§ 5.2.42 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2082.
Regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:06/12/2004
Numero:2082


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.2.42 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2082.

Regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

(G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 422/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda, tra l’altro, l’organizzazione e la procedura delle commissioni di ricorso di cui agli articoli 130 e 131.

     (2) Il regolamento (CE) n. 422/2004, in particolare, ha introdotto la nuova carica di presidente delle commissioni di ricorso, istituito una commissione di ricorso allargata e stabilito che in determinate condizioni le decisioni delle commissioni di ricorso possano essere prese da un solo membro. Occorre pertanto definire nei dettagli i poteri del presidente delle commissioni di ricorso, la composizione e i poteri dell’organo delle commissioni di ricorso, l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso, la composizione della commissione allargata e i casi in cui viene adita nonché i casi in cui le decisioni vengono prese da un solo membro.

     (3) L’esperienza acquisita con il funzionamento delle commissioni di ricorso ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione e alla procedura delle stesse, per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo della cancelleria e alcuni aspetti relativi alla conduzione del procedimento. La centralizzazione del servizio di cancelleria e la riorganizzazione delle sua competenze come pure le norme relative allo scambio di memorie fra le parti mirano a garantire una maggiore efficacia nel trattamento dei ricorsi da parte delle commissioni di ricorso. Al fine di non arrecare turbativa ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio per le disposizioni relative allo scambio di memorie.

     (4) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 216/96 è così modificato:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1. Presidium delle commissioni di ricorso.

     1. L’organo di cui agli articoli 130 e 131 del regolamento è il Presidium delle commissioni di ricorso (nel seguito “il Presidium”).

     2. Il Presidium è composto dal presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, dai presidenti delle singole commissioni e dai membri delle commissioni eletti al loro interno, per ciascun anno civile, dall’insieme dei membri delle commissioni ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione. Il numero di membri così eletti è pari a un quarto dei membri delle commissioni con esclusione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione, arrotondato, se del caso, all’unità superiore.

     3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso o qualora il suo posto sia vacante, la presidenza del Presidium viene esercitata:

     a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,

     b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.

     4. Le deliberazioni del Presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del Presidium stesso e due presidenti di commissione. Le decisioni del Presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

     5. Prima dell’inizio di ciascun anno civile, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 ter, il Presidium fissa i criteri oggettivi di ripartizione dei ricorsi fra le commissioni per l’anno civile considerato e designa i membri titolari e supplenti per ciascuna commissione per il suddetto anno. Ciascun membro di commissione di ricorso può essere designato per più commissioni come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, all'occorrenza, nel corso dell'anno civile considerato. Le decisioni prese dal Presidium a norma del presente paragrafo sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

     6. Il Presidium è inoltre competente a:

     a) definire le disposizioni di natura procedurale necessarie per la gestione dei ricorsi per i quali le commissioni sono adite e le norme necessarie per l’organizzazione delle attività delle commissioni;

     b) decidere su eventuali conflitti in merito alla ripartizione dei ricorsi fra commissioni di ricorso;

     c) fissare il proprio regolamento interno;

     d) dettare istruzioni pratiche di natura procedurale per le parti nei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso, in particolare per quanto riguarda la presentazione di memorie e di osservazioni scritte e lo svolgimento delle procedure orali;

     e) esercitare qualsiasi altro potere attribuitogli dal presente regolamento.

     7. Il presidente delle commissioni di ricorso consulta il Presidium sulla definizione delle esigenze di spesa delle commissioni, che comunica al presidente dell’Ufficio al fine di predisporne lo stato di previsione, nonché, qualora lo ritenga necessario, su qualsiasi altra questione relativa alla gestione delle commissioni di ricorso.».

     2) Sono inseriti i seguenti articoli da 1bis a 1quinquies:

     «Articolo 1 bis. Commissione allargata.

     1. La commissione istituita dall’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento è la commissione allargata.

     2. La commissione allargata è composta da nove membri fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, i presidenti delle singole commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione.

     Il Presidium stabilisce in base a criteri obiettivi l’elenco di cui al primo comma nonché le norme per la selezione dei membri di detto elenco che compongono la commissione allargata. Detto elenco e tali norme sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Se non è stato designato un relatore prima del deferimento alla commissione allargata, il presidente della commissione allargata nomina il relatore fra i membri della commissione allargata.

     3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso, qualora il suo posto sia vacante, o in caso di astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, la presidenza della commissione allargata viene esercitata:

     a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,

     b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.

     4. In caso di impedimento di un altro membro della commissione allargata o di astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, si procede alla sua sostituzione ricorrendo all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e seguendo il suo ordine.

     5. Le deliberazioni della commissione allargata e le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore.

     Se la commissione allargata delibera in presenza di solo otto dei suoi membri, il membro con la minore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso non partecipa al voto, tranne qualora si tratti del presidente o del relatore, nel qual caso il membro con l’anzianità di servizio immediatamente superiore a quella del presidente o del relatore non partecipa al voto.

     Articolo 1 ter. Deferimento alla commissione allargata.

     1. Una commissione può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora lo ritenga giustificato dalla difficoltà giuridica, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.

     2. Una commissione deferisce alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora ritenga di doversi allontanare da un’interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata.

     3. Il Presidium, su proposta del presidente delle commissioni di ricorso presentata di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Presidium, può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale una commissione è stata adita qualora lo ritenga giustificato da difficoltà in diritto, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.

     4. La commissione allargata rinvia senza indugio il ricorso alla commissione inizialmente adita qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la devoluzione.

     5. Tutte le decisioni relative al deferimento dinanzi alla commissione allargata sono motivate e vengono comunicate alle parti.

     Articolo 1 quater. Decisioni di un solo membro.

     1. Il Presidium stabilisce un elenco indicativo dei tipi di ricorsi che le commissioni, tranne in caso di particolari circostanze, possono attribuire ad un solo membro, quali le decisioni che concludono il procedimento in seguito ad un accordo tra le parti e le decisioni sui costi o sull’ammissibilità del ricorso.

     Il Presidium può inoltre stabilire un elenco dei tipi di ricorsi per i quali si esclude la devoluzione ad un solo membro.

     2. La decisione di attribuire ad un solo membro qualsiasi ricorso che rientri fra i tipi di ricorsi definiti dal Presidium conformemente al paragrafo 1 può essere delegata dalla commissione al suo presidente.

     3. La decisione sull’attribuzione del ricorso ad un solo membro viene comunicata alle parti.

     Il membro a cui è stato attribuito il ricorso lo rinvia alla commissione qualora ritenga che le condizioni per la devoluzione non sussistano più.

     Articolo 1 quinquies. Deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia.

     1. Se, in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 6, del regolamento, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un’altra commissione o alla commissione allargata.

     2. Quando il ricorso è deferito ad un’altra commissione, quest’ultima non potrà comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla decisione contestata. Quest’ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla commissione allargata.».

     3) All’articolo 4, è soppresso il paragrafo 3 e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.

     4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5. Cancelleria.

     1. Presso le commissioni di ricorso viene istituita una cancelleria, che ha segnatamente il compito, sotto l’autorità del presidente delle commissioni di ricorso, di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.

     2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il presidente delle commissioni designa un agente di cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o qualora il suo posto sia vacante.

     3. La cancelleria controlla in particolare il rispetto dei termini e delle altre condizioni di forma relative alla presentazione del ricorso e della memoria contenente i motivi del ricorso.

     Qualora venga rilevata un’irregolarità tale da comportare l’inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette senza indugio un parere motivato al presidente della commissione di ricorso interessata.

     4. I verbali delle procedure orali e degli atti istruttori sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente delle commissioni di ricorso, da qualsiasi altro agente delle commissioni di ricorso designato dal presidente della commissione interessata.

     5. Il presidente delle commissioni di ricorso può affidare al cancelliere l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso conformemente ai criteri di attribuzione definiti dal Presidium.

     Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il Presidium può affidare alla cancelleria altri compiti relativi allo svolgimento del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso».

     5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 8. Svolgimento del procedimento.

     1. Quando il cancelliere trasmette al presidente di una commissione di ricorso un parere sull’ammissibilità di un ricorso conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, il presidente della commissione interessata può sospendere l’istruzione del caso e invitare la commissione a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso o riservare il giudizio sull’ammissibilità del ricorso alla decisione che conclude il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

     2. Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica.

     3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti per i quali il ricorso è stato presentato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.