§ 41.7.7C - Legge 6 dicembre 1971, n. 1065.
Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:06/12/1971
Numero:1065


Sommario
Art. 1.  Disciplina dell'ordinamento finanziario
Art. 2.  Entrate della Regione
Art. 3.  Partecipazione al gettito di imposte erariali
Art. 4.  Partecipazione al gettito dei proventi doganali
Art. 5.  Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione
Art. 6.  Riparto dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile
Art. 7.  Partecipazione ai rimborsi per indebito, inesigibilità ed altre cause
Art. 8.  Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi
Art. 9.  Contributi speciali
Art. 10.  Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle provincie e ad altri enti
Art. 11.  Mutui e obbligazioni
Art. 12.  Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette
Art. 13.  Bilancio e rendiconto generale della Regione
Art. 14.  Assegnazione dei contributi per gli anni 1969 e 1970
Art. 15.  Gestione delle contabilità erariali
Art. 16.  Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali
Art. 17.  Copertura degli oneri
Art. 18.  Efficacia della legge


§ 41.7.7C - Legge 6 dicembre 1971, n. 1065. [1]

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

(G.U. 17 dicembre 1971, n. 318)

 

     Art. 1. Disciplina dell'ordinamento finanziario

     L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è disciplinato dalla presente legge.

 

          Art. 2. Entrate della Regione

     La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

     a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonchè da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

     b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta, nonchè con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

 

          Art. 3. Partecipazione al gettito di imposte erariali

     Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

     a) delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonchè della imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

     b) dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sulle società e sulle obbligazioni nonchè delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

     c) delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonchè del diritto addizionale di cui all'art. 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

     d) delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

     e) dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

     f) delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

     g) dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

     h) del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

     i) dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

     E' altresì attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli di gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale - situati nel territorio regionale - quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

 

          Art. 4. Partecipazione al gettito dei proventi doganali

     In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'art. 14 dello statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

 

          Art. 5. Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione

     La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

     Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

     E' escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale.

     L'intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti - a norma dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 4 - sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma.

     La stessa intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'art. 3, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

 

          Art. 6. Riparto dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile

     Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione ed agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente art. 3, primo comma, lettera b), dei nove decimi dell'imposta relativa.

     Il Ministro per le finanze risolve i contrasti eventuali tra uffici per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della giunta regionale.

     Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione.

     La ripartizione dei redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione compete interamente allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.

 

          Art. 7. Partecipazione ai rimborsi per indebito, inesigibilità ed altre cause

     Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

     A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

 

          Art. 8. Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi

     Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riservato allo Stato.

     L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale.

 

          Art. 9. Contributi speciali

     Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

 

          Art. 10. Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle provincie e ad altri enti

     Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle provincie, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonchè la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle.

     Le entrate relative sono versate alla Regione.

 

          Art. 11. Mutui e obbligazioni

     La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'art. 4 dello statuto stesso.

     La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

     Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

 

          Art. 12. Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette

     Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

     La giunta esaminata la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

     La giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

     Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

 

          Art. 13. Bilancio e rendiconto generale della Regione

     Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale.

     L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

          Art. 14. Assegnazione dei contributi per gli anni 1969 e 1970

     E' assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto regionale, un contributo speciale di lire 2.500 milioni per l'anno 1969 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1970 per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche, di opere igieniche e di altre opere e interventi di pubblica utilità.

 

          Art. 15. Gestione delle contabilità erariali

     Il Presidente della giunta regionale provvede - mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

     Il Presidente della giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

 

          Art. 16. Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali

     I contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione [2] .

     La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria.

 

          Art. 17. Copertura degli oneri

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18. Efficacia della legge

     La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971.

     Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'art. 14 della legge stessa.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 19 della L. 26 novembre 1981, n. 690.

[2] Comma così sostituito dall'art. 70 della L. 16 maggio 1978, n. 196.