§ 41.7.59 - D.P.R. 20 gennaio 1960, n. 104.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della Regione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/01/1960
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Il personale statale di ruolo organico e dei ruoli aggiunti che sia transitato o transiti nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge regionale 7 settembre [...]
Art. 2.      In corrispondenza dei posti di ruolo organico rimasti vacanti in seguito al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui all'art. 1 sono accantonati altrettanti posti nella qualifica [...]


§ 41.7.59 - D.P.R. 20 gennaio 1960, n. 104.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della Regione.

(G.U. 8 marzo 1960, n. 58)

 

     Art. 1.

     Il personale statale di ruolo organico e dei ruoli aggiunti che sia transitato o transiti nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può, con domanda motivata, chiedere di rientrare in seno all'Amministrazione statale di provenienza a norma dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il personale che presenti la domanda entro un quinquennio dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali può, sentita la Regione, essere riammesso in servizio indipendentemente dalla vacanza del posto. In tal caso il personale è ricollocato nel ruolo statale e nella stessa qualifica cui apparteneva all'atto del passaggio nei ruoli regionali con la attribuzione dell'anzianità complessiva maturata in base anche al servizio nei ruoli regionali.

     Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di risoluzione, per volontarie dimissioni, del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.

 

          Art. 2.

     In corrispondenza dei posti di ruolo organico rimasti vacanti in seguito al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui all'art. 1 sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera per un quinquennio dall'inquadramento dei singoli impiegati negli anzidetti ruoli regionali e sino alla eventuale loro riammissione in servizio alle dipendenze dello Stato se disposta anteriormente alla scadenza di tale termine. L'obbligo dell'accantonamento del posto cessa, altresì, con la risoluzione per volontarie dimissioni del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.