§ 41.7.10 - D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204.
Norme per l'attuazione dello Statuto della regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:25/03/1947
Numero:204


Sommario
Art. 1.      L'Assemblea regionale, per la prima adunanza, è convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi ai deputati, a [...]
Art. 2.      La presidenza provvisoria dell'Assemblea, nella prima adunanza, è assunta dal deputato più anziano di età.
Art. 3.      L'Assemblea nella prima adunanza procederà:
Art. 4.      Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea costituente per:
Art. 5.      Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il regolamento previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente;
Art. 6.      La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al [...]
Art. 7.      I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'art. 12 dello [...]
Art. 8.      Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi del precedente art. 3, l'Assemblea procederà, a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente regionale, di otto assessori effettivi e di [...]
Art. 9.      La elezione del Presidente regionale è fatta a maggioranza assoluta di voti, e non è valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.
Art. 10.      Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei deputati assegnati alla Regione ed a [...]
Art. 11.      La Giunta regionale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 12.      Per la promulgazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sarà usata la seguente formula:
Art. 13.      I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 14.      Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale oltre che pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana, debbono essere pubblicati per [...]
Art. 15.      La pubblicazione della "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana si farà alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.
Art. 16.      La direzione, l'amministrazione e la redazione della "Gazzetta" sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.
Art. 17.      Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali.


§ 41.7.10 - D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204. [1]

Norme per l'attuazione dello Statuto della regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie.

(G.U. 17 aprile 1947, n. 89)

 

Titolo I

DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

 

Sezione I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA REGIONALE

 

     Art. 1.

     L'Assemblea regionale, per la prima adunanza, è convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi ai deputati, a domicilio, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

     L'avviso di convocazione deve essere pubblicato negli stessi termini nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione.

     L'invito deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

     Per le successive adunanze l'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità previste dai comma precedenti.

 

          Art. 2.

     La presidenza provvisoria dell'Assemblea, nella prima adunanza, è assunta dal deputato più anziano di età.

     I due deputati più giovani fra i presenti funzionano da segretari.

 

          Art. 3.

     L'Assemblea nella prima adunanza procederà:

     a) alla convalida della elezione dei propri componenti;

     b) alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con la elezione del presidente, dei due vicepresidenti, di tre segretari e di tre questori.

 

          Art. 4.

     Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea costituente per:

     a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'ufficio definitivo di presidenza e delle Commissioni permanenti;

     b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni;

     c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

 

          Art. 5.

     Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il regolamento previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente;

     a) il personale per il funzionamento degli uffici stessi è scelto dal Presidente tra i funzionari in servizio presso gli uffici della Regione;

     b) ogni Commissione permanente è costituita da cinque deputati ed elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario;

     c) il numero e la competenza delle Commissioni saranno stabiliti dall'ufficio di presidenza. Si dovranno, però, in ogni caso costituire una Commissione per la convalida dei deputati eletti e una Commissione per il regolamento interno.

 

          Art. 6.

     La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana".

 

          Art. 7.

     I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono nominati dalle stesse Commissioni di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali.

     I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono.

     I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati dalle Commissioni, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, tra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione.

     I rappresentanti previsti nei comma precedenti hanno voto consultivo.

     Il trattamento ad essi dovuto sarà determinato dall'Assemblea regionale.

 

Sezione II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE

REGIONALE E ALLA GIUNTA REGIONALE

 

          Art. 8.

     Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi del precedente art. 3, l'Assemblea procederà, a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente regionale, di otto assessori effettivi e di quattro supplenti.

 

          Art. 9.

     La elezione del Presidente regionale è fatta a maggioranza assoluta di voti, e non è valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.

     Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

     Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta predetta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

     Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

 

          Art. 10.

     Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei deputati assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

     Dopo due votazioni consecutive si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed a parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

 

          Art. 11.

     La Giunta regionale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono.

     Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento [2] .

 

Titolo II

NORME GIURIDICHE EMANATE

DALL'ASSEMBLEA E DAL GOVERNO REGIONALE

 

Sezione I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMULGAZIONE E

PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

 

          Art. 12.

     Per la promulgazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sarà usata la seguente formula:

     "Regione Siciliana"

     "L'Assemblea regionale ha approvato"

     "Il Presidente regionale promulga"

     Al testo della legge seguirà la formula finale:

     "La presente legge sarà pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

 

          Art. 13.

     I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Per la promulgazione dei regolamenti sarà usata la seguente formula finale che seguirà al testo del provvedimento:

     "Il presente decreto sarà pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

 

          Art. 14.

     Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale oltre che pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana, debbono essere pubblicati per notizia nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

     Per la pubblicazione predetta, alle leggi ed ai regolamenti della Regione sarà fatto lo stesso trattamento prescritto per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

 

Sezione II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA "GAZZETTA

UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA

 

          Art. 15.

     La pubblicazione della "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana si farà alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.

     La "Gazzetta" sarà divisa in tre parti:

     nella prima saranno pubblicate tutte le leggi della Regione e i decreti del Governo regionale, nonchè tutte le normali e le circolari esplicative del provvedimenti del Governo regionale;

     nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica;

     nella terza saranno pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle provincie e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

     I Fogli degli annunzi legali delle provincie sono sostituiti a tutti gli effetti dalla "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana.

 

          Art. 16.

     La direzione, l'amministrazione e la redazione della "Gazzetta" sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.

     Per le inserzioni, gli abbonamenti e, quant'altro non previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto possibile, le norme vigenti per la "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 

Disposizione finale

 

          Art. 17.

     Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico, L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  Articolo così modificatro dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1948, n. 38.