§ 5.3.1 - Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 23.
Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:03/04/1980
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 5.3.1 - Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 23.

Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale [1].

(B.U. 11 aprile 1980, n. 21).

 

Art. 1.

     La Regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale [2].

     Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all'acquisto di materiale didattico e d'uso.

 

     Art. 2. [3]

     1. La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:

a) al numero delle sezioni funzionanti;

b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;

c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.

 

     Art. 3. [4]

     1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.

     1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l’esigenza della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 [5].

 

     Art. 4.

     Per l'anno 1980 le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di L. 2.000 milioni.

     A copertura dell'onere di cui al comma precedente, si procede: .    - per L. 1.200 milioni mediante riduzione del cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita: «Sviluppo servizi sociali») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

     - per L. 800 milioni mediante riduzione del cap. 196119720 «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

     Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa degli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

 

     Art. 6.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 2.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.