§ 41.3.2 - D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.3 comunità montane
Data:16/11/1952
Numero:1979


Sommario
Art. 1.      L'elenco dei territori montani, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dovrà essere compilato per la prima volta nel termine di trenta [...]
Art. 2.      L'inclusione nell'elenco dei territori montani dei comuni censurati di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge è di regola richiesta dai comuni interessati. La [...]
Art. 3.      Ai mutui previsti dall'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono applicabili le norme regolatrici del credito fondiario e di miglioramento agrario, nonché quelle [...]
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione degli artt. 2 e 3 della legge, sono considerati
Art. 5.      Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che intendano impegnarsi a [...]
Art. 6.      I rapporti tra l'Amministrazione statale e gli istituti di credito agrario, relativi alla concessione delle anticipazioni, saranno disciplinate con apposite convenzioni [...]
Art. 7.      Chi voglia ottenere i mutui per gli scopi indicati dall'art. 2 della legge, deve inoltrare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste una domanda dalla quale risulti
Art. 8.      L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, riconosciuta la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, [...]
Art. 9.      Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria [...]
Art. 10.      I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1° dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione dell'ultima [...]
Art. 11.      Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi [...]
Art. 12.      Le opere per le quali è stato richiesto il mutuo devono essere ultimate entro un anno dalla somministrazione della prima quota di mutuo
Art. 13.      Le quote di capitale comprese nelle annullità di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura [...]
Art. 14.      Per le operazioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le [...]
Art. 15.      La liquidazione a favore degli istituti mutuanti, conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria concessa dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge, sino [...]
Art. 16.      Il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura e delle foreste potranno richiedere, sia agli istituti che ai beneficiari dei mutui, tutti i dati, le notizie ed i [...]
Art. 17.      Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge, corredate del progetto o piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono [...]
Art. 18.      Il contributo è liquidato dall'Autorità competente a concederle, la quale provvede pure al collaudo delle opere. Quando il contributo è concesso dal Ministero [...]
Art. 19.      Al pagamento dei contributi di competenza degli Ispettorati ripartimentali e regionali si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli stessi [...]
Art. 20.      Il concessionario del contributo, che intenda valersi della facoltà concessagli dall'art. 3, ultimo comma, della legge, deve farne domanda al capo dell'Ispettorato [...]
Art. 21.      Nel decreto Ministeriale per la concessione di studi e ricerche di cui all'art. 5 della legge, deve essere precisato che qualora al compimento degli studi e ricerche non [...]
Art. 22.      La costituzione di ufficio delle aziende speciali e dei consorzi, di cui all'art. 9 della legge, può essere disposta, quando sia riuscito vano l'invito rivolto dal [...]
Art. 23.      L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione dei consorzi di prevenzione, di cui all'art. 10 della legge, è preceduta dalla pubblicazione [...]
Art. 24.      La pubblicazione del piano generale, di cui all'art. 17 della legge, è ordinata dal Ministero o, in sua vece, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste
Art. 25.      Nei comprensori di bonifica montana, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire con i sussidi [...]
Art. 26.      In caso di inosservanza dei termini prescritti a norma dell'art. 18 della legge per l'esecuzione delle opere di competenza privata, l'Ispettorato ripartimentale delle [...]
Art. 27.      Nel decreto ministeriale di concessione delle opere di competenza statale devono essere determinate le modalità che il concessionario è tenuto ad osservare per [...]
Art. 28.      All'allocuzione dei terreni di cui all'art. 26 della legge si fa luogo con le norme di cui all'art. 63, del D.Lgs. 16 maggio 1926, n. 1126
Art. 29.      Si intendono direttamente interessati alla sistemazione dei comprensori di bonifica montana gli enti pubblici o le associazioni già esistenti, che siano proprietari di [...]
Art. 30.      Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione del loro beni [...]
Art. 31.      Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nell'esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica [...]
Art. 32.      Per quanto non previsto nel presente decreto sono osservate nei territori montani, qualora applicabili le disposizioni vigenti per l'attuazione delle leggi 30 dicembre [...]
Art. 33.      Allo scopo di predisporre ed assicurare il necessario coordinamento tra le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelle vigenti nella stessa materia, [...]


§ 41.3.2 - D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani.

(G.U. 16 dicembre 1952, n. 291).

 

 

     È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e dagli altri Ministri concertanti.

 

Norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante

provvedimenti in favore dei territori montani

 

TITOLO I

Norme per la determinazione dei territori montani

 

     Art. 1.

     L'elenco dei territori montani, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dovrà essere compilato per la prima volta nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [1].

     Gli aggiornamenti dell'elenco suddetto saranno fatti annualmente entro il 31 marzo, a partire dal 1954.

     Il provvedimento che dispone l'inclusione nell'elenco dei territori montani è notificato al comune od ai comuni interessati entro quindici giorni dalla data della sua emanazione.

 

          Art. 2.

     L'inclusione nell'elenco dei territori montani dei comuni censurati di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge è di regola richiesta dai comuni interessati. La domanda dovrà essere inoltrata alla Commissione censuaria centrale per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per giurisdizione, il quale correderà la domanda stessa di una relazione da cui risultino dettagliatamente le caratteristiche economico-agrarie del territorio comunale al quale la domanda medesima si riferisce, nonché l'eventuale esistenza dei requisiti preferenziali di cui all'ultima parte del citato comma.

 

TITOLO II

Disposizioni a favore dei territori montani

 

CAPO I

Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano

 

          Art. 3.

     Ai mutui previsti dall'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono applicabili le norme regolatrici del credito fondiario e di miglioramento agrario, nonché quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di bonifica integrale, in quanto non contrastino con la legge anzidetta e col presente regolamento.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione degli artt. 2 e 3 della legge, sono considerati:

     - coltivatori diretti: coloro che coltivano i fondi personalmente insieme a membri della propria famiglia e che, di norma, non impiegano mano d'opera salariata;

     - medi proprietari: coloro che posseggono fondi della superficie non superiore ai 200 ettari con un reddito dominicale imponibile complessivo, determinato a norma del R.D. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del R.D.Lgs. 12 maggio 1947, n. 356, non superiore a lire 36.000;

     - piccoli proprietari: coloro che posseggono fondi della superfici fino a 60 ettari, con un reddito dominicale imponibile complessivo determinato a norma del R.D. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del R.D.Lgs. 12 maggio 1947, n. 356, non superiore a lire 12.000;

     - medi allevatori: coloro che posseggono non più di 15 capi grossi di bestiame ovvero non più di 90 capi minuti (esclusi gli animali da cortile); piccoli allevatori: coloro che posseggono fino a 5 capi grossi di bestiame, ovvero fino a 30 capi minuti.

     Nel caso che l'allevatore possegga insieme capi di bestiame grossi e minuti, gli anzidetti limiti sono determinati considerando equivalente ad un capo grosso sei capi minuti;

     - artigiani: sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con le procedure previste dal D.Lgs. 17 dicembre 1947, n. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa.

     I mutui possono concedersi anche alle associazioni, nonché a consorzi costituiti tra elementi delle dette categorie.

 

          Art. 5.

     Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che intendano impegnarsi a concedere i mutui ivi previsti, devono presentare domanda alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il mese di marzo di ciascun anno. Per il 1952 le domande devono essere presentate entro il termine indicato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nella domanda dovranno essere indicati dettagliatamente gli interventi già attuati dall'istituto in favore delle zone montane.

     Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, provvederà all'attribuzione delle anticipazioni, regolandone la ripartizione con riguardo alle esigenze economiche delle diverse zone montane e all'attività svolta dai singoli istituti nel settore del credito agrario di miglioramento.

 

          Art. 6.

     I rapporti tra l'Amministrazione statale e gli istituti di credito agrario, relativi alla concessione delle anticipazioni, saranno disciplinate con apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

 

          Art. 7.

     Chi voglia ottenere i mutui per gli scopi indicati dall'art. 2 della legge, deve inoltrare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste una domanda dalla quale risulti:

     a) il nome, la paternità e il domicilio del richiedente e se trattasi di imprenditori associati, la denominazione e la natura dell'associazione, con l'indicazione del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;

     b) il titolo in base al quale il richiedente conduce l'azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino;

     c) la località nella quale trovasi l'azienda, e nel caso di azienda agricola, anche la denominazione, l'estensione, i confini e le principali colture arboree, nonché l'estensione ed il reddito di tutti i terreni di proprietà o in godimento del richiedente;

     d) le garanzie offerte;

     e) il nome e la paternità dei garanti,

     f) lo scopo per cui si richiede il mutuo;

     g) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare ed a compiere le opere e ad effettuare gli acquisti progettati;

     h) l'istituto di credito al quale desidera sia trasmessa la sua domanda debitamente istuita.

     Nella domanda devono essere indicati, il numero la specie, la misura e il costo delle opere da eseguire.

     Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere, la domanda deve essere correlata dal relativo progetto o piano tecnico, col computo analitico della spesa prevista.

     E' in facoltà degli Ispettorati chiedere in ogni caso gli altri documenti che essi ritenessero necessari per l'istruzione della domanda.

 

          Art. 8.

     L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, riconosciuta la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertato che il richiedente non abbia ottenuto dallo Stato per il medesimo scopo contributi in capitale o concorsi nel pagamento di interessi, trasmette all'Istituto indicato dal richiedente la domanda debitamente istruita, con gli allegati e con il nulla osta alla concessione del mutuo nella misura ritenuta ammissibile; altrimenti non dà corso alla domanda, informandone il richiedente.

     Gli istituti nell'esame delle domande ed ai fini dell'apprezzamento delle garanzie, terranno presente anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dal fondo e dall'azienda artigiana a seguito dei miglioramenti da effettuare col ricavato del mutuo.

     Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione dei mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto deliberativo, un funzionario designato dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

     Qualora la concessione del mutuo non debba essere deliberata da un organo collegiale dell'istituto, ma da un dirigente o altro funzionario, questi prima di decidere, sentirà l'ispettore ripartimentale delle foreste. Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale, nella composizione prevista dal primo comma del presente articolo.

     Dell'accettazione o del rigetto della domanda gli istituti debbono dare comunicazione al richiedente, all'Ispettorato competente e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

 

          Art. 9.

     Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale a favore dei singoli istituti di credito agrario interessati.

     Entro i limiti di ogni anticipazione, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati, in correlazione a ciascun mutuo, secondo importi corrispondenti alle singole somministrazioni da erogare a favore del mutuatario.

     I prelevamenti saranno disposti in seguito ad apposite richieste degli istituti, vistate dai competenti ispettori ripartimentali delle foreste.

     Per i mutui concernenti opere o lavori, la prima delle somministrazioni al mutuatario, fino al 40 per cento della somma mutuata, dovrà essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo: la seconda, il cui importo non potrà superare il 25 per cento della somma mutuata, avrà luogo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati veri dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. La somministrazione del rimanente 35 per cento a saldo avrà luogo in base alle risultanze del collaudo delle opere sempreché il beneficiario dimostri di aver investito nelle opere finanziate la quota di un quinto del loro costo non coperta dal mutuo. Il collaudo sarà eseguito dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

     Per i mutui concernenti semplici forniture, la somministrazione verrà effettuata dietro presentazione delle fatture relative alle forniture stesse, debitamente quietanzate, ovvero contestualmente all'acquisto; in tal caso l'istituto procederà alla somministrazione della somma mutuata direttamente al fornitore.

     Nel caso in cui la spesa risultante dal collaudo, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del mutuo, il mutuo stesso verrà proporzionalmente ridotto, onde riportarlo ad ammontare non superiore ai quattro quinti della spesa accertata.

 

          Art. 10.

     I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1° dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione dell'ultima quota di mutuo, ovvero dell'unica erogazione, nel caso di mutuo a somministrazione non frazionata.

     L'ammortamento dei mutui avrà luogo in trenta quote annuali posticipate, costanti, ciascuna pari al 4 per cento del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi.

     Oltre al pagamento delle dette quote di ammortamento, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sul mutuatario ad eccezione delle spese di contratto, ivi comprese quelle preliminari e complementari.

     Per il periodo di preammortamento il mutuatario è tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato in ragione dell'1,20 per cento annuo sulla somma man mano riscossa.

 

          Art. 11.

     Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20 per cento.

     Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovrà rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.

 

          Art. 12.

     Le opere per le quali è stato richiesto il mutuo devono essere ultimate entro un anno dalla somministrazione della prima quota di mutuo.

     Il concessionario del mutuo che non abbia compiuto le opere nel termine previsto, eventualmente prorogato su conforme parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, decade dal beneficio della rateizzazione trentennale di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, ed è considerato in mora per l'importo non ancora restituito. La maggiore misura degli interessi legali dovuti su tale importo rispetto a quella fissata dalla legge sarà restituita allo Stato con la modalità di cui al successivo art. 13.

 

          Art. 13.

     Le quote di capitale comprese nelle annullità di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura degli istituti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, tramite le Tesorerie provinciali o la Tesoreria centrale, anche se i beneficiari non abbiano proceduto ai relativi pagamenti alle scadenze stabilite.

     Il versamento avrà luogo il 31 dicembre di ogni anno per le annualità maturate nel corso dell'anno e per quelle relative alle estinzioni anticipate di cui al precedente art. 11.

     In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario, si procede a norma dell'art. 15.

 

          Art. 14.

     Per le operazioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali gli istituti stessi metteranno in evidenza l'ammontare:

     a) dei versamenti sul conto corrente vincolato di cui al precedente art. 9;

     b) dei prelevamenti dal detto conto vincolato, nonché dalle somministrazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui;

     c) degli interessi dovuti dai beneficiari durante il periodo di preammortamento;

     d) delle annualità di ammortamento dovute dai beneficiari;

     e) delle quote annue di capitale da restituire allo Stato;

     f) delle estinzioni anticipate;

     g) dei versamenti in Tesoreria;

     h) delle morosità.

     Entro il 28 febbraio di ogni anno gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei conti inerenti alla gestione, corredati dei prospetti riepilogativi distinti per provincia, con la dimostrazione dei versamenti effettuati in Tesoreria.

 

          Art. 15.

     La liquidazione a favore degli istituti mutuanti, conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria concessa dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge, sino all'ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata, è disposta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, a richiesta degli istituti mutuanti.

     A tale richiesta dovrà essere allegata la documentazione dimostrativa dell'avvenuto esperimento delle vigenti procedure di riscossione coattiva e delle risultanze negative delle procedure stesse.

     La perdita accertata, di cui al precedente comma, è costituita dalle somme, rimaste scoperte per capitale in base al piano di ammortamento e per gli interessi relativi alle quote scadute.

 

          Art. 16.

     Il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura e delle foreste potranno richiedere, sia agli istituti che ai beneficiari dei mutui, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esplicare la loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e dei mutui con esse anticipazioni concessi.

     I detti Ministeri, hanno, inoltre, le più ampie facoltà di disporre controlli ed ispezioni, in via amministrativa e contabile, al fine di accertare le posizioni delle anticipazioni e dei mutui concessi e somministrati, la regolarità dei conti e l'osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti le operazioni stesse.

 

CAPO II

Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento

 

          Art. 17.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge, corredate del progetto o piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, che le istruiscono.

     Le concessioni di contributo relative ad opere di importo fino a 10 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato ripartimentale entro quindici giorni dalla recezione della domanda.

     Quelle relative ad opere di importo superiore a 10 milioni e fino a 30 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato regionale entro quindici giorni dalla recezione della domanda col parere dell'Ispettorato ripartimentale.

     Quelle afferenti ad opere di importo superiore a 30 milioni, sono disposte dal Ministero dell'agricoltura e foreste entro un mese dalla recezione delle domande debitamente istruite da parte dell'Ispettorato ripartimentale.

 

          Art. 18.

     Il contributo è liquidato dall'Autorità competente a concederle, la quale provvede pure al collaudo delle opere. Quando il contributo è concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste questi provvede al collaudo per mezzo di funzionari dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato regionale forestale.

     Il contributo liquidabile in sede di collaudo non può superare l'importo di quello determinato in base al preventivo, restando l'eccedenza a carico dell'interessato.

     Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ispettorato competente: l'importo degli acconti non può superare il 90 per cento del contributo concesso.

 

          Art. 19.

     Al pagamento dei contributi di competenza degli Ispettorati ripartimentali e regionali si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli stessi Ispettorati.

 

          Art. 20.

     Il concessionario del contributo, che intenda valersi della facoltà concessagli dall'art. 3, ultimo comma, della legge, deve farne domanda al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

     Il contributo verrà liquidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo collaudo delle opere da parte dell'Ispettorato competente, e corrisposto all'istituto mutuante, dandone comunicazione all'interessato.

 

          Art. 21.

     Nel decreto Ministeriale per la concessione di studi e ricerche di cui all'art. 5 della legge, deve essere precisato che qualora al compimento degli studi e ricerche non subentri l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale, il 50 per cento della somma anticipata dovrà essere restituita allo Stato dal concessionario, e deve indicarsi il numero di annualità, non superiore a dieci, in cui il pagamento deve essere ripartito.

     Tali annualità saranno da calcolare al tasso legale di interesse vigente all'atto dell'emanazione del decreto Ministeriale di concessione.

     Il versamento dell'annualità deve effettuarsi presso la Tesoreria provinciale con imputazione al capitolo di entrata n. 259 nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti degli esercizi successivi: entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilanci.

 

TITOLO III

Degli enti per la difesa montana

 

CAPO I

Costituzione obbligatoria delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione

dei beni agro-silvo-pastorali degli enti pubblici

 

          Art. 22.

     La costituzione di ufficio delle aziende speciali e dei consorzi, di cui all'art. 9 della legge, può essere disposta, quando sia riuscito vano l'invito rivolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla costituzione volontaria entro un dato termine.

     Nel caso di costituzione obbligatoria, ove gli enti interessati non provvedano nel termine stabilito, col decreto Ministeriale di costituzione, alla formazione di normali organi previsti dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un commissario per l'amministrazione dell'azienda o del consorzio, nonché per la gestione tecnica, scegliendolo con preferenza tra le persone aventi i requisiti di cui all'art. 159 del regio decreto citato.

 

CAPO II

Costituzione dei consorzi di prevenzione

 

          Art. 23.

     L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione dei consorzi di prevenzione, di cui all'art. 10 della legge, è preceduta dalla pubblicazione di un elenco delle proprietà che dovranno partecipare al consorzio, di una topografia del territorio consorziale nonché delle norme statutarie che dovranno regolare l'organizzazione e il funzionamento del consorzio.

     Durante la pubblicazione, da eseguirsi per quindici giorni consecutivi presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché presso l'albo pretorio dei comuni o del comune interessato, e con le altre forme che saranno eventualmente fissate, caso per caso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli interessati hanno facoltà di presentare reclami ed opposizioni sui quali decide il Presidente della Repubblica con lo stesso provvedimento che costituisce il consorzio.

 

TITOLO IV

Della bonifica montana

 

CAPO I

Pubblicazione del piano generale di bonifica montana

 

          Art. 24.

     La pubblicazione del piano generale, di cui all'art. 17 della legge, è ordinata dal Ministero o, in sua vece, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste.

     La relativa ordinanza sarà affissa all'albo pretorio dei comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio, e sarà inserita per estratto, in uno o più giornali quotidiani scelti fra quelli maggiormente diffusi nella zona, a giudizio dell'Autorità che dispone la pubblicazione.

     Gli atti vengono depositati presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia ove ricade la maggior parte del territorio e nell'ordinanza sarà stabilita la durata del deposito e l'inizio di esso.

     Durante il periodo di deposito degli atti e nei sessanta giorni immediatamente successivi, gli interessati possono presentare i loro reclami ed opposizioni.

     Quando il piano contenga anche la delimitazione di zone da assoggettare a vincoli forestali ovvero da liberare da vincolo, oltre alla detta pubblicità, sarà provveduto, per un periodo di quindici giorni, all'affissione del testo del decreto di approvazione nell'albo pretorio dei comuni, nella cui circoscrizione ricadano i terreni da vincolare o già vincolati.

 

CAPO II

Opere private di interesse comune

 

          Art. 25.

     Nei comprensori di bonifica montana, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire con i sussidi previsti dall'art. 3 della legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità del piano generale di bonifica e nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     All'uopo i proprietari devono, nei prescritti termini, presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste i piani di modifica dell'ordinamento produttivo, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, con il progetto delle opere fondiarie occorrenti, e fornire la dimostrazione di avere i mezzi finanziari per l'attuazione del piano stesso nel termine stabilito.

     L'Ispettorato ripartimentale delle foreste approva il piano e prescrive le opportune modificazioni.

     Contro le determinazioni dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste è dato ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione.

 

          Art. 26.

     In caso di inosservanza dei termini prescritti a norma dell'art. 18 della legge per l'esecuzione delle opere di competenza privata, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste ne dà comunicazione al Ministero e al consorzio di bonifica montana, informando delle ragioni del mancato adempimento.

     Se l'inosservanza non dipende da difetto di disponibilità finanziarie e da impossibilità di attingere al credito in misura sufficiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può obbligare il consorzio ad eseguire i lavori a spese del proprietario. Qualora questi non fornisca i mezzi necessari, il consorzio può provvedervi col credito, in luogo e per conto del proprietario interessato.

     Se l'esecuzione delle opere importi la necessità del possesso del fondo, il consorzio procede all'occupazione previa compilazione di concerto con l'interessato dello stato di consistenza, e determina con l'interessato stesso l'indennità da corrispondergli durante l'occupazione.

     Ultimate le opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede, su proposta del consorzio, alla liquidazione delle somme che il proprietario del fondo migliorato è tenuto a rimborsare al consorzio, tenendo conto dei sussidi corrisposti dallo Stato e determinando il tempo e le modalità del pagamento.

     Se il proprietario inadempiente opponga difficoltà o crei ostacoli alla sostituzione del consorzio, ovvero l'inadempimento risulti dovuto a cause finanziarie non rimovibili con l'intervento del consorzio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre l'espropriazione totale o parziale del fondo a favore del consorzio di bonifica montana, che ne faccia richiesta, o, in mancanza, di altro ente che si impieghi ad aiutare il piano, offrendo adeguate garanzie.

 

CAPO III

Della esecuzione delle opere di sistemazione montana e della concessione

dei lavori di competenza statale

 

          Art. 27.

     Nel decreto ministeriale di concessione delle opere di competenza statale devono essere determinate le modalità che il concessionario è tenuto ad osservare per l'esecuzione delle opere stesse e per l'adempimento degli altri suoi obblighi.

     Il contributo dello Stato e le quote a carico degli interessati, determinati in base al preventivo, vengono liquidati in ragione del costo effettivo delle opere, tenuto conto delle utilità economiche eventualmente derivate dal temporaneo possesso del fondo.

 

          Art. 28.

     All'allocuzione dei terreni di cui all'art. 26 della legge si fa luogo con le norme di cui all'art. 63, del D.Lgs. 16 maggio 1926, n. 1126.

     Qualora siano posti ostacoli all'occupazione del fondo, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può disporre l'esecuzione in via amministrativa del provvedimento, ,on l'impiego, all'occorrenza, della forza pubblica.

     Durante l'occupazione viene corrisposta al proprietario tenendone conto nel computo delle eventuali quote di spesa, a suo carico, un'indennità corrispondente al reddito dominicale riferito al momento dell'occupazione.

     Al momento della riconsegna del fondo si liquida l'importo della somma che il proprietario è tenuto a rimborsare al concessionario, anche per le scorte ed attrezzature che sia occorso acquistare per l'incremento della produttività del fondo. A tal fine si tiene conto, per le scorte e gli attrezzi, del loro valore al momento della riconsegna. Il proprietario non è però tenuto a ricevere quelle scorte ed attrezzature che non siano necessarie alla normale conduzione del fondo.

     In relazione alle condizioni economiche del debitore, è consentito il rimborso rateale frazionato per un tempo non eccedente i venti anni, con la prestazione di idonee garanzie.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

 

          Art. 29.

     Si intendono direttamente interessati alla sistemazione dei comprensori di bonifica montana gli enti pubblici o le associazioni già esistenti, che siano proprietari di beni situati nel comprensorio od abbiano tra i loro fini istituzionali di concorrere al riassetto fisico ed economico della montagna.

 

          Art. 30.

     Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione del loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.

 

          Art. 31.

     Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nell'esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica montana di cui agli artt. 10 e 16 della legge questi sono tenuti a valersi per i loro servizi di cassa degli istituti di credito di diritto pubblico.

 

          Art. 32.

     Per quanto non previsto nel presente decreto sono osservate nei territori montani, qualora applicabili le disposizioni vigenti per l'attuazione delle leggi 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215.

     Le disposizioni contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, relativamente alle opere di miglioramento dei pascoli montani, continuano ad essere applicate per le stesse opere da eseguirsi fuori dei territori considerati montani a termine della legge.

     Per la concessione di mutui, di cui all'art. 32 della legge, e del concorso statale nel pagamento degli interessi, si applicano le disposizioni di cui al R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, salvo quanto stabilito per i consorzi di bonifica montana dall'ultimo comma del citato articolo.

 

          Art. 33.

     Allo scopo di predisporre ed assicurare il necessario coordinamento tra le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelle vigenti nella stessa materia, nonché di proporre gli altri interventi che si ritenessero opportuni a favore della montagna, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato di studi sull'economia montana.

     Esso è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato, ed è composto dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione, dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore generale dei miglioramenti fondiari, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da un esperto nominato dal Ministro per il tesoro, da un esperto nominato dal Ministro per le finanze da scegliersi tra i membri della Commissione censuaria centrale, da un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici, da un esperto nominato dal Ministro per l'industria e commercio, da un esperto nominato dal Commissario del turismo.

 


[1] Il riferimento di cui al presente comma è al secondo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952.