§ 4.4.32 - Regolamento 20 luglio 1993, n. 2080.
Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:20/07/1993
Numero:2080


Sommario
Art. 1.      1. Le azioni strutturali avviate ai sensi del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in appresso [...]
Art. 2      1. Il contributo dello SFOP può essere concesso per l'applicazione di misure che concorrono direttamente a garantire il rispetto della politica comune della pesca per quanto riguarda i seguenti [...]
Art. 3.      1. Lo SFOP può partecipare al finanziamento di investimenti e di azioni attinenti ad una o più delle missioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, segnatamente per quanto riguarda i seguenti [...]
Art. 4.      1. Con riguardo agli aspetti di cui agli articoli 2 e 3, ed entro il limite del 2 % degli stanziamenti annualmente disponibili per le azioni strutturali nel settore, lo SFOP può finanziare:
Art. 5.      1. La Commissione decide in merito all'intervento dello SFOP, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
Art. 6.      Fermi restando l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e l'articolo 9 del presente regolamento, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura prevista [...]
Art. 7.      1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, è istituito presso la Commissione un comitato permanente [...]
Art. 8.      Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato viene interpellato dal suo presidente, su iniziativa dello stesso o a richiesta del [...]
Art. 9.      1. I regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89, nonché le disposizioni che fissano le modalità di applicazione degli stessi, ad eccezione di quelle del regolamento (CEE) n. 163/89 della [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 4.4.32 - Regolamento 20 luglio 1993, n. 2080.

Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca.

(G.U.C.E. 31 luglio 1993, n. L 193).

 

Art. 1.

     1. Le azioni strutturali avviate ai sensi del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in appresso denominato «settore») contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 39 e 130 A del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 2052/88.

     2. Allo SFOP sono assegnate le seguenti missioni:

     a) contribuire al conseguimento duraturo di un equilibrio tra le risorse e lo sfruttamento delle medesime;

     b) incentivare la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende economicamente valide nel settore;

     c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Lo SFOP contribuisce inoltre ad azioni di assistenza tecnica e d'informazione e al sostegno di studi o di esperienze pilota concernenti l'adeguamento delle strutture del settore.

 

     Art. 2

     1. Il contributo dello SFOP può essere concesso per l'applicazione di misure che concorrono direttamente a garantire il rispetto della politica comune della pesca per quanto riguarda i seguenti punti:

     - operazioni di ristrutturazione,

     - associazioni temporanee di imprese,

     - società miste,

     - adeguamento delle capacità,

Nel quadro della procedura prevista all'articolo 6, il Consiglio può adattare l'elenco dei punti previsti al presente paragrafo.

     2. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 4253/88 si applicano alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, il contributo concesso ad ogni progetto individuale ai sensi delle misure citate al paragrafo 1 non può superare il massimale da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 6.

 

     Art. 3.

     1. Lo SFOP può partecipare al finanziamento di investimenti e di azioni attinenti ad una o più delle missioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, segnatamente per quanto riguarda i seguenti punti:

     - ristrutturazione e rinnovo della flotta da pesca;

     - ammodernamento della flotta da pesca;

     - miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     - sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione della fascia costiera;

     - pesca sperimentale;

     - attrezzature dei porti di pesca;

     - prospezione dei mercati;

     - misure specifiche.

     Nel quadro della procedura prevista all'articolo 6, il Consiglio può adattare l'elenco dei punti di cui al presente paragrafo.

     2. Gli investimenti e le operazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare in particolare le condizioni operative a bordo dei pescherecci, il miglioramento della selettività delle tecniche di pesca e degli attrezzi, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia d'igiene dei prodotti, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.

     3. I limiti della partecipazione comunitaria citati all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono applicabili agli investimenti e alle operazioni relativi al presente articolo.

     4. Nei casi appropriati e secondo le procedure specifiche di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

 

     Art. 4.

     1. Con riguardo agli aspetti di cui agli articoli 2 e 3, ed entro il limite del 2 % degli stanziamenti annualmente disponibili per le azioni strutturali nel settore, lo SFOP può finanziare:

     - studi, azioni pilota e progetti dimostrativi;

     - prestazioni di servizi e di assistenza tecnica volti segnatamente a preparare, seguire e valutare l'applicazione del presente regolamento;

     - azioni concertate per ovviare a specifiche difficoltà riguardanti un determinato aspetto del settore;

     - iniziative di divulgazione.

Le misure di cui al presente articolo e realizzate su iniziativa della Commissione possono essere finanziate, a titolo eccezionale, al tasso del 100 %; quelle realizzate dalla Commissione stessa sono finanziate al tasso del 100 %.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione decide in merito all'intervento dello SFOP, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

     2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono notificate allo Stato membro interessato e, eventualmente, all'organismo intermediario designato dallo Stato membro di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

 

     Art. 6.

     Fermi restando l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e l'articolo 9 del presente regolamento, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1993 le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per quanto riguarda le misure di adeguamento delle strutture del settore di cui al presente regolamento.

 

     Art. 7.

     1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, è istituito presso la Commissione un comitato permanente per le strutture della pesca, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La Banca europea per gli investimenti (BEI) designa un proprio rappresentante, senza diritto di voto. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

     2. Il comitato di cui al presente articolo sostituisce il comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 101/76 in tutte le funzioni che sono ad esso attribuite ai sensi di detto regolamento.

 

     Art. 8.

     Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato viene interpellato dal suo presidente, su iniziativa dello stesso o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 28 e all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

 

     Art. 9.

     1. I regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89, nonché le disposizioni che fissano le modalità di applicazione degli stessi, ad eccezione di quelle del regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione e delle decisioni recanti adozione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1993-1996, sono abrogati con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994.

Tuttavia:

     - essi restano applicabili alle richieste di contributo introdotte prima del 1 gennaio 1994;

     - le domande per ottenere un contributo per progetti presentati nel 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86 sono esaminate e approvate sulla base di detto regolamento anteriormente al 1° novembre 1994. Le domande di contributo in base al regolamento (CEE) n. 4028/86 per le quali alla data del 1° novembre 1994 non sarà stato deciso alcun contributo saranno considerate decadute. Tuttavia, le azioni o i progetti previsti da tali domande potranno essere presi in considerazione in applicazione delle modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

     2. Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1989 in applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86, che alla data del 31 marzo 1995 non avranno ancora formato oggetto di una domanda di pagamento finale alla Commissione, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione tra il 1° novembre 1989 e il 31 ottobre 1994 in base al regolamento (CEE) n. 4028/86 e che non avranno ancora formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo presentata alla Commissione al più tardi sei anni e tre mesi dopo la data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima, al più tardi sei anni e nove mesi dopo la data di concessione del contributo, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.