§ 3.3.374 - Direttiva 2 dicembre 1996, n. 77.
Direttiva (CE) n. 96/77 della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:02/12/1996
Numero:77

§ 3.3.374 - Direttiva 2 dicembre 1996, n. 77. [1]

Direttiva (CE) n. 96/77 della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 30 dicembre 1996, n. L 339).

 

    Art. 1.

    I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE, sono specificati nell'allegato della presente direttiva.

 

    Art. 2. [2]

    I criteri di purezza di cui all'articolo 1 sostituiscono i criteri di purezza stabiliti dalle direttive 65/66/CEE, 78/663/CEE e 78/664/CEE.

 

    Art. 3.

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° luglio 1997 e non conformi alla presente direttiva, possono essere immessi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

 

    Art. 4.

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

    Art. 5.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [3]

 

    (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della Direttiva n. 2008/84/CE, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CE) n. 98/86.

[3] Allegato da ultimo così modififcato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/45/CE.