§ 3.6.23 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1874.
Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:28/10/2004
Numero:1874


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 3.6.23 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1874. [1]

Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l'articolo 69,

     vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l'articolo 78,

     sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

     considerando quanto segue:

     (1) Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), il Consiglio ha approvato l'accordo sugli appalti pubblici ripreso all'allegato 4 di detta decisione, qui di seguito denominato «accordo». Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi, qui di seguito denominati «soglie», fissati nell'accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.

     (2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di permettere agli enti aggiudicatari e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l'accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l'alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all'accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell'accordo ricalcolate per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. Pertanto è necessario rivederli.

     (3) Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall'accordo a quelle derivanti dall'accordo. Al fine di conservare invariato il numero di soglie, la Commissione deve effettuare un allineamento in caso di variazione di queste ultime.

     (4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l'applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.

     (5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 16 è modificato come segue:

     a) alla lettera a), l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR»;

     b) alla lettera b), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

     2) L'articolo 61 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR»;

     b) al paragrafo 2, l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR».

 

          Art. 2.

     La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 7 è modificato come segue:

     a) alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;

     b) alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;

     c) alla lettera c), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

     2) L'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

     a) alla lettera a), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR»;

     b) alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR».

     3) All'articolo 56, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

     4) All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

     5) L'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;

     b) alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;

     c) alla lettera c), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.