§ 4.1.40 - Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 21.
Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/07/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità di calcolo.
Art. 2 bis.  Interventi di isolamento termico nelle pareti degli edifici esistenti a confine con spazi pubblici.


§ 4.1.40 - Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 21.

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.

(B.U. 2 agosto 1996, n. 70).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.

     2. Essa si applica:

     a) alle nuove costruzioni;

     b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

     3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.

 

     Art. 2. Modalità di calcolo.

     1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica [1].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

     4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

     5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

 

     Art. 2 bis. Interventi di isolamento termico nelle pareti degli edifici esistenti a confine con spazi pubblici. [2]

     1. Nel consentire l’eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico per la realizzazione di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’autorità competente accerta non sia pregiudicata la rete delle opere di urbanizzazione e, in particolare, siano assicurate la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché l’accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, specialmente alle persone con disabilità, escludendo la possibilità di concedere l’occupazione del suolo pubblico nel caso di percorsi pedonali, laddove non sia rispettata la misura minima del Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

     2. L’occupazione di cui al comma 1 non può superare lo spessore massimo di cm. 15 e, nel caso di successiva demolizione e ricostruzione della parete interessata dall’intervento di isolamento termico, la stessa dev’essere ricostruita, comprensiva dell’intervento di efficientamento di cui al comma 1, nella posizione originaria a confine con il suolo pubblico.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 giugno 2021 n. 19.