§ 41.7.233 - D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:17/04/2001
Numero:234


Sommario
Art. 1.  Conferimento di compiti e funzioni
Art. 2.  Funzioni trasferite
Art. 3.  Funzioni e compiti delegati
Art. 4.  Esercizio dei compiti e delle funzioni


§ 41.7.233 - D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997

(G.U. 20 giugno 2001, n. 141)

 

     Art. 1. Conferimento di compiti e funzioni

     1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.

 

          Art. 2. Funzioni trasferite

     1. In conformità all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.

     2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.

 

          Art. 3. Funzioni e compiti delegati

     1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvederà, in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.

 

          Art. 4. Esercizio dei compiti e delle funzioni

     1. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.