§ 5.1.40 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 101.
Direttiva n. 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:16/09/2009
Numero:101


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 5.1.40 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 101. [1]

Direttiva n. 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

(G.U.U.E. 1 ottobre 2009, n. L 258)

 

(versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

 

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento [1], in particolare il titolo VI,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi [4], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [5]. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime riveste un’importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

 

(3) La pubblicità dovrebbe consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla.

 

(4) Fatti salvi i requisiti e le formalità essenziali stabiliti dal diritto interno degli Stati membri, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richiesti su supporto cartaceo o per via elettronica.

 

(5) Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro una copia di tali atti e indicazioni su supporto cartaceo o per via elettronica.

 

(6) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di tenere il bollettino nazionale riservato alla pubblicazione di tali atti e indicazioni in formato cartaceo o elettronico o di organizzare la loro pubblicità attraverso misure d’effetto equivalente.

 

(7) Si dovrebbe facilitare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti e delle indicazioni richiesti. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

 

(8) È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui alla presente direttiva dovrebbero essere menzionate in tutta la corrispondenza e in tutti gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce dell’evoluzione tecnologica è altresì opportuno prevedere che tali indicazioni compaiano anche nei siti web delle società.

 

(9) La tutela dei terzi dovrebbe essere assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società.

 

(10) È necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società e i terzi, nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l’opposizione di terzo a tale dichiarazione.

 

(11) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato I, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO 1

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai seguenti tipi di società:

 

[...]

 

- per l’Italia:

 

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,

 

[...]

 

CAPO 2

 

PUBBLICITÀ

 

     Art. 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per le società di cui all’articolo 1 concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

 

a) l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato;

 

b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga della società;

 

c) dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata;

 

d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:

 

i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

 

ii) partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;

 

e) almeno una volta l’anno, l’importo del capitale sottoscritto, quando l’atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

 

f) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 78/660/CEE [6], 83/349/CEE [7], 86/635/CEE [8] e 91/674/CEE [9];

 

g) ogni trasferimento della sede sociale;

 

h) lo scioglimento della società;

 

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

 

j) la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;

 

k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici.

 

     Art. 3.

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo presso un registro centrale o presso il registro di commercio o registro delle imprese per ogni società iscritta.

 

2. Ai fini del presente articolo, con l’espressione "per via elettronica" si intende che i dati sono inviati all’origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

 

3. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

 

Gli Stati membri provvedono a che le società e le altre persone e uffici tenuti alla registrazione o a intervenire nella stessa possano registrare per via elettronica tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2. Inoltre, gli Stati membri possono obbligare tutte le società, ovvero talune categorie di società, a registrare per via elettronica tutto o parte degli atti e delle indicazioni in questione.

 

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all’articolo 2 registrati, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le indicazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro.

 

Gli atti e le indicazioni di cui all’articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non devono essere convertiti d’ufficio in formato elettronico dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica presentata nel rispetto delle misure adottate per mettere in vigore il paragrafo 4.

 

4. Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Le richieste possono essere presentate al registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente.

 

Le copie di cui al primo comma devono potersi ottenere dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente. Questa disposizione si applica per tutti gli atti e le indicazioni già registrati. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti e indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possano essere ottenuti dal registro per via elettronica se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a dieci anni.

 

Il costo per il rilascio, su supporto cartaceo o per via elettronica, di una copia parziale o integrale degli atti o delle indicazioni di cui all’articolo 2 non può essere superiore al costo amministrativo.

 

Le copie trasmesse su supporto cartaceo sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate conformi, a meno che il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto, almeno tramite una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10].

 

5. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 3 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, sotto forma di una menzione dell’avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell’avvenuta trascrizione nel registro, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico.

 

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con una misura di effetto equivalente, che comporti almeno l’utilizzo di un sistema che consenta l’accesso alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie a una piattaforma elettronica centrale.

 

6. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

 

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità effettuata a norma del paragrafo 5 e il contenuto del registro o del fascicolo.

 

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo oggetto di una pubblicità a norma del paragrafo 5 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

 

I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

 

     Art. 4.

1. Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2 sono redatti e registrati in una delle lingue autorizzate dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

 

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all’articolo 3, gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria degli atti e delle indicazioni di cui all’articolo 2 sia effettuata a norma dell’articolo 3 in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

 

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti e indicazioni sia autenticata.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria.

 

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all’articolo 3 e alla pubblicità volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell’articolo 3 in qualsiasi altra lingua.

 

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

 

4. In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest’ultima non può essere opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

 

     Art. 5.

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

 

a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo menzionato all’articolo 3, nonché il numero d’iscrizione della società nel registro;

 

b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

 

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

 

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

 

     Art. 6.

Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

 

a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall’articolo 2, lettera f);

 

b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 5.

 

CAPO 3

 

VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

 

     Art. 8.

Qualora siano stati compiuti atti in nome di una società in formazione prima che acquistasse la personalità giuridica e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

 

     Art. 9.

L’adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

 

     Art. 10.

1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all’oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

 

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell’oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l’atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

 

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

 

3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alla regola di legge in materia, essere attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l’opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall’articolo 3.

 

CAPO 4

 

NULLITÀ DELLA SOCIETÀ

 

     Art. 11.

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

 

     Art. 12.

La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni:

 

a) la nullità deve essere dichiarata in giudizio;

 

b) la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi di cui ai punti da i) a vi):

 

i) mancanza dell’atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;

 

ii) carattere illecito o contrario all’ordine pubblico dell’oggetto della società;

 

iii) mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale;

 

iv) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;

 

v) incapacità di tutti i soci fondatori;

 

vi) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

 

Al di fuori di questi casi di nullità, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

 

     Art. 13.

1. L’opponibilità ai terzi di una pronuncia di nullità è disciplinata dall’articolo 3. L’opposizione di terzo, quando prevista dalla legge nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione di tale pronuncia.

 

2. La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.

 

3. La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei suoi confronti, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.

 

4. La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci.

 

5. I possessori di quote o di azioni sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.

 

CAPO 5

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 14.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 15.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 gennaio 2012 una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica delle disposizioni di cui all’articolo 2, lettera f), e agli articoli 3, 4, 5 e 7, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle dette disposizioni, dei loro obiettivi e degli sviluppi tecnologici registrati.

 

     Art. 16.

La direttiva n. 68/151/CEE, quale modificata dagli atti di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all’allegato I, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.

 

     Art. 17.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 18.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

 

[2] GU C 204 del 9.8.2008, pag. 25.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

 

[4] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

 

[5] Cfr. allegato I, parte A.

 

[6] Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

 

[7] Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

 

[8] Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

 

[9] Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

 

[10] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva 68/151/CEE del Consiglio (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8) | |

 

Allegato I, punto III.H dell’atto di adesione del 1972 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 89) | |

 

Allegato I, punto III.C dell’atto di adesione del 1979 (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 89) | |

 

Allegato I, punto II.D dell’atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 157) | |

 

Allegato I, punto XI.A dell’atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194) | |

 

Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13) | |

 

Allegato II, punto 1.4.A dell’atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338) | |

 

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137) | limitatamente al punto A.1 dell’allegato |

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva

Termine di attuazione |

 

 

68/151/CEE

11 settembre 1969 |

 

 

2003/58/CE

30 dicembre 2006 |

 

 

2006/99/CE

1 gennaio 2007 |

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 68/151/CEE

Presente direttiva |

 

 

     Art. 1

     Art. 1 |

 

 

     Art. 2

     Art. 2 |

 

 

     Art. 3, paragrafo 1

     Art. 3, paragrafo 1 |

 

 

     Art. 3, paragrafo 2

     Art. 3, paragrafo 3 |

 

 

     Art. 3, paragrafo 3

     Art. 3, paragrafo 4 |

 

 

     Art. 3, paragrafo 4

     Art. 3, paragrafo 5 |

 

 

     Art. 3, paragrafo 5

     Art. 3, paragrafo 6 |

 

 

     Art. 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

     Art. 3, paragrafo 7, primo e secondo comma |

 

 

     Art. 3, paragrafo 7

     Art. 3, paragrafo 7, terzo comma |

 

 

     Art. 3, paragrafo 8

     Art. 3, paragrafo 2 |

 

 

     Art. 3 bis

     Art. 4 |

 

 

     Art. 4

     Art. 5 |

 

 

     Art. 5

     Art. 6 |

 

 

     Art. 6

     Art. 7 |

 

 

     Art. 7

     Art. 8 |

 

 

     Art. 8

     Art. 9 |

 

 

     Art. 9

     Art. 10 |

 

 

     Art. 10

     Art. 11 |

 

 

     Art. 11, alinea

     Art. 12, alinea |

 

 

     Art. 11, punto 1

     Art. 12, lettera a) |

 

 

     Art. 11, punto 2, alinea

     Art. 12, lettera b), alinea |

 

 

     Art. 11, punto 2, lettere da a) a f)

     Art. 12, lettera b), punti da i) a vi) |

 

 

     Art. 12

     Art. 13 |

 

 

     Art. 13, primo, secondo e terzo comma

— |

 

 

     Art. 13, quarto comma

     Art. 14 |

 

 

     Art. 14

     Art. 18 |

 

 

     Art. 15 |

 

 

     Art. 16 |

 

 

     Art. 17 |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 


[1] Abrogata dall'art. 166 della Direttiva 14 giugno 2017, n. 1132, fatto salvo quanto ivi previsto.