§ 5.1.19 - Direttiva 8 ottobre 2001, n. 86.
Direttiva n. 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:08/10/2001
Numero:86


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione.
Art. 4.  Contenuto dell'accordo.
Art. 5.  Durata dei negoziati.
Art. 6.  Legge applicabile alla procedura di negoziazione.
Art. 7.  Disposizioni di riferimento.
Art. 8.  Segreto e riservatezza.
Art. 9.  Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
Art. 10.  Protezione dei rappresentanti dei lavoratori.
Art. 11.  Sviamento di procedura.
Art. 12.  Osservanza della presente direttiva.
Art. 13.  Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni.
Art. 14.  Disposizioni finali.
Art. 15.  Verifica da parte della Commissione.
Art. 16.  Entrata in vigore.
Art. 17.  Destinatari.


§ 5.1.19 - Direttiva 8 ottobre 2001, n. 86.

Direttiva n. 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

(G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta modificata della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale

     considerando quanto segue:

     1. Per raggiungere gli obiettivi del trattato, il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio ha istituito lo statuto della società europea (SE).

     2. Obiettivo del regolamento è l'istituzione di un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività a livello comunitario.

     3. Allo scopo di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, occorre stabilire disposizioni specifiche, segnatamente nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, per garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una SE. L'obiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni contemplate nel regolamento.

     4. Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, sopra indicati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l'obiettivo è quello di emanare una serie di norme sul coinvolgimento dei lavoratori applicabili alla SE, e possono dunque, in considerazione della portata e dell'incidenza dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     5. La grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SE.

     6. Ciononostante, le procedure per l'informazione e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una SE.

     7. I diritti di partecipazione, qualora essi esistano in una o più società che costituiscono una SE, dovrebbero essere mantenuti trasferendoli alla SE, una volta costituita, a meno che le parti decidano diversamente.

     8. Le procedure pratiche per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nonché, ove applicabile, la loro partecipazione, da applicare a ciascuna SE, dovrebbero essere definite soprattutto tramite un'intesa da stipularsi tra le parti interessate o, in mancanza della stessa, con l'applicazione di norme accessorie.

     9. E’ opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non applicare le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione in caso di fusione, tenuto conto della diversità dei regimi nazionali di coinvolgimento dei lavoratori dipendenti. Il mantenimento dei regimi e delle prassi di partecipazione eventualmente vigenti a livello delle società partecipanti dev'essere assicurato in questo caso mediante un adeguamento delle norme sull'iscrizione.

     10. Le norme sul voto nella delegazione speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, segnatamente quando stipula accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello esistente in una o più società partecipanti, dovrebbero essere commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti scompaiano o siano ridotti. Detto rischio è maggiore nel caso di una SE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o di una affiliata comune.

     11. In mancanza di un'intesa a seguito dei negoziati tra i rappresentanti dei lavoratori e gli organi competenti delle società partecipanti, si dovrebbero prevedere disposizioni di riferimento che si applichino alla SE, una volta costituita. Dette disposizioni di riferimento dovrebbero garantire un regime efficiente di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori nonché la loro partecipazione agli organi pertinenti della SE se tale partecipazione esisteva prima della costituzione della SE stessa nell'ambito delle società partecipanti.

     12. Occorre prevedere che i rappresentanti dei lavoratori che agiscono nell'ambito della direttiva godano, nell'esercizio delle loro funzioni, della tutela e di garanzie analoghe a quelle fornite ai rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dal regime vigente nel paese in cui lavorano. Non dovrebbero essere oggetto di discriminazione in seguito all'esercizio legittimo delle loro attività e dovrebbero godere di una tutela adeguata per quanto riguarda il licenziamento e le altre sanzioni.

     13. La riservatezza delle informazioni sensibili deve essere mantenuta anche al termine del mandato dei rappresentanti dei lavoratori e occorre prevedere una disposizione che consenta all'organo competente della SE di non render note le informazioni che potrebbero ledere gravemente il funzionamento della SE se divulgate al pubblico.

     14. Se una SE nonché le sue affiliate e dipendenze sono disciplinate dalla direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, il disposto di detta direttiva e le disposizioni di recepimento nella legislazione nazionale non dovrebbero applicarsi ad essa né alle loro affiliate e dipendenze, a meno che la delegazione speciale di negoziazione decida di non iniziare negoziati o di porre termine a negoziati già avviati.

     15. La presente direttiva non dovrebbe ledere altri diritti di coinvolgimento e non lede necessariamente altre strutture di rappresentanza esistenti, contemplate dalle leggi e le prassi nazionali e comunitarie.

     16. Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti adeguati in caso di non ottemperanza agli obblighi stabiliti nella presente direttiva.

     17. Gli unici poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente direttiva sono quelli previsti dall'articolo 308.

     18. La garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un principio fondamentale e l'obiettivo esplicito della presente direttiva. I diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SE sono inoltre alla base dell'elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SE (principio "prima/dopo"). Tale approccio si applica pertanto non solo alla costituzione di nuove società europee ma anche alle modifiche strutturali apportate a SE già esistenti e alle società interessate da processi di modifiche strutturali.

     19. Gli Stati membri devono poter prevedere che i rappresentanti dei sindacati possano essere membri di una delegazione speciale di negoziazione indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante alla costituzione di una SE. In tale contesto, gli Stati membri devono in particolare poter introdurre questo diritto qualora i rappresentanti dei sindacati abbiano la facoltà di essere membri degli organi di vigilanza o di amministrazione, con diritto di voto, conformemente alla legge nazionale.

     20. In vari Stati membri il coinvolgimento dei lavoratori e altri aspetti delle relazioni tra le parti sociali si fondano sia sulla legge nazionale che sulle prassi nazionali che, in questo contesto, si intendono inclusivi anche dei contratti collettivi ai vari livelli (nazionale, settoriale e/o societario).

     ha adottato la presente direttiva:

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee (Societas Europaea, in seguito denominata "SE"), di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001.

     2. A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "SE", una società costituita conformemente al regolamento (CE) n. 2157/2001;

     b) "società partecipanti", le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

     c) "affiliata" di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 7 della direttiva 94/45/CE;

     d) "affiliata o dipendenza interessata", l'affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di quest'ultima;

     e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge e/o delle prassi nazionali;

     f) "organo di rappresentanza", l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;

     g) "delegazione speciale di negoziazione", la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;

     h) "coinvolgimento dei lavoratori", qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società;

     i) "informazione", l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE:

     j) "consultazione", l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE;

     k) "partecipazione", l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

     - il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

     - il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.

 

Sezione II

Procedura di negoziazione

 

     Art. 3. Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione.

     1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

     2. A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti in appresso:

     a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:

     i) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri.

     ii) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se:

     - il numero di detti membri supplementari non supera il 20% del numero di membri designati in virtù del punto i); e

     - la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati.

     Se il numero di tali società è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al primo comma, detti seggi supplementari sono attribuiti a società di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.

     b) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Essi prendono le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato. Dette misure non devono comportare un aumento del numero complessivo dei membri.

     Gli Stati membri possono prevedere che tali membri possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di un'affiliata o dipendenza interessata.

     Fatte salve le legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione.

     3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

     A tal fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

     4. Fatto salvo il paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri,

     - nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti, o

     - nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50% del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.

     Per "riduzione dei diritti di partecipazione" si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera k), inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

     5. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle appropriate organizzazioni esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.

     6. La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata in appresso, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato.

     La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

     Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, il presente paragrafo non si applica se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.

     La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato.

     7. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.

     Conformemente a questi principi, gli Stati membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione. Essi possono in particolare limitare il finanziamento in modo che copra le spese di un solo esperto.

 

     Art. 4. Contenuto dell'accordo.

     1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

     2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il paragrafo 4, l'accordo previsto dal paragrafo 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

     a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

     b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

     c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

     d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

     e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;

     f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

     g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

     h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

     3. L'accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.

     4. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

 

     Art. 5. Durata dei negoziati.

     1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

     2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al paragrafo 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

 

     Art. 6. Legge applicabile alla procedura di negoziazione.

     Salvo diversa disposizione della presente direttiva, la legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SE.

 

     Art. 7. Disposizioni di riferimento.

     1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono, fatto salvo il seguente paragrafo 3, disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori che soddisfino le disposizioni dell'allegato.

     Le disposizioni di riferimento previste dalla legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SE si applicano dalla data di iscrizione di quest'ultima:

     a) qualora le parti abbiano deciso in tal senso o

     b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'articolo 5, e

     - l'organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, e

     - la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

     2. Inoltre, le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della Parte terza dell'allegato si applicano soltanto qualora:

     a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;

     b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:

     - anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

     - anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

     c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:

     - anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

     - anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

     Se presso diverse società partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni che si applicano qualora non sia stata presa alcuna decisione del genere per una SE iscritta nel loro territorio. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del presente paragrafo.

     3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento di cui alla Parte terza dell'allegato non si applicano nel caso contemplato dalla lettera b) del paragrafo 2.

 

Sezione III

Disposizioni varie

 

     Art. 8. Segreto e riservatezza.

     1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

     La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.

     L'obbligo sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al primo e al secondo comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.

     2. Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legge nazionale, l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel proprio territorio non sia obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE (o, eventualmente, della società partecipante) o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecar loro danno.

     Gli Stati membri possono subordinare tale esonero ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

     3. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore delle SE situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legge nazionale.

     4. Quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante esiga la riservatezza o non fornisca informazioni.

     Queste procedure possono includere dispositivi destinati a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

 

     Art. 9. Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

     L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.

     La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

 

     Art. 10. Protezione dei rappresentanti dei lavoratori.

     I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o dipendenze ovvero una società partecipante godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

     Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, o a ogni altra riunione attuata nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f ovvero a ogni riunione dell'organo di direzione o di vigilanza, e il pagamento della retribuzione ai membri che fanno parte del personale di una società partecipante o della SE o delle sue affiliate o dipendenze, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

 

     Art. 11. Sviamento di procedura.

     Gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti.

 

     Art. 12. Osservanza della presente direttiva.

     1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione delle dipendenze di una SE e gli organi o di amministrazione o di vigilanza delle affiliate e delle società partecipanti situate nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la SE abbia o no la propria sede sociale nel suo territorio.

     2. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono in particolare procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

 

     Art. 13. Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni.

     1. Qualora la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi della direttiva 94/45/CE o della direttiva 97/74/CE, che estende al Regno Unito la suddetta direttiva, le disposizioni di queste direttive e quelle che le recepiscono nelle legislazioni nazionali non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate.

     Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano la direttiva 94/45/CE o la direttiva 97/74/CE e le relative norme nazionali di attuazione.

     2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalle legislazioni e/o dalle prassi nazionali diverse da quelle che recepiscono la presente direttiva, non si applicano alle società costituite conformemente al regolamento (CE) n. 2157/2001 e contemplate dalla presente direttiva.

     3. La presente direttiva non pregiudica:

     a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali vigenti negli Stati membri, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;

     b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalle leggi e/o dalle prassi nazionali di cui sono destinatarie le affiliate della SE.

     4. Al fine di tutelare i diritti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che siano mantenute dopo l'iscrizione della SE le strutture della rappresentanza dei lavoratori delle società partecipanti che cesseranno di esistere come entità giuridiche distinte.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 8 ottobre 2004 o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 15. Verifica da parte della Commissione.

     Al più tardi l'8 ottobre 2007, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, le modalità di applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 17. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 7.

     Parte prima: Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori

     Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti all'articolo 7, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

     a) L'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori.

     b) L'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali.

     Gli Stati membri prevedono disposizioni per garantire che il numero dei membri e l'assegnazione dei seggi dell'organo di rappresentanza siano modificati per tener conto dei cambiamenti che si verificano nell'ambito della SE e delle sue affiliate e dipendenze.

     c) Se le sue dimensioni lo giustificano, l'organo di rappresentanza elegge nel suo seno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri.

     d) L'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno.

     e) I membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti nonché dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti nonché dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri.

     f) L'organo competente della SE è informato della composizione dell'organo di rappresentanza.

     g) Quattro anni dopo la sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate in conformità del presente allegato.

     Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 4, si applicano mutatis mutandis gli articoli 3 (paragrafi da 4 a 7), 4, 5 e 6 e l'espressione "delegazione speciale di negoziazione" è sostituita da "organo di rappresentanza". Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformità delle disposizioni di riferimento.

     Parte seconda: Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

     Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle seguenti norme:

     a) La competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro Stato membro ovvero che eccedono i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro.

     b) Fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lettera c), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, e a tal fine di incontrare l'organo competente della SE almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SE. Le direzioni locali ne sono informate.

     L'organo competente della SE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

     La riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi.

     c) Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato. L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente della SE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SE, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

     Qualora l'organo competente decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SE nella prospettiva di trovare un accordo.

     Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione.

     Le riunioni di cui sopra lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente.

     d) Gli Stati membri possono prevedere norme per quanto riguarda la presidenza delle riunioni di informazione e di consultazione.

     Prima delle riunioni con l'organo competente della SE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente al terzo comma della lettera c), può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti.

     e) Fatto salvo l'articolo 8, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione.

     f) L'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc può farsi assistere da esperti di sua scelta.

     g) Nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione.

     h) Le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

     In particolare, la SE prende a proprio carico - salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.

     Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento dell'organo di rappresentanza. Essi possono in particolare limitare il finanziamento in modo da coprire le spese di un solo esperto.

     Parte terza: disposizioni di riferimento per la partecipazione

     La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

     a) Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica mutatis mutandis la lettera b).

     b) Negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

     Se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.

     La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.

     Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.