, i rappresentanti di commercio, gli artisti e i membri di equipaggi in viaggio all'estero;

     d) il personale assunto sul posto da amministrazioni pubbliche straniere operanti nelle zone franche extraterritoriali;

     e) il personale delle istituzioni dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, civili o militari, con sede in zone franche extraterritoriali;

     f) i membri ufficiali, civili o militari, delle amministrazioni pubbliche nazionali (comprese le loro famiglie) stabiliti in zone franche territoriali.

     2.11. Tutte le unità nella loro veste di proprietari di terreni e/o di fabbricati situati nel territorio economico sono da considerarsi unità residenti o unità residenti fittizie del paese in cui i terreni o i fabbricati in questione sono situati.

 

     [1] Il naviglio da pesca, le altre navi, le piattaforme galleggianti e gli aeromobili vengono trattati nel SEC come tutti gli altri beni mobili di proprietà e/o gestiti da unità residenti o di proprietà di non residenti e gestiti da unità residenti. Le operazioni relative alla proprietà (investimenti fissi lordi) e alla gestione (noleggio, assicurazione, ecc.) di questi beni vengono considerate nella contabilità nazionale del paese nel quale il proprietario e/o il gestore sono rispettivamente residenti. Nei casi di leasing finanziario è supposto un mutamento di proprietà.

     [2] I territori utilizzati dalle istituzioni dell'Unione europea e da organizzazioni internazionali costituiscono quindi i territori di Stati sui generis. La caratteristica di tali Stati è di avere come sole unità residenti le istituzioni stesse (cfr. paragrafo 2.10, lettera e).

     [3] Il consumo non è la sola attività possibile delle famiglie. Le famiglie possono, agendo da imprese, esercitare qualsiasi tipo di attività economica.

     [4] Solo nel caso in cui siano esercitate per meno di un anno tali attività non devono essere separate da quelle dell'unità istituzionale di produzione. Questo può valere anche per le attività esercitate per un anno o più, ma di scarsa importanza e, in tutti i casi, per l'installazione di impianti all'estero. Se però una unità residente in un altro paese esercita in un paese una attività di costruzione di durata inferiore ad un anno, è da considerarsi come avente un centro d'interesse economico nel territorio economico di tale paese, qualora il prodotto di tale attività di costruzione costituisca un investimento fisso lordo. In tal caso, l'unità dovrà essere trattata come unità residente fittizia di detto paese.

     [5] Gli studenti sono sempre considerati come residenti, indipendentemente dalla durata dei loro studi all'estero.

 

ALLEGATO B

SOTTOSETTORE AUTORITA' BANCARIE CENTRALI (S.121)

     2.45. Definizione: Il sottosettore autorità bancarie centrali comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

     2.46. Sono classificati nel sottosettore S.121 i seguenti intermediari finanziari:

     a) la banca centrale nazionale, anche nel caso in cui essa faccia parte del Sistema europeo di banche centrali;

     b) gli istituti monetari centrali di natura essenzialmente pubblica (ad esempio quelli di gestione dei cambi o di emissione della moneta) che dispongono di una contabilità completa e che godono di autonomia di decisione nei confronti delle amministrazioni centrali. Per lo più, tali attività sono svolte o dalle amministrazioni centrali o dalla banca centrale. In tal caso, non esiste una unità istituzionale distinta.

     2.47. Il sottosettore S.121 non comprende gli enti, diversi dalla banca centrale, che svolgono funzioni di regolamentazione o di controllo delle società finanziarie o dei mercati finanziari.

SOTTOSETTORE ALTRE ISTITUZIONI

FINANZIARIE MONETARIE (S.122)

     2.48. Definizione: Il sottosettore altre istituzioni finanziarie monetarie (S.122) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie operanti principalmente nel campo dell'intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nel sottosettore autorità bancarie centrali, la cui attività consiste nell'accettare depositi, e/o loro sostituiti assimilabili, da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.

     2.49. Le istituzioni finanziarie monetarie comprendono i sottosettori autorità bancarie centrali (S.121) e altre istituzioni finanziarie monetarie (S.122) e coincidono con le istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici come definite dall'IME.

     2.50. Le istituzioni finanziarie monetarie non possono essere descritte semplicemente come "banche" perché potrebbero includere alcune società finanziarie che non sono denominate banche e altre cui ciò potrebbe non essere permesso in taluni paesi, mentre è possibile che alcune società finanziarie che si autodefiniscono banche non siano in realtà istituzioni finanziarie monetarie. In generale, sono classificati nel sottosettore S.122 i seguenti intermediari finanziari:

     a) le banche commerciali, le banche "universali", le banche "polivalenti";

     b) le casse di risparmio (comprese le casse di risparmio private e quelle che erogano mutui ipotecari);

     c) gli organismi che gestiscono i conti correnti postali, le banche postali;

     d) le casse rurali e le banche di credito agrario;

     e) le cooperative e mutue di credito;

     f) le banche specializzate (banche d'affari, case d'emissione, banche private, ecc.).

     2.51. I seguenti intermediari finanziari possono anch'essi essere classificati nel sottosettore S.122 quando la loro attività consiste nel ricevere dal pubblico fondi rimborsabili, in forma di depositi o in altre forme, come l'emissione continuata di obbligazioni o altri titoli comparabili; in caso contrario, essi sono da classificare nel sottosettore S.123:

     a) società di credito ipotecario (incluse le società di credito edilizio e le istituzioni di credito ipotecario);

     b) fondi comuni di investimento, compresi i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento come gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

     c) istituti di credito municipali.

     2.52. Il sottosettore S.122 non comprende:

     a) le holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo costituito in prevalenza da altre istituzioni finanziarie monetarie, ma che non sono esse stesse tali; tali holding sono classificate nel sottosettore S.123;

     b) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio di altre istituzioni finanziarie monetarie, che sono dotate di personalità giuridica ma che non prestano servizi di intermediazione finanziaria.

SOTTOSETTORE ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, ESCLUSE

LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE (S.123)

     2.53. Definizione: Il sottosettore altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie, o dalle riserve tecniche di assicurazione.

     2.54. Il sottosettore S.123 comprende vari tipi di intermediari finanziari, in particolare quelli che esercitano principalmente attività di finanziamento a lungo termine. Nella maggior parte dei casi, il prevalere di questo tipo di scadenza costituisce il criterio di distinzione rispetto al sottosettore altre istituzioni finanziarie monetarie. L'inesistenza di passività in forma di riserve tecniche di assicurazione delimita questo sottosettore rispetto a quello delle imprese di assicurazione e fondi pensione.

     2.55. In particolare, sono classificate nel sottosettore S.123, a meno che siano istituzioni finanziarie monetarie, le seguenti società e quasi- società finanziarie:

     a) le società di leasing finanziario;

     b) le società che svolgono attività di vendita rateale e di finanziamento personale o commerciale;

     c) le società di factoring;

     d) gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (per proprio conto);

     e) le società finanziarie specializzate, come le società che forniscono capitali di rischio e di sviluppo, le società di finanziamento delle esportazioni e delle importazioni;

     f) le società finanziarie create per detenere attività in forma di valori mobiliari;

     g) gli intermediari finanziari che ricevono depositi, e/o loro sostituiti assimilabili, soltanto da istituzioni finanziarie monetarie;

     h) le holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo di società affiliate la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, ma che non sono esse stesse società finanziarie.

     2.56. Il sottosettore S.123 non comprende le istituzioni senza scopo di lucro, dotate di personalità giuridica, al servizio di altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, che non esercitano attività di intermediazione finanziaria.