§ 5.5.1 – L.R. 8 settembre 1978, n. 49.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:08/09/1978
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Gli artt. 1 e 2 della L.R. 9 giugno 1975, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni sono sostituiti dal seguente articolo
Art. 2.      (Omissis
Art. 3.      (Omissis
Art. 4.      (Omissis
Art. 5.      La presente legge, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.5.1 – L.R. 8 settembre 1978, n. 49.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

(B.U. 11 settembre 1978, n. 41).

 

     Art. 1.

     Gli artt. 1 e 2 della L.R. 9 giugno 1975, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni sono sostituiti dal seguente articolo:

     «La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comune concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.

     In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il preventivo globale di spesa, specificando altresì l'ammontare dell'anticipazione da corrispondere al funzionario autorizzato al maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite di giro.

     La liquidazione della spesa è disposta con decreto del dirigente del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

     In caso di contributo, l'ammontare dello stesso e i criteri di erogazione sono determinati dalla Giunta regionale» [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     (Omissis)

 

     Art. 4.

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     La presente legge, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Come modificato dall'art. 27 della L.R. 31 gennaio 1983 n. 8 (B.U. n. 6 del 4-2-1983).