§ 41.7.236 - D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.
Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/05/2001
Numero:345


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado
Art. 3.  Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze
Art. 4.  Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni
Art. 5.  Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela
Art. 6.  Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni
Art. 7.  Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
Art. 8.  Procedure di finanziamento
Art. 9.  Toponomastica
Art. 10.  Interpreti e traduttori
Art. 11.  Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
Art. 12.  Comitato tecnico consultivo
Art. 13.  Disposizioni transitorie


§ 41.7.236 - D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche

(G.U. 13 settembre 2001, n. 213)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".

     2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".

     3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.

     4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.

     5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.

     6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.

     7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

     1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.

     2. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.

     3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che già usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

 

          Art. 3. Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze

     1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.

 

          Art. 4. Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni

     1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.

     2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.

     3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.

 

          Art. 5. Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela

     1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali.

 

          Art. 6. Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni

     1. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

     3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalità.

     4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.

 

          Art. 7. Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

     1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonché all'ufficiale dello stato civile, perché si provveda alle annotazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda.

 

          Art. 8. Procedure di finanziamento

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [1].

     2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno , alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno [2].

     3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno [3].

     4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.

     5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali [4].

     6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.

     7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

     8. Le regioni provvedono entro sessanta giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3 [5].

     9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3 [6].

     10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.

 

          Art. 9. Toponomastica

     1. L'applicazione dell'articolo 10 della legge, è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.

     2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.

 

          Art. 10. Interpreti e traduttori

     1. In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.

 

          Art. 11. Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

     2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.

 

          Art. 12. Comitato tecnico consultivo

     1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.

 

          Art. 13. Disposizioni transitorie

     1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia".

     3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60.