§ 5.7.28 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:22/01/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 2.  Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 3.  Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 4.  Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 5.  Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 6.  Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 7.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.7.28 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

“d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

     “4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

     1. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: “dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

     1. Al comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: “dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

     1. Al comma 5 dell’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: “dall’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

     1. Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: “legge regionale 6 marzo 1990, n. 18” sono aggiunte le seguenti parole: “all’articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14”.

 

     Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.