§ 3.6.18 – Decisione 15 gennaio 2004, n. 73/2004.
Decisione n. 2004/73/CE della Commissione relativa ad una richiesta della Repubblica federale di Germania di applicare il regime speciale di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:15/01/2004
Numero:73


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 3.6.18 – Decisione 15 gennaio 2004, n. 73/2004.

Decisione n. 2004/73/CE della Commissione relativa ad una richiesta della Repubblica federale di Germania di applicare il regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 gennaio 2004, n. L 16).

 

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

     vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in particolare l'articolo 12, a seguito di una nuova richiesta della Repubblica federale di Germania del 12 novembre 2002, dopo aver consultato il comitato consultivo degli appalti pubblici,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE uno Stato membro può chiedere alla Commissione che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi non costituisca un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della suddetta direttiva e che gli enti che esercitano tale attività non siano da considerarsi quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) se vengono soddisfatte le condizioni previste, tenuto conto delle disposizioni nazionali pertinenti, e se lo Stato membro richiedente assicura il rispetto dei principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti e se la Commissione è informata circa l'aggiudicazione di tali appalti.

     (2) Si presume che gli Stati membri che rispettano le disposizioni della direttiva 94/22/CE soddisfino anche le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE per quanto riguarda il petrolio e il gas.

     (3) Con una lettera del 12 novembre 2002 la Germania ha inviato alla Commissione una comunicazione con cui la invitava ad adottare una decisione motivata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE riguardante lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi.

     La Repubblica federale di Germania si riferisce ad una lettera del 15 novembre 1991 con cui aveva inizialmente depositato una domanda ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio allora in vigore. L'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE e l'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE attualmente in vigore sono identici per quanto riguarda il contenuto, ad eccezione del riferimento alla direttiva 94/22/CE e della presunzione che ad essa si ricollega. A questa richiesta è seguito uno scambio di lettere tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania.

     Con due lettere, del 9 luglio 1992 e del 30 novembre 1992, la Commissione aveva informato la Repubblica federale di Germania in merito ai risultati di un primo esame e l'aveva invitata a fornire alcune informazioni su questioni ancora in sospeso entro un determinato termine. Nella sua lettera del luglio 1992, la Commissione aveva dichiarato che il «Bundesberggesetz» (legge federale sulle miniere) non teneva conto di tutti i criteri cumulativi dell'articolo 3, paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, le condizioni devono essere descritte e specificate da regolamenti nazionali. In occasione dell'adozione finale della direttiva 90/531/CEE, il Consiglio e la Commissione avevano fatto iscrivere nel verbale del Consiglio che i criteri e le condizioni potevano essere specificati sia in leggi che in altre disposizioni di trasposizione. Un esame caso per caso delle condizioni per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non è sufficiente. Queste devono figurare anche nelle leggi o in altre modalità di applicazione. Con una lettera del novembre 1992 la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di confermare che le disposizioni adottate dai Länder quale complemento alla legge federale sulle miniere non sono solo state pubblicate, ma che il loro rispetto è obbligatorio e che i beneficiari possono far valere i loro diritti basandosi su tali disposizioni. Per quanto riguarda il progetto di regolamento che recepisce l'articolo 3, paragrafo 2, sottoposto alla Commissione, la Commissione ha dichiarato che questo progetto deve essere riveduto per quanto concerne il contenuto e la base giuridica. Come hanno dichiarato le autorità tedesche, l'obiettivo di questo regolamento non è di rendere possibile l'adozione di disposizioni che istituiscono dei diritti che possono essere invocati da un potenziale appaltatore che intende promuovere un'azione giudiziaria contro un ente appaltante che non ha rispettato i suoi obblighi di messa in concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti.

     A richiesta della Commissione, le autorità tedesche avevano sottoposto alla Commissione, con lettere del 14 settembre 1992, 25 febbraio 1993 e 28 settembre 1993, a comprova del recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, alcuni progetti di disposizioni di attuazione concernenti la procedura di rilascio di autorizzazioni e concessioni ai sensi della legge federale sulle miniere nonché una prova della pubblicazione definitiva nella Gazzetta ufficiale federale. Queste disposizioni sono tuttora in vigore senza alcuna modifica. Sono state inoltre fornite le risposte alle domande formulate dalla Commissione.

     Le autorità tedesche hanno informato la Commissione con lettera del 28 settembre 1993 che la modifica della seconda legge sui principi di bilancio, entrata in vigore il 1° novembre 1993, ha recepito la direttiva 90/531/CEE. Esse ritengono quindi di aver soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

     (4) Il 14 giugno 1993 è stata adottata la direttiva 93/38/CEE che ha sostituito la direttiva 90/531/CEE. Gli Stati membri dovevano applicare questa direttiva entro il 1° luglio 1994. La legge che modifica le basi giuridiche per l'aggiudicazione degli appalti pubblici del 26 agosto 1998 ha recepito la direttiva 93/38/CEE nel diritto tedesco al livello federale.

     La regolamentazione della protezione giuridica di cui all'articolo 57a della legge sui principi di bilancio, criticata dalla Commissione nella sua lettera del 30 novembre 1992 è stata sostituita in questo contesto dalla quarta parte della legge contro le restrizioni alla concorrenza.

     L'articolo 11 del decreto sull'aggiudicazione degli appalti pubblici del 9 gennaio 2001, che si basa sulla legge contro le restrizioni alla concorrenza, riprende la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/38/ CEE e garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti appaltanti che hanno ottenuto una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone, o altri combustibili solidi ai sensi della legge federale sulle miniere. Questo vale in particolare per quanto riguarda le informazioni messe a disposizione delle imprese sull'intenzione di pubblicare un appalto pubblico e l'obbligo di informare la Commissione circa l'aggiudicazione degli appalti. Dato che ora il decreto sull'aggiudicazione degli appalti pubblici si basa sull'articolo 97, paragrafo 6, e sull'articolo 127 della legge modificata contro le restrizioni alla concorrenza, le riserve formulate dalla Commissione nella sua lettera del 30 novembre 1992 sono state rimosse.

     (5) Con la legge federale sulle miniere del 13 agosto 1980 e le disposizioni di applicazione relative alla procedura di rilascio di autorizzazioni e concessioni ai sensi della legge federale sulle miniere del 1993, la Repubblica federale di Germania si è conformata agli obblighi derivanti dalla direttiva 94/22/CE.

     Queste disposizioni non si applicano solamente agli idrocarburi, ma in modo analogo anche al carbone e agli altri combustibili solidi.

     (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 94/22/ CE, la Repubblica federale di Germania ha fatto pubblicare tempestivamente il 22 ottobre 1994 una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee da cui risulta che l'intero territorio della Germania è, ai sensi di tale articolo, permanentemente disponibile per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, qualora non esistano concessioni individuali.

     (7) Ai sensi dell'articolo 5, punto 1, paragrafo 5, seconda frase, della direttiva 94/22/CE, la Repubblica federale di Germania ha fatto pubblicare il 18 marzo 1995 una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in cui si fa riferimento alla pubblicazione dei criteri di cui all'articolo 5, punto 1, nella gazzetta federale e dei 16 Länder.

     (8) Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 94/22/CEE, il governo della Repubblica federale di Germania pubblica una relazione annuale, «L'industria mineraria nella Repubblica federale di Germania», in cui figura un elenco delle concessioni minerarie. Nelle concessioni minerarie figurano unicamente le indicazioni concernenti il rispetto delle condizioni di legge, in particolare per quanto concerne il territorio e la durata. Ai sensi del diritto amministrativo tedesco attualmente in vigore, è vietato subordinare il rilascio di concessioni a contropartite legalmente non autorizzate.

     (9) Per quanto riguarda il petrolio e il gas, la Commissione ritiene che la Germania soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE, dato che con la legge federale sulle miniere del 13 agosto 1980 e le sue disposizioni d'applicazione essa ha recepito tutte le disposizioni della direttiva 94/22/CE. Si può pertanto applicare la presunzione di cui all'articolo 12 secondo cui le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE sono soddisfatte.

     Con l'articolo 11 del decreto relativo alle aggiudicazioni, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE è stato recepito nel diritto tedesco.

     La Commissione non dispone di altre informazioni concernenti l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/ 38/CEE.

     (10) La direttiva 94/22/CE disciplina il rilascio e l'utilizzazione delle concessioni di prospezione ed estrazione di idrocarburi. Il carbone o gli altri combustibili solidi non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva. Il campo d'applicazione di una direttiva non può essere esteso al altri settori senza che questa direttiva sia preliminarmente modificata. La presunzione di cui all'articolo 12 non è pertanto applicabile al carbone e agli altri combustibili solidi. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di propria iniziativa di estendere il campo d'applicazione della direttiva 94/22/CE ad altri settori come il carbone o gli altri combustibili solidi e di adottare le opportune disposizioni nazionali. Dato che il carbone e gli altri combustibili solidi sono materie prime comparabili al petrolio e al gas e che le concessioni di prospezione ed estrazione delle suddette materie prime sono rilasciate secondo una procedura simile, la Commissione ritiene opportuno comparare le disposizioni della direttiva 94/22/CE con quelle della direttiva 93/38/CEE e verificare se, in caso di una concordanza tra le due direttive, il recepimento per il carbone e gli altri combustibili solidi è corretto. Dato che non si tratta di un caso di applicazione della presunzione di cui all'articolo 12, la Commissione deve procedere ad un esame in due fasi delle disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3:

     In un primo tempo è opportuno esaminare in che misura le disposizioni della direttiva 93/38/CEE corrispondono alle disposizioni della direttiva 94/22/CE:

     — per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/38/CEE: gli articoli 2, 3, e 7 della direttiva 94/22/CE recepiscono questa disposizione,

     — per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 93/38/CEE: l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE recepisce questa disposizione,

     — per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/38/CEE: l'articolo 4, lettera a), della direttiva 94/22/CE recepisce questa disposizione,

     — per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 93/38/CEE: l'articolo 5, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 94/22/CE recepisce questa disposizione,

     — per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 93/38/CEE: l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/22/CE recepisce questa disposizione.

     In un secondo tempo, è opportuno esaminare in che misura, in caso di concordanza della direttiva 93/38/CEE e della direttiva 94/22/CE, il recepimento è corretto per il carbone e gli altri combustibili solidi. È già stato constatato che il recepimento per il petrolio e il gas tramite la legge federale sulle miniere è avvenuto in modo integrale e corretto. Dato che le disposizioni della legge federale sulle miniere non si applicano solamente al petrolio e al gas ma anche al carbone e agli altri combustibili solidi, si può ritenere, considerando la corrispondenza tra le due direttive, che la direttiva 93/38/ CEE sia anch'essa recepita correttamente per il settore del carbone e degli altri combustibili solidi.

     L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE è stato recepito nel diritto tedesco dall'articolo 11 del decreto relativo alle aggiudicazioni.

     Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/38/CEE, la Commissione non dispone di altre informazioni,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Lo sfruttamento di aree geografiche definite ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi in Germania non costituisce dal 15 gennaio 2004, un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE.

     I committenti che esercitano una simile attività in Germania non sono da considerarsi titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 93/ 38/CEE.

 

          Art. 2.

     1. La presente decisione è adottata sulla base delle disposizioni legislative e amministrative in vigore nella Repubblica federale di Germania in data 15 gennaio 2004, che hanno recepito la direttiva 94/22/CE e l'articolo 3 della direttiva 93/38/ CEE e che sono state trasmesse alla Commissione.

     2. La Repubblica federale di Germania notifica tutte le disposizioni legislative e amministrative che modificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo la loro adozione, affinché la Commissione possa valutare se è opportuno modificare, ritirare o mantenere la decisione.

 

          Art. 3.

     La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.