§ 41.5.12 - D.Lgs.Lgt. 22 dicembre 1945, n. 825.
Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:22/12/1945
Numero:825


Sommario
Art. 1.      Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.
Art. 2.      Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.


§ 41.5.12 - D.Lgs.Lgt. 22 dicembre 1945, n. 825.

Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano.

(G.U. 16 gennaio 1946, n. 13)

 

     Art. 1.

     Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

     Nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

     I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca.

 

          Art. 2.

     Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presente decreto. A tal fine sarà altresì udito il parere di una commissione alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza di Alto Atesini, e che sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.