§ 5.2.76 - Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 6.
Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais” .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/02/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 


§ 5.2.76 - Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 6.

Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais[1].

(B.U. n. 17 del 26 febbraio 1999).

 

Art. 1. [2]

     1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais", quale trattamento riabilitativo debitamente certificato.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1 e per l'accreditamento delle relative somme all'ULSS di residenza.

 

     Art. 3. [3]

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais", con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.

 

     Art. 3 bis. [4]

     1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge.


[1] Titolo già modificato dall’art. 10 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, dall’art. 41 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23, dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2016, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[2] Articolo già modificato dall’art. 10 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, dall’art. 41 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23, dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2016, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[3] Articolo già modificato dall’art. 10 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, dall’art. 41 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23, dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2016, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.