§ 5.1.8 - Legge Regionale 18 agosto 1977, n. 48.
Interventi nel campo della medicina sportiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/08/1977
Numero:48


Sommario
Art. 1.      La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina l'organizzazione degli interventi nel campo della medicina sportiva.
Art. 2.      La medicina sportiva nella fascia relativa al livello a) del precedente art. 1, deve tendere principalmente a favorire le attività sportive e motorie della popolazione mediante:
Art. 3.      La medicina sportiva nella fascia relativa al livello b) dell'art. 1 della presente legge, deve tendere principalmente a fornire prestazioni selezionate a favore dell'attività sportiva di tipo [...]
Art. 4.      Fino alla istituzione da parte dell'U.L.S.S. del servizio, di cui al precedente articolo 3, la Giunta regionale può, mediante apposita convenzione, concordare con i comuni superiori a 30.000 [...]
Art. 5.      Per la erogazione alle unità locali dei servizi sociali e sanitari - e in via transitoria a comuni superiori a 30.000 abtanti - dei contributi necessari all'istituzione e al funzionamento dei [...]
Art. 6.      Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge è istituito per lo esercizio 1977 nel bilancio della Regione il cap. 3228 dal titolo «Fondo per il finanziamento dei servizi di medicina [...]


§ 5.1.8 - Legge Regionale 18 agosto 1977, n. 48. [1]

Interventi nel campo della medicina sportiva.

(B.U. n. 37 suppl. del 23-8-1977).

 

Art. 1.

     La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina l'organizzazione degli interventi nel campo della medicina sportiva.

     A tal fine sono individuati due livelli:

     a) quello relativo ai giovani della scuola dell'obbligo e comunque a coloro che, indipendentemente dall'età, esercitano attività sportive, per cui sono da accertare lo stato di salute individuale e l'assenza di contro indicazioni all'espletamento di esercizi di tipo ludico-ginnico- addestrativo;

     b) quello relativo a coloro che praticano o intendono praticare una attività sportivo-agonistica, per cui è da attestare «l'idoneità specifica».

 

     Art. 2.

     La medicina sportiva nella fascia relativa al livello a) del precedente art. 1, deve tendere principalmente a favorire le attività sportive e motorie della popolazione mediante:

     a) l'educazione sanitaria sui problemi medici connessi alla pratica sportiva;

     b) la prevenzione e correzione delle anomalie fisiche;

     c) il mantenimento e la riabilitazione nell'attività sportiva e motoria.

     L'organizzazione di tali attività e l'accertamento dello stato di salute individuale e l'assenza di controindicazioni per i soggetti dello stesso livello sono svolti dai servizi di medicina preventiva dell'U.L.S.S.S., e, relativamente agli studenti, da quelli specificamente addetti alla medicina scolastica.

 

     Art. 3.

     La medicina sportiva nella fascia relativa al livello b) dell'art. 1 della presente legge, deve tendere principalmente a fornire prestazioni selezionate a favore dell'attività sportiva di tipo agonistico mediante:

     a) attività didattica, di informazione, di studio e di ricerca scientifica;

     b) accertamento, con visite mediche di selezione, delle attitudini specifiche dei soggetti che intendano svolgere attività agonistico- sportive;

     c) controllo sanitario sistematico dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive;

     d) accertamenti antidoping da eseguire mediante analisi presso idonei laboratori;

     c) riabilitazione funzionale di atleti per la ripresa di un'attività sportiva.

     L'organizzazione e lo svolgimento delle attività, di cui al precedente comma, si attua mediante la costituzione da parte dell'U.L.S.S.S. di un servizio di medicina sportiva, avente le finalità specifiche sopraindicate.

 

     Art. 4.

     Fino alla istituzione da parte dell'U.L.S.S. del servizio, di cui al precedente articolo 3, la Giunta regionale può, mediante apposita convenzione, concordare con i comuni superiori a 30.000 abitanti le modalità per l'organizzazione e il funzionamento di un servizio sostitutivo e il relativo contributo annuo.

     In particolare, la convenzione di cui al precedente comma dovrà prevedere:

     - le prestazioni che il servizio dovrà assicurare per le diverse discipline sportivo-agonistiche;

     - le modalità attraverso le quali il servizio verrà organizzato e svolto ivi compresa la possibilità per i comuni di avvalersi, per lo svolgimento del servizio, della federazione dei medici sportivi;

     - la durata della convenzione;

     - il controllo che la Regione esercita sulla gestione del servizio;

     - le clausole di risoluzione, revoca o decadenza della convenzione.

     Tale servizio, nell'espletamento delle relative funzioni tramite i competenti organi delle unità locali, può avvalersi degli enti ospedalieri esistenti nello stesso territorio.

 

     Art. 5.

     Per la erogazione alle unità locali dei servizi sociali e sanitari - e in via transitoria a comuni superiori a 30.000 abtanti - dei contributi necessari all'istituzione e al funzionamento dei servizi di medicina dello sport, la Regione istituisce un apposito capitolo denominato: «Fondo per il finanziamento dei servizi di medicina sportiva con lo stanziamento di L. 120 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di L. 100 milioni per gli esercizi successivi.

     L'assegnazione dei contributi viene effettuata con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno sulla base di una relazione del comune che attesta l'attività svolta dal servizio di medicina dello sport nell'anno precedente.

     In via transitoria, per il corrente esercizio finanziario, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare 20 milioni stanziati sul capitolo di cui al primo comma, erogandolo quale contributo straordinario e «una tantum» al Consiglio regionale Veneto della Federazione medico-sportiva italiana per l'attività svolta durante l'anno mediante i Centri di medicina sportiva esistenti nella Regione.

 

     Art. 6.

     Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge è istituito per lo esercizio 1977 nel bilancio della Regione il cap. 3228 dal titolo «Fondo per il finanziamento dei servizi di medicina dello sport»; con lo stanziamento di L. 120 milioni al cui finanziamento si provvede mediante storno di corrispondente importo dal capitolo 3213.

     Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante apposito stanziamento in bilancio di L. 100 milioni.

     Le somme non utilizzate nell'esercizio di riferimento potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.