§ 3.3.845 – Direttiva 9 marzo 2005, n. 20.
Direttiva n. 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:09/03/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.      All'articolo 6 della direttiva 94/62/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2006. Essi comunicano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.845 – Direttiva 9 marzo 2005, n. 20.

Direttiva n. 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce del recente allargamento dell'Unione europea, va conferita una giusta attenzione alla situazione specifica dei nuovi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero fissati dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE.

     (2) Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 necessitano di più tempo per adattare i loro sistemi di riciclaggio e di recupero agli obiettivi della direttiva 94/ 62/CE.

     (3) Poiché lo scopo della presente direttiva, ossia armonizzare gli obiettivi nazionali di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (4) Alla luce dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea, va conferita una giusta attenzione anche alla situazione specifica di paesi la cui adesione è prevista per una fase successiva.

     (5) La direttiva 94/62/CE va modificata in conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     All'articolo 6 della direttiva 94/62/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

     «11. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 possono posticipare il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e e) fino ad una data da essi definita che non può essere successiva al 31 dicembre 2012 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, l'Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia; al 31 dicembre 2013 per Malta; al 31 dicembre 2014 per la Polonia e al 31 dicembre 2015 per la Lettonia.»

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2006. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.