§ 41.7.167 - D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 433.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/12/1989
Numero:433


Sommario
Art. 1.  Materia del trasferimento
Art. 2.  Istruzione tecnico-professionale
Art. 3.  Istituti di istruzione tecnico-professionale
Art. 4.  Formazione per gli apprendisti
Art. 5.  Attestati di qualifica
Art. 6.  Convenzioni per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale
Art. 7.  Istituzione di scuole di istruzione secondaria superiore


§ 41.7.167 - D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 433.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale.

(G.U. 16 gennaio 1990, n. 12)

 

     Art. 1. Materia del trasferimento

     1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici, anche nazionali ed interregionali, in materia di istruzione tecnico-professionale.

     2. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.

 

          Art. 2. Istruzione tecnico-professionale

     1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 1 per il territorio della regione riguardano l'istruzione tecnico-professionale, avente la finalità di fornire la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni che attengono direttamente alla vita economica, nonché le altre attività di orientamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente.

     2. La regione promuove, istituisce e organizza l'istruzione tecnico-professionale, anche al fine di consentire, mediante un'opportuna progressione di qualifiche, l'accesso alle attività lavorative di maggiore specializzazione.

 

          Art. 3. Istituti di istruzione tecnico-professionale

     1. Gli istituti di istruzione tecnico-professionale aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ivi compresi quelli di istruzione artigiana, sono trasferiti alla regione.

 

          Art. 4. Formazione per gli apprendisti

     1. La regione, nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali di attuazione per le attività di istruzione tecnico-professionale ed in armonia con i principi costituzionalmente rilevanti contenuti nella normativa statale in materia, attua i progetti formativi destinati agli apprendisti, articolandoli in attività teoriche, tecniche e pratiche.

 

          Art. 5. Attestati di qualifica

     1. Gli attestati rilasciati dalla regione al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

          Art. 6. Convenzioni per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale

     1. Le convenzioni stipulate dalla regione per le finalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono esenti da imposte o tasse.

 

          Art. 7. Istituzione di scuole di istruzione secondaria superiore

     1. Nell'esercizio delle competenze di cui agli artt. 2, primo comma, lettera r), e 3, primo comma, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione può istituire scuole di istruzione secondaria superiore per indirizzi di tipo tecnologico e di tipo turistico, nonché per indirizzi direttamente correlati ad attività produttive presenti nel suo territorio.

     2. Alle scuole di cui al comma 1 è attribuita personalità giuridica, quali enti dipendenti dalla regione.

     3. Il diploma che si consegue al termine del corso degli studi è valido, a tutti gli effetti, quale titolo di studio e quale titolo di formazione professionale.

     4. L'ordinamento degli studi, la loro durata, le discipline da impartire ed i relativi programmi d'insegnamento, gli esami finali, che sono esami di Stato, sono definiti dalla regione d'intesa con lo Stato, previo parere della commissione mista di cui all'art. 40, secondo comma, dello statuto speciale.

     5. Il presidente ed i componenti della commissione d'esame devono possedere i requisiti previsti dall'art. 28, terzo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196.

     6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza del titolo di studio rilasciato dalle scuole di cui al presente articolo con i titoli di studio di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento vigente.