§ 4.3.18 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1084.
Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.3 fondi di coesione economica e sociale
Data:11/07/2006
Numero:1084


Sommario
Art. 1.  Creazione e missione del Fondo di coesione
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Ammissibilità delle spese
Art. 4.  Condizioni di accesso al sostegno del Fondo
Art. 5.  Disposizioni transitorie
Art. 6.  Abrogazione
Art. 7.  Riesame
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 4.3.18 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1084.

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94

(G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, crea un nuovo contesto per l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Esso stabilisce in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. Occorre pertanto precisare la missione del Fondo di coesione nell'ambito del nuovo contesto per tale azione e rispetto alla missione ad esso affidata dal trattato nonché, per motivi di chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione.

     (2) I progetti finanziati dal Fondo di coesione nel settore delle reti transeuropee devono essere conformi agli orientamenti relativi a tali reti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Al fine di concentrare gli sforzi, occorre dare priorità ai progetti di interesse comune quali definiti nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

     (3) Tramite il Fondo di coesione la Comunità può contribuire alle azioni destinate a realizzare gli obiettivi della Comunità nel settore dell'ambiente previsti all'articolo 6 e all'articolo 174 del trattato CE.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che la disciplina sull'ammissibilità delle spese sia stabilita a livello nazionale, fatte salve alcune eccezioni per le quali occorre determinare regole specifiche. Occorre pertanto stabilire tali regole specifiche per le eccezioni relative al Fondo di coesione.

     (5) Le norme di condizionalità che regolano la concessione del sostegno finanziario dovrebbero continuare ad applicarsi unitamente al rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti all'articolo 99 del trattato e tenuto conto della necessità di disporre di finanze pubbliche sane. A tal riguardo, gli Stati membri che hanno adottato l'euro devono attuare programmi di stabilità e gli Stati membri che non lo hanno adottato devono attuare programmi di convergenza, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, che consentano di evitare i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato. Le norme di condizionalità non dovrebbero tuttavia applicarsi agli stanziamenti d'impegno già assegnati al momento della sospensione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Creazione e missione del Fondo di coesione

     1. È istituito un Fondo di coesione (di seguito «il Fondo») destinato al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.

     2. Il Fondo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il Fondo interviene a sostegno di azioni nei seguenti settori, assicurando un adeguato equilibrio e tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:

     a) le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse comune individuati dalla decisione n. 1692/96/CE;

     b) aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di azione in materia di ambiente. In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.

     2. L'adeguato equilibrio dell'intervento è stabilito in partenariato tra Stati membri e Commissione.

 

          Art. 3. Ammissibilità delle spese

     Le spese seguenti non sono ammissibili ad un contributo del Fondo:

     a) gli interessi passivi;

     b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;

     c) l'edilizia abitativa;

     d) la disattivazione di centrali nucleari; e

     e) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

 

          Art. 4. Condizioni di accesso al sostegno del Fondo

     1. L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni seguenti:

     a) qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario, e

     b) abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

     2. Qualora il Consiglio constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure correttive, decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione. Al contempo, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti sospesi in conformità con la procedura menzionata nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

     3. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

 

          Art. 5. Disposizioni transitorie

     1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di intervento approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.

     2. Le domande relative ai grandi progetti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006, presentate alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94, restano valide a condizione che tali domande siano completate, se necessario, entro due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli summenzionati del regolamento (CE) n. 1083/ 2006.

 

          Art. 6. Abrogazione

     1. Fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e l'articolo 5 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1164/94 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 7. Riesame

     Il Consiglio riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013, conformemente all'articolo 161 del trattato.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.