§ 6.3.7 – L.R. 16 dicembre 1999, n. 54.
Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.3 patrimonio
Data:16/12/1999
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Prelazione della Regione.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Finanziamento regionale.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 6.3.7 – L.R. 16 dicembre 1999, n. 54.

Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa.

(B.U. 21 dicembre 1999, n. 110).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto promuove l'acquisizione e l'utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa.

 

     Art. 2. Prelazione della Regione.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può esercitare sui beni di cui all'articolo 1 il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale, individuando altresì gli enti e le modalità di utilizzo dei beni medesimi.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile [1].

     2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro il 31 marzo. Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorità per l'erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni [2].

 

     Art. 4. Finanziamento regionale.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:

     a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'articolo 1;

     b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1 [3].

     b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto [4].

     2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di euro 250.000,00 [5].

     3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1, e comunque fino ad un massimo di euro 250.000,00 [6].

     4. Gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione del Veneto, con l'indicazione dell'anno in cui hanno ricevuto il contributo.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo di lire 1.000 milioni accantonati nella partita n. 15 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" per l'anno 1999.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) n. 44022 denominato "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa", con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza;

     b) n. 44024 denominato "Fondo di rotazione per opere di sistemazione di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa", con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 57 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 17 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2).

[5] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.