§ 5.2.43 – Regolamento 29 giugno 2005, n. 1041.
Regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:29/06/2005
Numero:1041


Sommario
Art. 1.      L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 5.2.43 – Regolamento 29 giugno 2005, n. 1041.

Regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, in particolare l’articolo 157,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, è necessario adottare misure tecniche per attuare disposizioni concernenti il modulo standard per le relazioni di ricerca, la divisione della domanda e della registrazione, la revoca delle decisioni, le autorizzazioni e le decisioni adottate da un membro unico della Divisione di opposizione e di annullamento.

     (2) Dopo il 10 marzo 2008, il sistema di ricerca rimarrà obbligatorio per i marchi comunitari, ma dovrebbe essere opzionale, previo il pagamento di una tassa, per le ricerche nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la loro decisione di effettuare una ricerca. Un modulo standard comprendente gli elementi essenziali della relazione di ricerca viene qui elaborato al fine di migliorare la qualità e l’uniformità di tali relazioni di ricerca.

     (3) La dichiarazione di divisione e la registrazione devono essere conformi agli elementi indicati nel presente regolamento. La nuova revoca ex officio di una decisione o di un’iscrizione nel registro da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («l’Ufficio») deve essere conforme alla procedura specifica stabilita nel presente regolamento. Vengono specificati i casi eccezionali nei quali è obbligatoria un’autorizzazione. Viene inoltre fornito un elenco dei casi semplici in rapporto ai quali una decisione può essere adottata da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento.

     (4) Inoltre, devono essere modificate le regole esistenti al fine di migliorare o di chiarire la procedura di registrazione. Oltre a ciò, è opportuno modificare taluni punti procedurali senza arrecare modifiche sostanziali al sistema.

     (5) Al fine di disciplinare le specificità e le caratteristiche della procedura di deposito elettronico, sono modificate le seguenti disposizioni: regola 1, paragrafo 1, lettera c), regola 3, paragrafo 2, regola 61, regola 72, paragrafo 4, regola 79, regola 82, regola 89, paragrafi 1 e 2.

     (6) Il deposito elettronico e la pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario dovrebbero facilitare il deposito di marchi in generale e in particolare sviluppare il deposito di marchi consistenti in semplici colori o in suoni attraverso una rappresentazione del marchio chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Le condizioni tecniche, in particolare i formati dei dati per gli archivi di suoni, dovrebbero essere determinati dal presidente dell’Ufficio. Il deposito elettronico di marchi consistenti in suoni può essere accompagnato da un archivio elettronico del suono e tale archivio può essere integrato nella pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario al fine agevolare il pubblico accesso al suono stesso.

     (7) Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l’ordine cronologico della procedura.

     (8) Secondo l’ulteriore competenza attribuita all’Ufficio relativa all’esame dell’ammissibilità della trasformazione, il rifiuto di una richiesta di trasformazione può divenire parziale nel senso che la trasformazione può essere accettabile per alcuni Stati membri ma inammissibile per altri. Inoltre, è opportuno aggiungere alcuni criteri da utilizzare per esaminare i motivi assoluti in riferimento alla lingua di uno Stato membro.

     (9) Per quanto riguarda le spese che devono essere sostenute dalla parte soccombente nelle procedure di opposizione e di annullamento, le spese rimborsabili della rappresentanza devono essere limitate ma gli attuali importi massimi devono essere leggermente aumentati, tenendo conto del tempo trascorso dall’adozione del regolamento d’attuazione. Nel caso in cui vengano citati testimoni o esperti, non deve essere indicato tale importo massimo, ma le spese rimborsabili devono comprendere gli effettivi importi che possono essere richiesti dai testimoni e dagli esperti.

     (10) Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione  deve essere modificato di conseguenza.

     (11) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle tasse, delle norme di attuazione e della procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

     1) La regola 1, paragrafo 1, è modificata come segue:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza o nazionalità, lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; per le persone fisiche vanno indicati il cognome ed il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri enti giuridici di cui all’articolo 3 del regolamento, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell’ente, che può essere abbreviata nel modo usuale; possono essere indicati i numeri di telefono e di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e le specifiche di altri collegamenti per le comunicazioni dei dati presso i quali il richiedente accetta di ricevere comunicazioni; per ciascun richiedente si deve fornire in linea di principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;»;

     b) alla lettera c), è aggiunta la seguente frase:

     «, o un riferimento all’elenco dei prodotti e dei servizi di una precedente domanda di marchio comunitario;»;

     c) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

     «k) la firma del richiedente o del suo rappresentante in conformità con la regola 79;»;

     d) è aggiunta la seguente lettera l):

     «l) eventualmente, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento.»

     2) La regola 3 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e salvo il caso in cui la domanda sia depositata tramite strumenti elettronici, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una dimensione maggiore di 26,2 cm × 17 cm. Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm. L’esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di qualità tale da consentirne la riduzione o l’ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza per la pubblicazione sul bollettino dei marchi comunitari.»;

     b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «5. Quando viene richiesta la registrazione a colori, la rappresentazione del marchio prevista dal paragrafo 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio. Sono indicati in lettere anche i colori che compongono il marchio e può essere aggiunto un riferimento ad un codice di colori riconosciuto.

     6. Quando viene richiesta la registrazione di un marchio sonoro, la rappresentazione del marchio consiste in una rappresentazione grafica del suono, in particolare un’annotazione musicale; nel caso in cui la domanda venga depositata utilizzando mezzi elettronici, può essere accompagnata da un documento elettronico contenente il suono. Il presidente dell’Ufficio determina il formato e le dimensioni massime del documento elettronico.»

     3) La regola 4 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 4. Tasse relative alla domanda.

     La domanda è soggetta alle seguenti tasse:

     a) una tassa di base;

     b) una tassa per ciascuna classe, oltre la terza, nell’elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi in base alla regola 2;

     c) eventualmente, la tassa di ricerca.»

     4) È inserita la seguente regola 5 bis:

     «Regola 5 bis. Relazione di ricerca.

     Le relazioni di ricerca devono essere predisposte utilizzando un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome dell’ufficio centrale della proprietà industriale che ha effettuato la ricerca;

     b) il numero delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;

     c) la data delle domande ed eventualmente la data di priorità delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;

     d) la data di registrazione dei marchi menzionati nella relazione di ricerca;

     e) il nome e l’indirizzo del titolare delle domande o registrazioni di marchi menzionati nella relazione di ricerca;

     f) una riproduzione dei marchi richiesti o registrati menzionati nella relazione di ricerca;

     g) un’indicazione delle classi, secondo la classificazione dell’accordo di Nizza, per le quali il marchio nazionale precedente è stato richiesto o registrato o dei prodotti e servizi per i quali i marchi menzionati nella relazione di ricerca sono stati richiesti o registrati.»

     5) Alla regola 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

     «Se la domanda precedente è una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio inserisce ex officio una copia della precedente domanda nel fascicolo della domanda di marchio comunitario.»

     6) Alla regola 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione di preesistenza — in cui vanno indicati gli Stati membri in cui o per cui il marchio è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa domanda, nonché i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato — deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato all’Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di preesistenza.»

     7) La regola 10 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 10. Ricerche da parte degli uffici nazionali.

     1. Se la richiesta di una relazione di ricerca di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, non viene effettuata nella domanda di marchio comunitario, o se la tassa di ricerca di cui alla regola 4, lettera c), non viene pagata entro il termine previsto per il pagamento della tassa di base relativa alla domanda, la domanda non è oggetto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale.

     2. Una registrazione internazionale che designa la Comunità europea non è soggetta a ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale se la richiesta di una relazione di ricerca in conformità con l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento non viene presentata all’Ufficio entro un mese a decorrere dalla data in cui l’Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all’Ufficio, o se la tassa di ricerca non è pagata entro lo stesso periodo.»

     8) Alla regola 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) la riproduzione del marchio con gli elementi e le descrizioni di cui alla regola 3; se la riproduzione del marchio è a colori o contiene colori, la pubblicazione è a colori e indica il colore o i colori del marchio, nonché, ove previsto, il codice del colore indicato.»

     9) Alla regola 13, la lettera c) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi.

     10) È inserita la seguente regola 13 bis:

     «Regola 13 bis. Divisione della domanda.

     1. Una dichiarazione di divisione della domanda ai sensi dell’articolo 44 bis del regolamento comprenderà:

     a) il numero di fascicolo della domanda;

     b) il nome e l’indirizzo del richiedente secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);

     c) l’elenco dei prodotti e servizi che sono oggetto della domanda divisionale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda divisionale, l’elenco dei prodotti e servizi per ciascuna domanda divisionale;

     d) l’elenco dei prodotti e servizi che rimangono nella domanda originale.

     2. Nel caso in cui l’Ufficio rilevi che le condizioni indicate al paragrafo 1 non sono rispettate o che l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda divisionale coincide anche solo in parte con l’elenco di prodotti e servizi che rimane nella domanda originale, invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità rilevate entro un preciso termine.

     Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l’Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

     3. Ai sensi dell’articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, i periodi durante i quali una dichiarazione di divisione della domanda non è ammissibile sono i seguenti:

     a) il periodo che precede la fissazione di una data di deposito;

     b) il periodo di tre mesi che segue la pubblicazione della domanda secondo quanto stabilito all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento;

     c) il periodo successivo alla data di emissione dell’invito a pagare la tassa di registrazione di cui alla regola 23, paragrafo 1.

     4. Se l’Ufficio rileva che la dichiarazione di divisione è inammissibile ai sensi dell’articolo 44 bis del regolamento o ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), rifiuta la dichiarazione di divisione.

     5. L’Ufficio crea un fascicolo separato per la domanda divisionale, comprendente una copia completa del fascicolo della domanda originale, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L’Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla domanda divisionale.

     6. Nel caso in cui la dichiarazione di divisione si riferisca ad una domanda che è già stata pubblicata secondo quanto stabilito all’articolo 40 del regolamento, la divisione viene pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari. La domanda divisionale sarà pubblicata e la pubblicazione conterrà le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 12. La pubblicazione non apre un nuovo termine per la presentazione di un’opposizione.»

     11) Le regole da 15 a 20 sono sostituite dalle seguenti:

     «Regola 15. Atto di opposizione.

     1. Un atto di opposizione può essere presentato sulla base dell’esistenza di uno o più marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (marchi anteriori) e/o dell’esistenza di uno o più altri diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (diritti anteriori), purché i marchi anteriori o i diritti anteriori appartengano tutti allo stesso titolare o agli stessi titolari. Se un marchio anteriore e/o un diritto anteriore hanno più di un titolare (comproprietà), l’opposizione può essere presentata da uno qualsiasi o da tutti i titolari.

     2. L’atto di opposizione deve contenere:

     a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l’opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio comunitario;

     b) una chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore su cui si fonda l’opposizione, in particolare:

     i) se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento, o se l’opposizione si fonda sull’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, l’indicazione del numero di fascicolo o del numero di registrazione del marchio anteriore, la menzione che il marchio anteriore è registrato o depositato per la registrazione, nonché l’indicazione degli Stati membri — compreso eventualmente il Benelux — nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, ovvero, eventualmente, l’indicazione che si tratta di un marchio comunitario;

     ii) se l’opposizione si fonda su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, l’indicazione dello Stato membro nel quale il marchio è notoriamente conosciuto, nonché le indicazioni di cui al precedente punto i) o una riproduzione del marchio;

     iii) se l’opposizione si fonda su un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, l’indicazione della sua specie o natura, una riproduzione del diritto anteriore e l’indicazione se tale diritto anteriore esiste nell’intera Comunità o in uno o più Stati membri; in quest’ultimo caso, l’indicazione di tali Stati membri;

     c) i motivi sui quali si basa l’opposizione, in particolare una dichiarazione da cui risulti che le rispettive condizioni previste all’articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento, sono rispettate;

     d) la data di deposito ed eventualmente la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore, a meno che non si tratti di un marchio non registrato notoriamente conosciuto;

     e) una riproduzione del marchio anteriore registrato o depositato; se il marchio anteriore è a colori, la riproduzione deve essere a colori;

     f) i prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione;

     g) se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore che gode di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, l’indicazione dello Stato membro nel quale, e dei prodotti o servizi per i quali, il marchio gode di tale notorietà;

     h) riguardo all’opponente:

     i) il nome e l’indirizzo dell’opponente, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);

     ii) se l’opponente ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);

     iii) se l’opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa nazionale, può esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative alla autorizzazione o al diritto di proporre un’opposizione.

     3. L’atto di opposizione può contenere:

     a) un’indicazione dei prodotti e servizi contro i quali viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l’opposizione sia proposta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda di marchio comunitario contro la quale si propone l’opposizione;

     b) un’esposizione dei principali fatti e argomenti sui quali si fonda l’opposizione, e le prove a sostegno di tale opposizione.

     4. Se l’opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.

     Regola 16. Uso delle lingue nell’atto di opposizione.

     1. Il termine, di cui all’articolo 115, paragrafo 6, del regolamento, entro il quale l’opponente deve presentare una traduzione della sua opposizione è di un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione.

     2. Se prima della data in cui la procedura di opposizione dovrebbe iniziare, secondo la regola 18, paragrafo 1, l’opponente o il richiedente informano l’Ufficio di essersi accordati sull’uso di una lingua diversa per la procedura di opposizione, a norma dell’articolo 115, paragrafo 7, del regolamento, l’opponente, qualora l’atto di opposizione non sia stato presentato in tale lingua, presenta una traduzione dell’atto di opposizione nella lingua concordata con il richiedente entro un mese dalla suddetta data. Se la traduzione non è presentata o è presentata in ritardo, la lingua della procedura rimane immutata.

     Regola 16 bis. Informazione del richiedente.

     L’atto di opposizione e qualunque documento presentato dall’opponente, nonché qualunque comunicazione indirizzata ad una delle parti dall’Ufficio prima della scadenza del periodo di cui alla regola 18, vengono inviati all’altra parte per informarla della presentazione di un’opposizione.

     Regola 17. Esame di ammissibilità.

     1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l’opposizione si considera non presentata. Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, è restituita all’opponente.

     2. Se l’atto di opposizione non è stato presentato entro il termine di opposizione, o se l’atto di opposizione non identifica chiaramente la domanda contro la quale viene proposta opposizione o il marchio anteriore o il diritto anteriore sui quali si basa l’opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettere a) e b), o non contiene i motivi di opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera c), e se non si è posto rimedio a tali irregolarità prima della scadenza del termine di opposizione, l’Ufficio respinge l’opposizione per inammissibilità.

     3. Se l’opponente non presenta una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, l’opposizione è respinta in quanto inammissibile. Se l’opponente presenta una traduzione incompleta, la parte dell’atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione ai fini dell’ammissibilità.

     4. Se l’atto di opposizione non è conforme alle altre disposizioni della regola 15, l’Ufficio ne dà comunicazione all’opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine, l’Ufficio respinge l’opposizione in quanto inammissibile.

     5. Ogni circostanza in base alla quale, ai sensi del paragrafo 1, l’atto di opposizione si considera non presentato e qualunque decisione di respingere un’opposizione in quanto inammissibile ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 viene notificata al richiedente.

     Regola 18. Inizio della procedura di opposizione.

     1. Se l’opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l’Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione. Questo periodo può essere esteso sino ad un totale di 24 mesi se entrambi le parti presentano una richiesta di estensione prima della scadenza del periodo.

     2. Se, entro il periodo di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti e servizi contro i quali non è diretta l’opposizione, o se l’Ufficio è informato in merito ad un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in una procedura parallela, la procedura di opposizione si considera conclusa.

     3. Se, entro il periodo di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l’opposizione, l’Ufficio invita la parte opponente a dichiarare, entro un preciso termine, se mantiene l’opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti e servizi restanti. Se la parte opponente ritira l’opposizione sulla base della limitazione, la procedura di opposizione si considera conclusa.

     4. Se entro la scadenza di cui al paragrafo 1, la procedura di opposizione viene chiusa secondo quanto previsto ai paragrafi 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

     5. Se, prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, la procedura di opposizione è conclusa sulla base di un ritiro o di una limitazione della domanda secondo quanto stabilito al paragrafo 3, la tassa di opposizione viene restituita.

     Regola 19. Motivazione dell’opposizione.

     1. L’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

     2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:

     a) se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

     i) se il marchio non è ancora registrato, una copia del relativo atto certificativo di deposito o un documento equivalente rilasciato dall’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata; o

     ii) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

     b) se l’opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento;

     c) se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, oltre alla prova di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o gli argomenti da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio oggetto della domanda costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore;

     d) se l’opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto;

     e) se l’opposizione si basa sull’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, la prova della titolarità dell’opponente e della natura del suo rapporto con l’agente o rappresentante.

     3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

     4. L’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio.

     Regola 20. Esame dell’opposizione.

     1. Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

     2. Se l’opposizione non è respinta ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1, l’Ufficio comunica al richiedente la memoria della parte opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dall’Ufficio.

     3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l’Ufficio basa le sue decisioni relative all’opposizione sulle prove di cui dispone.

     4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all’opponente che sarà invitato dall’Ufficio, se lo ritiene opportuno, a rispondere entro un periodo stabilito dall’Ufficio.

     5. Dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata, si applica, mutatis mutandis, la regola 18, paragrafi 2 e 3.

     6. In casi particolari, l’Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente alle parti di sollevare altre questioni in una fase ulteriore della procedura. L’Ufficio non è in alcun caso tenuto ad informare le parti di quali fatti o prove potrebbero essere presentati ovvero non sono stati presentati.

     7. L’Ufficio può sospendere la procedura di opposizione:

     a) se l’opposizione si basa su una domanda di registrazione secondo quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, sino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nell’ambito di tale procedura;

     b) se l’opposizione si basa su una domanda di registrazione relativa ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio sino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nell'ambito di tale procedura; o

     c) se una sospensione è opportuna considerando le circostanze.»

     12) La regola 22 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 22. Prova dell’utilizzazione.

     1. Una richiesta di prova dell’utilizzazione ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3, del regolamento è ammissibile solo se il richiedente presenta tale richiesta entro il periodo specificato dall’Ufficio secondo quanto previsto al paragrafo 2 della regola 20.

     2. Se l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l’Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l’Ufficio respinge l’opposizione.

     3. Le indicazioni e le prove relative alla prova dell’utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.

     4. Le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 bis e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento.

     5. Una richiesta della prova di utilizzazione può essere effettuata con o senza la contestuale presentazione delle osservazioni relative ai motivi sui quali si basa l’opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova d’utilizzazione.

     6. Se le prove fornite dall’opponente non sono redatte nella lingua della procedura di opposizione, l’Ufficio può richiedere all’opponente di presentare una traduzione di tali prove in questa lingua entro un periodo specificato dall’Ufficio.»

     13) Alla regola 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L’Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione, dietro pagamento di una tassa.»

     14) Alla regola 25, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.

     15) Viene inserita la seguente regola 25 bis:

     «Regola 25 bis. Divisione di una registrazione.

     1. Una dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi dell’articolo 48 bis del regolamento deve contenere:

     a) il numero di registrazione;

     b) il nome e l’indirizzo del titolare del marchio conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);

     c) l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ovvero, se si richiede la divisione in più di una registrazione divisionale, l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono ciascuna registrazione divisionale;

     d) l’elenco dei prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria.

     2. Nel caso in cui l’Ufficio rilevi che le condizioni indicate al paragrafo 1 non sono rispettate o che l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ricalca l’elenco di prodotti e servizi che rimane nella registrazione originaria, invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità rilevate entro un preciso termine. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l’Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

     3. Nel caso in cui l’Ufficio rilevi che la dichiarazione di divisione è inammissibile ai sensi dell’articolo 48 bis del regolamento, rifiuta la dichiarazione di divisione.

     4. L’Ufficio crea un fascicolo separato per la registrazione divisionale, comprendente una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L’Ufficio attribuisce un nuovo numero di registrazione alla registrazione divisionale.»

     16) Alla regola 26, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.

     17) La regola 28, paragrafo 1, è modificata come segue:

     a) la lettera c) è soppressa;

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa domanda nonché i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato;».

     18) La regola 30 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 30. Rinnovo della registrazione.

     1. La domanda di rinnovo contiene:

     a) il nome del soggetto che richiede il rinnovo;

     b) il numero di registrazione del marchio comunitario da rinnovare;

     c) se il rinnovo non è richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio, l’indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene chiesto il rinnovo ovvero l’indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell’accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene questo gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell’ordine delle classi di detta classificazione.

     2. Le tasse che, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio comunitario sono le seguenti:

     a) una tassa di base;

     b) una tassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza per la quale si richiede il rinnovo; e

     c) eventualmente la sopratassa di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del regolamento sulle tasse.

     3. Una domanda viene considerata domanda di rinnovo se il pagamento di cui al paragrafo 2 viene effettuato secondo le modalità di pagamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle tasse, purché contenga tutte le indicazioni richieste dal paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle tasse.

     4. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall’articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

     5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento, o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, tale constatazione non ha luogo se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine di classificazione.

     6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è divenuta definitiva, l’Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione.

     7. Se la registrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate ai sensi del paragrafo 2 sono restituite.

     8. Un’unica domanda di rinnovo può essere presentata per uno o più marchi, dietro pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi.»

     19) Alla regola 31, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

     20) Alla regola 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L’Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, che consiste in una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. L’Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.»

     21) La regola 33 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Alla registrazione di una licenza, del trasferimento di una licenza, di un diritto reale, del trasferimento di un diritto reale, di una misura di esecuzione forzata o di una procedura d’insolvenza si applica, mutatis mutandis, la regola 31, paragrafi 1, 2, 5 e 7, fatto salvo quanto segue:

     a) la regola 31, paragrafo 1, lettera c), non si applica a una richiesta di registrazione di un diritto reale, di un’esecuzione forzata o di una procedura d’insolvenza;

     b) la regola 31, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5 non si applica se la richiesta viene effettuata dal titolare del marchio comunitario.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La domanda di registrazione di una licenza, di trasferimento di una licenza, di un diritto reale, di trasferimento di un diritto reale o di una misura di esecuzione forzata non è considerata come depositata sinché non è stata pagata la tassa richiesta.»;

     c) nel paragrafo 3, le parole «articoli 19, 20 o 22» sono sostituite da «articoli da 19 a 22» e le parole «dai paragrafi 1 e 2» sono sostituite da «dal paragrafo 1, della presente regola e dal paragrafo 2, della regola 34»;

     d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Le licenze, i diritti reali, le procedure d’insolvenza e i provvedimenti d’esecuzione forzata vengono annotati nei fascicoli tenuti dall’Ufficio in ordine alla domanda di marchio comunitario.»

     22) La regola 34 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 34. Disposizioni specifiche relative all’atto di registrazione di una licenza.

     1. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

     a) licenza esclusiva;

     b) sublicenza quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;

     c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;

     d) licenza limitata a una parte della Comunità;

     e) licenza temporanea.

     2. Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme indicate al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la domanda di registrazione di una licenza deve indicare i prodotti o i servizi nonché la parte della Comunità ed il periodo di tempo per i quali la licenza viene concessa.»

     23) Alla regola 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata si considera presentata dopo il versamento della tassa dovuta.»

     24) Alla regola 36, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.

     25) La regola 38 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il termine di cui all’articolo 115, paragrafo 6, del regolamento, entro il quale colui che richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità deve depositare una traduzione della sua domanda, è di un mese a decorrere dalla data della presentazione della domanda; scaduto tale termine, la domanda viene respinta in quanto inammissibile.»;

     b) al paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

     «Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua della procedura rimane invariata.»

     26) La regola 39 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 39. Rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità.

     1. Qualora l’Ufficio constati che la tassa dovuta non è stata pagata, invita il richiedente a pagare la tassa entro un preciso termine. Se la tassa dovuta non è pagata entro il termine stabilito dall’Ufficio, l’Ufficio informa il richiedente che la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità viene considerata come non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine indicato, viene restituita al richiedente.

     2. Se la traduzione richiesta secondo la regola 38, paragrafo 1, non viene depositata entro il termine prescritto, l’Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità.

     3. Se l’Ufficio rileva che la domanda non è conforme a quanto previsto dalla regola 37, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, questo respinge la domanda per inammissibilità.

     4. La decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità ai sensi dei paragrafi 2 o 3 viene comunicata al richiedente e al titolare del marchio comunitario.»

     27) La regola 40 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità che viene considerata come depositata viene notificata al titolare del marchio comunitario. Dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile, l’Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla regola 69, tutte le osservazioni presentate dalle parti vengono inviate all’altra parte interessata.»;

     c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza basata sui motivi previsti dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, l’Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.»;

     d) è aggiunto un nuovo paragrafo 6:

     «6. Se il richiedente deve comprovare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l’Ufficio invita il richiedente a fornire la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, la domanda di nullità viene respinta. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.»

     28) Le regole 44 e 45 sono sostituite dalle seguenti:

     «Regola 44. Istanza di trasformazione.

     1. L’istanza di trasformazione della domanda di marchio comunitario o di marchio comunitario registrato in domanda di marchio nazionale ai sensi dell’articolo 108 del regolamento contiene:

     a) il nome e l’indirizzo del richiedente secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);

     b) il numero di fascicolo della domanda di marchio comunitario o il numero di registrazione del marchio comunitario;

     c) l’indicazione del motivo della trasformazione di cui all’articolo 108, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento;

     d) l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;

     e) se l’istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio, la domanda deve contenere un’indicazione dei prodotti e servizi per i quali viene richiesta la trasformazione e, se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro e l’elenco dei prodotti e dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l’indicazione dei prodotti e dei servizi per ogni singolo Stato membro;

     f) se la trasformazione è richiesta ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 6, del regolamento, la domanda deve contenere l’indicazione della data in cui la decisione del giudice è passata in giudicato e una copia di tale decisione; tale copia può essere depositata nella lingua nella quale la decisione è stata redatta.

     2. L’istanza di trasformazione deve essere presentata entro il termine di cui all’articolo 108, paragrafi 4, 5 o 6, del regolamento. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all’articolo 108, paragrafo 5, del regolamento inizia a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento.

     Regola 45. Esame dell’istanza di trasformazione.

     1. Qualora l’istanza di trasformazione non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 108, paragrafo 1 o 2, del regolamento o non sia stata presentata entro il relativo termine di tre mesi o ancora non sia conforme alla regola 44 o ad altre regole, l’Ufficio informa il richiedente e indica il termine entro il quale egli può modificare l’istanza o fornire le informazioni o le indicazioni mancanti.

     2. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione, l’Ufficio informa il richiedente che l’istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

     3. Se le indicazioni mancanti non sono state fornite entro il termine stabilito dall’Ufficio, l’Ufficio respinge l’istanza di trasformazione.

     Nei casi in cui si applica l’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, l’Ufficio respinge l’istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione.

     4. Se l’Ufficio o un tribunale dei marchi comunitari ha rifiutato la domanda di marchio comunitario o ha dichiarato il marchio comunitario invalido sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, per tutti gli Stati membri nei quali questa lingua è una delle lingue ufficiali. Se l’Ufficio o un tribunale dei marchi comunitari ha rifiutato la domanda di marchio comunitario o ha dichiarato il marchio comunitario invalido sulla base di motivi assoluti validi per tutto il territorio della Comunità o tenendo conto di un marchio comunitario anteriore o di altri diritti comunitari di proprietà industriale, la trasformazione è esclusa a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, per tutti gli Stati membri.»

     29) La regola 47 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 47. Trasmissione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.

     Se l’istanza di trasformazione è conforme alle disposizioni del regolamento e delle presenti regole, l’Ufficio la trasmette immediatamente agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’ufficio dei marchi del Benelux, per i quali l’istanza è stata giudicata ammissibile. L’Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.»

     30) Alla regola 50, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

     «In particolare, se il ricorso è diretto contro una decisione adottata nell’ambito di una procedura di opposizione, l’articolo 78 bis del regolamento non è applicabile ai termini fissati secondo l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento. Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento.»

     31) La regola 51 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 51. Rimborso della tassa di ricorso.

     La tassa di ricorso viene rimborsata unicamente per disposizione:

     a) del dipartimento la cui decisione è stata impugnata, se questo procede ad una revisione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, o dell’articolo 60 bis del regolamento;

     b) della commissione di ricorso, se ammette il ricorso e ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto ad una violazione di carattere sostanziale delle procedure.»

     32) La regola 53 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 53. Rettifica di errori nelle decisioni.

     Quando l’Ufficio constata, d’ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente.»

     33) È aggiunta la seguente regola 53 bis:

     «Regola 53 bis. Revoca di una decisione o soppressione di un’iscrizione nel registro.

     1. Quando l’Ufficio constata, d’ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, che una decisione deve essere revocata o un’iscrizione del registro soppressa ai sensi dell’articolo 77 bis del regolamento, informa la parte interessata in merito alla revoca o soppressione previste.

     2. La parte interessata può presentare osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine stabilito dall’Ufficio.

     3. Quando la parte interessata accetta la revoca o la soppressione previste o non presenta osservazioni entro il termine stabilito, l’Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla soppressione dell’iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o la soppressione, l’Ufficio adotta una decisione in merito.

     4. Se la revoca o soppressione è suscettibile di interessare più di una parte, si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In questi casi, le osservazioni presentate da una delle parti secondo il paragrafo 3 sono sempre comunicate all’altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.

     5. Quando la revoca di una decisione o la soppressione di un’iscrizione nel registro riguardano una decisione o un’iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la soppressione sono pubblicate.

     6. La competenza per la revoca o la soppressione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all’unità che ha adottato la decisione.»

     34) Alla regola 59, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dal presidente dell’Ufficio e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base prevista dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal suo allegato VII.»

     35) La regola 60 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 60. Verbale delle procedure orali.

     1. Della procedura orale e dell’istruzione si redige verbale, contenente i seguenti elementi:

     a) la data della procedura;

     b) i nomi dei funzionari competenti dell’Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;

     c) le domande e richieste effettuate dalle parti;

     d) i mezzi per fornire o ottenere prove;

     e) eventualmente, le ordinanze o la decisione adottate dall’Ufficio.

     2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio comunitario. Una copia del verbale viene inviata alle parti.

     3. Quando testimoni, esperti o parti sono ascoltati in base all’articolo 76, paragrafo 1, lettere a) o d), del regolamento o alla regola 59, paragrafo 2, le loro deposizioni sono registrate.»

     36) La regola 61 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nelle procedure dinnanzi all’Ufficio, le notifiche cui procede l’Ufficio consistono nell’invio del documento originale, o di un tabulato secondo la regola 55, ovvero, per i documenti presentati dalle parti stesse, di duplicati o copie non autenticati.»;

     b) viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato il suo numero di telefax o delle coordinate per l’invio di comunicazioni utilizzando altri mezzi tecnici, l’Ufficio può scegliere tra questi mezzi di notifica e la notifica per posta.»

     37) La regola 62 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’Ufficio prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.»;

     b) al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

     c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La notifica mediante lettera ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo all’invio postale.»

     38) Alla regola 65, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «La notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’apparato di telefax del ricevente.»

     39) Alla regola 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Se non è possibile conoscere l’indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica secondo la regola 62 è risultata impossibile, la notifica avviene mediante pubblicazione.»

     40) Alla regola 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se il termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un’interruzione generale nello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio o, se e nella misura in cui il presidente dell’Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate utilizzando mezzi elettronici ai sensi della regola 82, quando si verifica un’interruzione effettiva dei collegamenti dell’istituto con tali mezzi elettronici di comunicazione, il termine è prorogato sino al primo giorno successivo a quello dell’interruzione nel quale l’Ufficio sia aperto per ricevere documenti e nel quale sia consegnata la posta ordinaria. La durata del periodo d'interruzione è stabilita dal presidente dell’Ufficio.»

     41) Alla regola 72, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l’Ufficio o viceversa, il presidente dell’Ufficio può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d’inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal presidente. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell’Ufficio, la decisione del presidente specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.»

     42) La regola 76 è modificata come segue:

     a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Gli avvocati e i mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento depositano presso l’Ufficio una procura firmata da depositare nel fascicolo solo se l’Ufficio lo richiede esplicitamente ovvero, quando vi sono più parti nelle procedure nella quali il mandatario agisce dinnanzi all’Ufficio, se l’altra parte lo richiede esplicitamente.

     2. Gli impiegati che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento depositano presso l’Ufficio una procura firmata che deve essere inserita nel fascicolo.

     3. La procura può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità. Può vertere su una o più domande o marchi registrati o può presentarsi sotto forma di una procura generale che autorizza il mandatario ad effettuare tutti gli atti procedurali dinnanzi all’Ufficio nei quali la persona che dà la procura è parte.

     4. Quando una procura firmata deve essere depositata secondo i paragrafi 1 o 2, l’Ufficio fissa un termine entro il quale tale procura deve essere depositata. Se la procura non è depositata entro tale termine, la procedura continua con la persona rappresentata. Gli atti compiuti dal mandatario, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine stabilito dall’Ufficio. La presente disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento.»;

     b) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

     «8. Quando la designazione di un mandatario è comunicata all’Ufficio, i nomi e l’indirizzo del mandatario sono indicati secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e). Quando un mandatario già designato agisce dinnanzi all’Ufficio, indica il nome e, di preferenza, il numero di identificazione che gli è stato attribuito dall’Ufficio. Se una parte designa più mandatari, questi possono, nonostante eventuali disposizioni contrarie della procura, agire sia in comune sia separatamente.

     9. La designazione o la procura di un’associazione di mandatari saranno considerate una designazione o procura di qualunque mandatario che opera nell’ambito di tale associazione.»

     43) La regola 79 è modificata come segue:

     a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) presentando all’Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi;

     b) inviando un documento per telefax, secondo la regola 80;»;

     b) la lettera c) è soppressa.

     44) Viene inserita la seguente regola 79 bis:

     «Regola 79 bis. Allegati alle comunicazioni scritte.

     Quando un documento o un elemento di prova viene presentato, secondo la regola 79, lettera a), da una parte nell’ambito di una procedura dinnanzi all’Ufficio che coinvolge più di una parte nella procedura, il documento o l’elemento di prova e qualunque eventuale allegato vengono presentati in tante copie quante sono le parti nella procedura.»

     45) La regola 80 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Quando una domanda di registrazione di un marchio comunitario è inviata all’Ufficio tramite telefax e contiene una riproduzione del marchio di cui alla regola 3, paragrafo 2, che non è conforme ai requisiti stabiliti da tale regola, la riproduzione richiesta ai fini della pubblicazione è inviata all’Ufficio secondo la regola 79, lettera a). Se la riproduzione perviene all’Ufficio entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione del telefax, tale riproduzione viene considerata come pervenuta all’Ufficio alla data di ricezione del telefax.»;

     b) al paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

     «Quando una comunicazione è inviata tramite mezzi elettronici, l’indicazione del nome del mittente viene considerata equivalente alla firma.»;

     c) il paragrafo 4 è soppresso.

     46) La regola 81 è soppressa.

     47) La regola 82 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il presidente dell’Ufficio determina se, in quale misura e in quali condizioni tecniche le comunicazioni possono essere inviate all’Ufficio tramite mezzi elettronici.»;

     b) il paragrafo 4 è soppresso.

     48) La regola 83 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 83. Moduli.

     1. L’Ufficio mette a disposizione del pubblico moduli gratuiti per:

     a) la presentazione della domanda di marchio comunitario, compresa eventualmente la richiesta di una relazione di ricerca;

     b) la presentazione di un’opposizione;

     c) la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità;

     d) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento, nonché il formulario di trasferimento e il documento di trasferimento ai sensi della regola 31, paragrafo 5;

     e) la presentazione della domanda di registrazione di una licenza;

     f) la domanda di rinnovo di un marchio comunitario;

     g) la presentazione di un ricorso;

     h) il conferimento della procura al mandatario, sotto forma speciale o generale;

     i) la trasmissione all’Ufficio di una domanda internazionale o di una designazione successiva, ai sensi del protocollo di Madrid.

     2. Le parti della procedura dinnanzi all’Ufficio possono inoltre utilizzare:

     a) i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi o conformi alle raccomandazioni dell’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

     b) ad eccezione del modulo di cui al paragrafo 1, lettera i), moduli aventi lo stesso contenuto e formato.

     3. L’Ufficio rende disponibili i moduli di cui al paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali della Comunità.»

     49) La regola 84 è modificata come segue:

     a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) il nome e l’indirizzo del richiedente;»;

     b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

     i) il punto i) è sostituito dal seguente:

     «i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento e le procedure d’insolvenza ai sensi dell’articolo 21 del regolamento;»;

     ii) sono aggiunte le seguenti lettere w) e x):

     «w) la divisione di una registrazione ai sensi dell’articolo 48 bis del regolamento e della regola 25 bis, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 relativi alla registrazione divisionale e l’elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;

     x) la revoca di una decisione o di un’iscrizione nel registro a norma dell’articolo 77 bis del regolamento, se la revoca riguarda una decisione o un’iscrizione che sono state pubblicate.»

     50) Alla regola 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Bollettino dei marchi comunitari viene pubblicato nei modi e secondo la frequenza determinati dal presidente dell’Ufficio.»

     51) Alla regola 89, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. La consultazione del fascicolo del marchio comunitario per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull’originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell’Ufficio.

     Se la consultazione avviene secondo quanto previsto nei paragrafi 3, 4 e 5, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non deve essere versata se la consultazione su mezzi tecnici di memoria viene effettuata in linea.

     2. Nella richiesta di consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio comunitario che non è stata ancora pubblicata ai sensi dell’articolo 40 del regolamento, si deve indicare e dimostrare che il richiedente ha acconsentito alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione del marchio farà valere i diritti che ne discendono contro il richiedente che sollecita la consultazione.»

     52) La regola 91 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 91. Conservazione dei fascicoli.

     1. Il presidente dell’Ufficio determina la forma nella quale sono conservati i fascicoli.

     2. Quando i fascicoli sono conservati su supporto elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati senza limiti di tempo. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo alla loro ricezione da parte dell’Ufficio e che è stabilito dal presidente dell’Ufficio.

     3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti dei fascicoli sono conservati in forme diverse da quella elettronica, i documenti e gli elementi di prova che costituiscono una parte di tali fascicoli sono conservati per cinque anni almeno a decorrere dalla fine dell’anno nel corso del quale si verifica uno degli eventi sotto elencati:

     a) la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata;

     b) la registrazione del marchio comunitario scade completamente secondo l’articolo 47 del regolamento;

     c) la rinuncia integrale al marchio comunitario viene registrata secondo l’articolo 49 del regolamento;

     d) il marchio comunitario è integralmente cancellato dal registro ai sensi degli articoli 56, paragrafo 6, o 96, paragrafo 6, del regolamento.»

     53) La regola 94 è modificata come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Quando l’importo delle spese non è stato fissato secondo l’articolo 81, paragrafo 6, prima frase, del regolamento, la richiesta di fissazione delle spese è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui al paragrafo 7, lettera d), della regola, l’assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne la credibilità. Quando l’importo di tali spese è fissato secondo l’articolo 81, paragrafo 6, prima frase, del regolamento, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti dal paragrafo 7, lettera d), della presente regola, siano esse state effettivamente sostenute o no.»;

     b) al paragrafo 4, i termini «dell’articolo 81, paragrafo 6, seconda frase» sono sostituiti da «dell’articolo 81, paragrafo 6, terza frase»;

     c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Fatta salva l’applicazione del paragrafo 3 della regola, le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente secondo l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento, entro i limiti dei seguenti importi massimi:

     a) se la parte non è rappresentata da un mandatario, le spese di viaggio e di soggiorno di una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove la procedura orale o l’istruzione si svolge ai sensi della regola 56, come segue:

     i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia;

     ii) tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;

     iii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all’articolo 13 dell’allegato VII allo statuto dei funzionari delle Comunità europee;

     b) le spese di viaggio dei rappresentanti di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, secondo i tassi previsti alla lettera a), punti i) e ii), della presente regola;

     c) le spese di viaggio, le spese di soggiorno, l’indennità per compensare i mancati guadagni e le spese cui hanno diritto i testimoni e i periti sono rimborsate secondo la regola 59, paragrafi 2, 3 o 4, nella misura in cui le somme siano in ultima analisi imputabili a una parte della procedura secondo la regola 59, paragrafo 5, lettera b);

     d) le spese di rappresentanza, di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento,

     i) dell’opponente nella procedura di opposizione: 300 EUR;

     ii) del richiedente nella procedura di opposizione: 300 EUR;

     iii) del richiedente nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario: 450 EUR;

     iv) del titolare del marchio nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario: 450 EUR;

     v) del ricorrente nella procedura di ricorso: 550 EUR;

     vi) dell’opponente nella procedura di ricorso: 550 EUR;

     vii) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate ai sensi della regola 56, gli importi di cui ai punti da i) a vi) sono maggiorati di 400 EUR;

     e) in caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio comunitario o in caso di pluralità di opponenti o di ricorrenti in decadenza o in nullità che abbiano deposto congiuntamente l’opposizione o la richiesta di decadenza o di nullità, la parte perdente deve sostenere le spese di cui alla lettera a) per una sola persona;

     f) quando la parte vincente è stata rappresentata da uno o più mandatari ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, la parte perdente deve sostenere le spese di cui alle lettere b) e d) della presente regola per una sola persona;

     g) la parte perdente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f).»

     54) La regola 98 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 98. Traduzioni.

     1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, tale traduzione deve identificare il documento cui si riferisce e riprodurre la struttura e il contenuto del documento originale. L’Ufficio può esigere che entro un termine da esso fissato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all’originale. Il presidente dell’Ufficio stabilisce le modalità di autenticazione delle traduzioni.

     2. Salvo disposizioni contrarie del regolamento o delle presenti regole, un documento per il quale una traduzione deve essere presentata viene considerato come non ricevuto dall’Ufficio:

     a) quando la traduzione è pervenuta all’Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;

     b) nel caso del paragrafo 1, quando il certificato non viene presentato entro il termine fissato.»

     55) La regola 100 è sostituita dalla seguente:

     «Regola 100. Decisioni adottate da un solo membro.

     I casi nei quali le decisioni della divisione di opposizione o della divisione di annullamento sono adottate da un solo membro, secondo l’articolo 127, paragrafo 2, o l’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento, sono le seguenti:

     a) le decisioni di ripartizione delle spese;

     b) le decisioni di fissazione delle spese da rimborsare ai sensi dell’articolo 81 paragrafo 6, prima frase, del regolamento;

     c) le decisioni di archiviazione o di non luogo a deliberare;

     d) le decisioni di rigetto di un’opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui alla regola 18, paragrafo 1;

     e) le decisioni di sospensione della procedura;

     f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple ai sensi della regola 21, paragrafo 1.»

     56) Alla regola 101, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il presidente dell’Ufficio domanda all’occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della convenzione di Parigi o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento.

     2. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     3. L’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.»

     57) La regola 114 è modificata come segue:

     a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettere da b) a h).»;

     b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «La regola 15, paragrafi 1, 3 e 4, e le regole da 16 a 22 si applicano, fatto salvo quanto segue:».

     58) Alla regola 122, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 44, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f)».

 

     Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     2. All’articolo 1, il punto 1, lettera d), il punto 3, il punto 4 e il punto 7 sono applicabili a decorrere dal 10 marzo 2008. La medesima decorrenza vale per la regola 83, paragrafo 1, seconda parte della lettera a), che inizia con il termine «compresa», secondo quanto previsto all’articolo 1, punto 48, del presente regolamento.