§ 4.2.11 - Legge Regionale 16 maggio 1980, n. 59.
Contributi a favore delle Amministrazioni Provinciali per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture viarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:16/05/1980
Numero:59


Sommario
Art. 1.      La presente legge ha per oggetto la concessione di contributi alle Amministrazioni Provinciali per la progettazione, la costruzione, la sistemazione ed il completamento di infrastrutture varie.
Art. 2.      Lo stanziamento a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi in conto annualità, previsto in L. 2.000 milioni all'anno per venti anni, è così ripartito tra le [...]
Art. 3.      Lo stanziamento a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi in conto capitale previsto per l'esercizio 1980 in L. 2.800 milioni è così ripartito:
Art. 4.      I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo devono essere presentati alla Giunta regionale, a cura delle Amministrazioni provinciali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 5.      Alla erogazione dei contributi in conto capitale per le spese di progettazione di cui all'art. 3 si provvede in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di [...]
Art. 6.      Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 33, concesso in favore della provincia di Venezia, può essere utilizzato per la realizzazione di infrastrutture viarie di [...]
Art. 7.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1980, per complessive L. 4.800 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 «Fondo globale [...]
Art. 8.      Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 4.2.11 - Legge Regionale 16 maggio 1980, n. 59. [1]

Contributi a favore delle Amministrazioni Provinciali per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture viarie.

(B.U. n. 32 del 19-5-1980).

 

Art. 1.

     La presente legge ha per oggetto la concessione di contributi alle Amministrazioni Provinciali per la progettazione, la costruzione, la sistemazione ed il completamento di infrastrutture varie.

     I contributi sono concessi in conto capitale o in annualità costanti per venti anni, questi ultimi nella misura del 5 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 2.

     Lo stanziamento a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi in conto annualità, previsto in L. 2.000 milioni all'anno per venti anni, è così ripartito tra le Amministrazioni Provinciali:

 

 

a) Belluno                  L. 250 milioni

b) Padova                   L. 300 milioni

c) Rovigo                   L. 250 milioni

d) Treviso                  L. 300 milioni

e) Venezia                  L. 300 milioni

f) Verona                   L. 300 milioni

g) Vicenza                  L. 300 milioni

 

 

     I contributi di cui sopra devono essere impiegati per l'esecuzione delle opere e secondo gli importi indicati nell'allegato elenco che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 3.

     Lo stanziamento a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi in conto capitale previsto per l'esercizio 1980 in L. 2.800 milioni è così ripartito:

     - Amministrazione provinciale di Belluno:

     L. 1.200 milioni per spese di progettazione di infrastrutture viarie d'interesse regionale;

     L. 1.200 milioni per lavori di completamento della S.P. n. 20 della «Val Fiorentina»,

     - Amministrazione provinciale di Treviso:

     L. 200 milioni per progettazione di infrastrutture viarie d'interesse regionale.

     - Amministrazione provinciale di Venezia:

     L. 200 milioni per progettazione di infrastrutture viarie d'interesse regionale.

 

     Art. 4.

     I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo devono essere presentati alla Giunta regionale, a cura delle Amministrazioni provinciali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [2].

     Eventuali variazioni delle somme previste per ogni singolo progetto potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti dei contributi assegnati ad ogni singola Amministrazione provinciale, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.

     La spesa riconosciuta ammissibile per ogni singola opera comprende, oltre al costo dei lavori, gli importi necessari per le eventuali espropriazioni, l'imposta sul valore aggiunto, gli imprevisti e l'eventuale revisione prezzi.

     L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle relative opere e l'erogazione dei contributi avvengono a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 5.

     Alla erogazione dei contributi in conto capitale per le spese di progettazione di cui all'art. 3 si provvede in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di idonea documentazione.

 

     Art. 6.

     Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 33, concesso in favore della provincia di Venezia, può essere utilizzato per la realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento al ponte di accesso alla zona portuale di Chioggia.

 

     Art. 7.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1980, per complessive L. 4.800 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 «Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo» - (Partita: «Lavori Pubblici») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

     La spesa di L. 2.000 milioni di cui al precedente art. 2, per gli esercizi successivi al 1980, troverà copertura nella spesa programmata della categoria I del titolo III del bilancio pluriennale 1980-1982.

 

     Art. 8.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

 

 

Elenco allegato alla legge «Contributi a favore delle Amministrazioni

Provinciali per la costruzione, sistemazione e completamento di

infrastrutture viarie».

 

                            OPERE DA REALIZZARE

(La cifra riportata a fianco di ogni spesa si intende in milioni di lire)

 

Amministrazione Provinciale di Belluno

1. Strada Provinciale n. 25 del «Passo Valles»

   Lavori di completamento                                L. 1.100

2. Strada Provinciale n. 1 «Sinistra Piave»

   Lavori di completamento e sistemazione nei Comuni

   di Mel e Ponte nelle Alpi                              L.   950

3. Strada Provinciale n. 12 «Pedemontana»

   Costruzione variante del Comune di Cesio Maggiore      L.   310

4. Strada Provinciale n. 2 «Valle del Mis»

   Costruzione varianti di Paderno e di Camolino          L. 1.300

5. Strada Provinciale n. 7 di «Zoppè»

   Lavori di completamento                                L.   200

6. Strada Provinciale n. 19 di «Lamon»

   Sistemazione da Ponte Serra all'abitato di Lamon       L.   900

7. Strada Provinciale n. 5 di «Lamosano»

   Lavori di sistemazione tratto Chies-Padrebon in

   Comune di Chies d'Alpago                               L.   240

                                                                ___________

                                                          L. 5.000

 

Amministrazione Provinciale di Padova [3]

1. Strada Provinciale n. 12 della «Torre Rossa»

    Allargamento del tratto Teggi di Sotto-Villafranca    L.   300

2. Strada Provinciale delle «Terme Euganee»

    Tronco 1 da Padova ad Abano - tronco 3 da Abano

    a Montegrotto                                         L. 1.200

3. Strada Provinciale n. 38 «Scapacchio»

    Allargamento tratto S. Martino-Bastia                 L. 1.050

4. Strada Provinciale n. 20 «Bonsenso»

    Rettifica ed allargamento tratto Cervarese-Fossona    L.   400

5. Strada Provinciale n. 13 «Pelosa»

    Allargamento tratto Caselle-Bivio per Rubano          L.   250

6. Strada Provinciale n. 3 «Patriarcati»

    Allargamento tratto Salboro-Casalserugo               L. 1.000

7. Strada Provinciale n. 19 «Stradona»

    Costruzione tronco della circonvallazione a Nord

    di Montagnana                                         L.   300

8. Strada Provinciale n. 91 «Nioceniga»

    Rettifiche varie in allargamento                      L.   500

9. Strada Provinciale n. 44 di «Sant'Ambrogio»

    Allargamento e rettifica tratto Fossalta-Trebaseleghe L.   500

10. Strada Provinciale n. 36 «Dell'Olmo»

    Rettifica tratto cavalcavia idrovie PD-VE verso

    Ponte S. Nicolò                                       L.   200

11. Strada Provinciale n. 29 «Dei Pilastri Rossi»

    Allargamento e rettifica da Lozzo Atestino alla

    SS. n. 247                                            L.   300

                                                                 __________

                                                          L. 6.000

 

Amministrazione Provinciale di Rovigo

1. Strada Provinciale n. 45 «Cavalcavia Po-Rosolina»

   Costruzione svincolo per S.S. «Romea» in Comune di

   Rosolina                                               L.   600

2. Superstrada «Transpolesana»

   Costruzione intersezioni stradali - I e II tronco      L. 4.400

                                                                 __________

                                                          L. 5.000

 

Amministrazione Provinciale di Treviso

1. Strada Provinciale n. 28 «Di Segusino»

   Completamento tratto Vas-Vidor                         L. 2.500

2. Strada Provinciale n. 102 «Postumia Romana»

   Intersezioni stradali e ferroviarie                    L. 3.500

                                                                 __________

                                                          L. 6.000

 

Amministrazione Provinciale di Venezia [4]

1. Strada Provinciale n. 7 «Rebosolo»

   Costruzione collegamento del porto di Chioggia con

   la s.s. n. 309 «Romea»                                 L. 1.500

2. Strada Provinciale n. 32 «Miranese»

   Prolungamento s.p. n. 31 «Mirano-Oriago»

   (tangenziale sud di Mirano)                            L.   800

3. Strada Provinciale n. 43 «Caposile-Jesolo»

   Costruzione svincolo di Caposile                       L. 1.500

4. Strada Provinciale n. 42 «Jesolana»

   Ricostruzione del ponte sul fiume Sile in località

   Cavallino                                              L. 2.200

                                                                 __________

                                                          L. 6.000

 

Amministrazione Provinciale di Verona

1. Strada Provinciale n. 25 «Mantovana»

   Circonvallazione abitato di Vigasio                    L.   800

2. Strada Provinciale n. 1 «Tangenziale»

   Tratto da SS. 12 - S.P. n. 4 «Valpolicella»            L. 2.000

3. Tratto Provinciale n. 35 «delle Mire»

   Circonvallazione di Montorio                           L.   800

4. Strada Provinciale n. 6 «dei Lessini»

   Tronco Quinto di Verona-Verona (B.go Venezia)          L. 1.000

5. Strada Provinciale n. 26 «Morenica»

   Tronco Villafranca-Bussolengo                          L. 1.000

6. Strada Provinciale n. 46 «della Torretta»

   Lavori di sistemazione ed allargamento                 L.   300

7. Strada Provinciale n. 45 «di Bonavicina»

   Costruzione tronco Bovolone-Bonavicina in Comune

   di S. Pietro di Morubio                                L. 1.000

                                                                 __________

                                                          L. 6.000

 

Amministrazione Provinciale di Vicenza

1. Costruzione nuova Strada Provinciale VIII «Gasparona»

   II stralcio nel tratto Breganze-Marostica              L. 4.000

2. Strada Provinciale n. 54 della «Friola»

   Costruzione ponte sul fiume Brenta tra Friola di

   Pozzoleone e Tezze sul Brenta                          L. 2.000

                                                                ___________

                                                          L. 6.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Termine decorrente dal 9 luglio 1983, data di entrata in vigore della L.R. 6 luglio 1983 n. 37.

[3] La L.R. 26 aprile 1984, n. 17 (B.U. n. 19 del 27-4-1984) ha elevato a L. 1.861.800.000 il contributo della Regione per le opere di cui al punto 3 del presente elenco.

[4] Il presente elenco è stato così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 1983 n. 37.