§ 3.3.591 - Regolamento 18 giugno 1992, n. 1768.
Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:18/06/1992
Numero:1768


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo d'applicazione.
Art. 3.  Condizioni di rilascio del certificato.
Art. 4.  Oggetto della protezione.
Art. 5.  Effetti del certificato.
Art. 6.  Diritto al certificato.
Art. 7.  Domanda di certificato.
Art. 8.  Contenuto della domanda di certificato.
Art. 9.  Deposito della domanda di certificato.
Art. 10.  Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato.
Art. 11.  Pubblicazione.
Art. 12.  Tasse annuali.
Art. 13.  Durata del certificato.
Art. 14.  Estinzione del certificato.
Art. 15.  Nullità del certificato.
Art. 16.  Pubblicazione dell'indicazione relativa all'estinzione o alla nullità.
Art. 17.  Ricorsi.
Art. 18.  Procedura.
Art. 19.  Disposizioni Transitorie.
Art. 19 bis.  Disposizioni supplementari connesse con l'allargamento della Comunità
Art. 20.      1. Il presente regolamento non si applica né ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 21.      Negli Stati membri le cui legislazioni in vigore alla data del 1o gennaio 1990 non prevedevano la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, il presente regolamento si applica allo scadere di un [...]
Art. 22.      Qualora un certificato sia rilasciato per un prodotto protetto da un brevetto che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stato prorogato o abbia formato oggetto di una [...]
Art. 23.      Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 3.3.591 - Regolamento 18 giugno 1992, n. 1768. [1]

Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali.

(G.U.C.E. 2 luglio 1992, n. L 182).

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) medicinale, ogni sostanza o composizione presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale;

     b) prodotto, il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale; [2]

     c) brevetto di base, un brevetto che protegge un prodotto ai sensi della lettera b) in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato;

     d) certificato, il certificato protettivo complementare.

 

     Art. 2. Campo d'applicazione.

     Ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetto, in quanto medicinale, prima dell'immissione in commercio ad una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE, può formare oggetto di un certificato alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

 

     Art. 3. Condizioni di rilascio del certificato.

     Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7, e alla data di tale domanda:

     a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;

     b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione in vigore di immissione in commercio a norma - secondo il caso - della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1 un'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto rilasciata a norma della rispettiva legislazione nazionale dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia è considerata un'autorizzazione rilasciata a norma - secondo il caso - della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE [3].

     c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;

     d) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.

 

     Art. 4. Oggetto della protezione.

     Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

 

     Art. 5. Effetti del certificato.

     Fatto salvo l'articolo 4, il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.

 

     Art. 6. Diritto al certificato.

     Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto.

 

     Art. 7. Domanda di certificato.

     1. La domanda di certificato dev'essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio menzionata nell'articolo 3, lettera b).

     2. Nonostante il paragrafo 1, quando l'autorizzazione di immissione in commercio avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato dev'essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

 

     Art. 8. Contenuto della domanda di certificato.

     1. La domanda di certificato deve contenere:

     a) una richiesta per il rilascio di un certificato che contenga in particolare:

     i) il nome e l'indirizzo del richiedente;

     ii) il nome e l'indirizzo del mandatario, se del caso;

     iii) il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;

     iv) il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto di cui all'articolo 3, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, anche il numero e la data di detta autorizzazione;

     b) una copia dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga, tra l'altro, il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE o dall'articolo 5 bis della direttiva 81/851/CEE;

     c) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto medicinale, nella Comunità, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale.

     2. Gli Stati membri possono disporre che il deposito della domanda di certificato comporti il pagamento di una tassa.

 

     Art. 9. Deposito della domanda di certificato.

     1. La domanda di certificato dev'essere depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'art. 3, lettera b) a meno che lo Stato membro non designi a tale fine un'altra autorità.

     2. L'indicazione della domanda di certificato è pubblicata dall'autorità di cui al paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

     a) nome e indirizzo del richiedente;

     b) numero del brevetto di base;

     c) titolo dell'invenzione;

     d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera

     b) nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

     e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità.

 

     Art. 10. Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato.

     1. Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 rilascia il certificato.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 respinge la domanda di certificato se la domanda stessa, o il prodotto che ne è oggetto, non soddisfa le condizioni previste nel presente regolamento.

     3. Se la domanda di certificato non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 8 l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 invita il richiedente a rimediare, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all'eventuale mancato pagamento della tassa.

     4. Qualora non sia posto rimedio entro il termine prescritto alle irregolarità o al mancato pagamento notificati in virtù del paragrafo 3, la domanda è respinta.

     5. Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 avvenga senza esame delle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c) e d).

 

     Art. 11. Pubblicazione.

     1. L'indicazione del rilascio del certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

     a) nome e indirizzo del titolare del certificato;

     b) numero del brevetto di base;

     c) titolo dell'invenzione;

     d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera

b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

     e) se del caso, numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità;

     f) durata del certificato.

     2. L'indicazione del rigetto della domanda di certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i dati di cui all'art. 9, paragrafo 2.

 

     Art. 12. Tasse annuali.

     Gli Stati membri possono disporre che il certificato sia soggetto al pagamento di tasse annuali.

 

     Art. 13. Durata del certificato.

     1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni.

     2. Nonostante il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

 

     Art. 14. Estinzione del certificato.

     Il certificato si estingue:

     a) al termine della durata prevista dall'articolo 13;

     b) per rinuncia del titolare;

     c) per mancato pagamento in tempo utile della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 12;

     d) se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto da certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni di immissione sul mercato, conformemente alla direttiva 65/65/CEE o alla direttiva 81/851/CEE. L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 è abilitata a decidere d'ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.

 

     Art. 15. Nullità del certificato.

     1. Il certificato è nullo,

     a) se è stato rilasciato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3;

     b) se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;

     c) se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo l'estinzione del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.

     2. Chiunque può depositare una domanda di dichiarazione di nullità o intentare un'azione di annullamento del certificato presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per annullare il brevetto di base corrispondente.

 

     Art. 16. Pubblicazione dell'indicazione relativa all'estinzione o alla nullità.

     Se il certificato si estingue conformemente all'articolo 14, lettera b), c) o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all'articolo 15, un'indicazione in merito viene pubblicata dall'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

 

     Art. 17. Ricorsi.

     Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o dell'organo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.

 

     Art. 18. Procedura.

     1. In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento si applicano al certificato le disposizioni di procedura applicabili in virtù della legislazione nazionale al brevetto di base corrispondente, a meno che essa non contempli disposizioni di procedura speciali in merito ai certificati.

     2. Nonostante il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione ad un certificato già rilasciato.

 

     Art. 19. Disposizioni Transitorie.

     1. Qualsiasi prodotto che, alla data dell'adesione, sia protetto da un brevetto in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità o nel rispettivo territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dopo il 1° gennaio 1985, può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca, in Germania, in Finlandia e in Norvegia, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1988.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio, in Italia e in Austria, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1982 [4].

     2. La domanda di certificato ai sensi del paragrafo 1 deve essere depositata entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 19 bis. Disposizioni supplementari connesse con l'allargamento della Comunità [5]

     Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) i) Qualsiasi medicinale protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Repubblica ceca dopo il 10 novembre 1999 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.

     ii) Qualsiasi medicinale protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità non prima dei sei mesi antecedenti la data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.

     b) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Estonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o, nel caso dei brevetti concessi anteriormente al 1o gennaio 2000, entro il periodo di sei mesi di cui alla legge sui brevetti dell'ottobre 1999.

     c) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Cipro prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio; in deroga a quanto sopra qualora l'autorizzazione di immissione in commercio sia stata ottenuta prima della concessione del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro sei mesi dalla data in cui è stato concesso il brevetto.

     d) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lettonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.

     e) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore richiesto dopo il 1o febbraio 1994 e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lituania prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.

     f) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Ungheria dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.

     g) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Malta prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.

     h) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Polonia dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.

     i) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Slovenia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione, inclusi i casi in cui il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 è scaduto.

     j) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Slovacchia dopo il 1o gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o entro sei mesi a decorrere dal 1o luglio 2002 se l'autorizzazione di immissione in commercio è stata rilasciata prima di tale data.

 

     Art. 20.

     1. Il presente regolamento non si applica né ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, né alle domande di certificato depositate in conformità di detta legislazione prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Con riferimento all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia ed alla Svezia, il presente regolamento non si applica ai certificati rilasciati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali prima della data di adesione [6].

     2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla data di adesione. [7]

 

     Art. 21.

     Negli Stati membri le cui legislazioni in vigore alla data del 1o gennaio 1990 non prevedevano la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, il presente regolamento si applica allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'articolo 19 non si applica nei suddetti Stati membri.

 

     Art. 22.

     Qualora un certificato sia rilasciato per un prodotto protetto da un brevetto che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stato prorogato o abbia formato oggetto di una richiesta di proroga, in virtù della legislazione nazionale, la durata di tale certificato è ridotta del numero di anni eccedenti i venti anni di durata del brevetto.

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 23.

     Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Abrogato dall'art. 22 del Regolamento (CE) n. 469/2009.

[2] Per una interpretazione della presente lettera, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 4 maggio 2006, causa C-431/04.

[3] Lettera così modificata dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[4] Paragrafo così sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[5] Articolo inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[6] Paragrafo modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[7] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.