§ 3.3.809 – Direttiva 23 aprile 2004, n. 57.
Direttiva 2004/57/CE della Commissione sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:23/04/2004
Numero:57


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.809 – Direttiva 23 aprile 2004, n. 57.

Direttiva 2004/57/CE della Commissione sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile e in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose che rientrano nella Classe 1 di tali raccomandazioni. Gli articoli pirotecnici, però, sono espressamente esclusi dalla sfera di applicazione di tale direttiva.

     (2) Di conseguenza, per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE in tutta la Comunità, è necessario identificare, nelle relative raccomandazioni della Nazioni Unite, gli articoli considerati pirotecnici.

     (3) Taluni articoli che rientrano nella Classe 1 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite hanno una duplice funzione, in quanto è possibile usarli sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Ai fini di una applicazione coerente della direttiva 93/15/CEE, occorrerà identificare tali articoli come esplosivi o come articoli pirotecnici secondo la loro caratteristica predominante.

     (4) Le indicazioni contenute in questa direttiva rispettano il parere del Comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Al fine di applicare il secondo ed in parte il terzo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato I alla presente direttiva elenca gli articoli che nelle raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite sono considerati pirotecnici o munizioni.

 

          Art. 2.

     Al fine di applicare il secondo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato II alla presente direttiva elenca gli articoli per i quali si richiede di stabilire se siano pirotecnici o esplosivi.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri approvano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva. Essi applicano queste disposizioni dal 31 gennaio 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)