§ 3.3.819 – Direttiva 5 luglio 2004, n. 86.
Direttiva n. 2004/86/CE della Commissione che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:05/07/2004
Numero:86


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 3.3.819 – Direttiva 5 luglio 2004, n. 86.

Direttiva n. 2004/86/CE della Commissione che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 luglio 2004, n. L 236).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/93/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, in particolare l’articolo 3,

     vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio in particolare l’articolo 17,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 93/93/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura d’omologazione comunitaria stabilita dalla direttiva 2002/24/CE. Alla direttiva 93/93/CEE si applicano pertanto le disposizioni della direttiva 2002/24/CE riguardanti sistemi, componenti ed entità tecniche per i veicoli.

     (2) Per garantire il corretto e pieno funzionamento del sistema d'omologazione alcune prescrizioni della direttiva 93/93/CEE vanno chiarite e completate.

     (3) A tale fine occorre precisare che le masse di sovrastrutture intercambiabili da montare sui quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci vanno considerate parte del carico utile piuttosto che della massa a vuoto.

     (4) La direttiva 93/93/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L'allegato della direttiva 93/93/CEE è modificato secondo l’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 per i veicoli a motore a due o a tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni:

     a) rifiutare, per questo tipo di veicolo, di accordare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

     b) vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio di questo tipo di veicolo.

     2. A decorrere dal 1° luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano di accordare l'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Il punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE è sostituito dal seguente:

     «1.5. massa a vuoto:

     massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:

     — equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione,

     — equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,

     — strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,

     — le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

     1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.

     In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

     a) il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);

     b) una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi;

     c) Per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.

     NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.».