§ 3.9.23 - Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70.
Marchio vetro artistico di Murano.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:23/12/1994
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione del marchio.
Art. 3.  Concessione dell'uso del marchio.
Art. 4.  Produzioni vetrarie tutelate.
Art. 5.  Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.
Art. 5 bis.  Consorzio per la promozione del marchio Vetro artistico di Murano.
Art. 5 ter.  Rapporti della Regione con il Consorzio.
Art. 6.  Comitato di tutela.
Art. 7.  Compiti del Comitato di tutela.
Art. 8.  Regolamento d'uso.
Art. 9.  Procedure.
Art. 9 bis.  Contributi.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 3.9.23 - Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. [1]

Marchio vetro artistico di Murano.

(B.U. 27 dicembre 1994, n. 109).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Veneto, nel più ampio contesto della tutela e valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

 

     Art. 2. Istituzione del marchio.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 1996 [2], è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Vetro artistico di Murano, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

 

     Art. 3. Concessione dell'uso del marchio.

     1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui all'articolo 2 esclusivamente ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano e al Consorzio da loro costituito per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano al quale, a mezzo di apposita convenzione, è affidato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5 bis [3].

     1 bis. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell’isola di Murano [4].

     1 ter. Il Consorzio di cui all’articolo 5 bis è autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per ottenere la licenza d’uso nell’ambito dei criteri previsti dalla convenzione di cui all’articolo 5 ter [5].

     1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso [6].

 

     Art. 4. Produzioni vetrarie tutelate.

     1. Ai fini della presente legge sono tutelati i manufatti in vetro prodotti nell'isola di Murano secondo criteri artistici e produttivi che, ancorchè innovativi, rispettino la tradizione muranese quali, a titolo esemplificativo:

     a) vetri di prima lavorazione;

     b) vetri incisi, decorati e molati;

     c) specchi;

     d) articoli per illuminazione;

     e) perle, conterie e murrine;

     f) vetri a lume.

 

     Art. 5. Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.

     1. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale.

 

     Art. 5 bis. Consorzio per la promozione del marchio Vetro artistico di Murano. [7]

     1. La Regione promuove la costituzione di un Consorzio, anche di secondo grado, concessionario del marchio, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile tra le imprese che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano e le associazioni di categoria.

     Il Consorzio ha le seguenti finalità:

     a) promuovere il marchio del Vetro artistico di Murano;

     b) svolgere i compiti di cui al comma 3.

     2. Lo statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere la rappresentanza delle associazioni di categoria dei produttori interessati nella composizione degli organi del Consorzio medesimo.

     3. Il Consorzio di cui al comma 1:

     a) cura le attività connesse alla concessione d'uso del marchio nonché l'istruttoria per la formazione dell'elenco dei concessionari del marchio di cui all'articolo 5;

     b) concorre con la Regione del Veneto all'attività di tutela del marchio, vigila sull'osservanza del regolamento d'uso di cui all'articolo 8, controlla l'utilizzo del marchio da parte delle imprese consorziate.

 

     Art. 5 ter. Rapporti della Regione con il Consorzio. [8]

     1. Al fine di disciplinare i rapporti con il Consorzio la Regione, sentito il Comitato di tutela, stipula un'apposita convenzione. Nella convenzione deve, in particolare, essere previsto:

     a) l'obbligo di depositare presso la Regione:

     1) le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei consorziati;

     2) la copia autentica del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

     3) la relazione annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione sottoscritta congiuntamente dal Presidente del Collegio sindacale, qualora costituito redatta secondo i criteri stabiliti dal Comitato di tutela, dalla quale risulti l'attività del Consorzio in adempimento della presente legge;

     b) l'obbligo del pareggio di bilancio nello svolgimento della propria attività a favore del marchio;

     c) l'obbligo della sede legale in Venezia, preferibilmente presso una istituzione pubblica.

     2. La Giunta regionale esercita, con la collaborazione del Comitato di tutela, la vigilanza sulle attività svolte dal Consorzio secondo i criteri e le modalità fissati dalla convenzione e dal regolamento d'uso.

     3. Qualora il Consorzio non assuma le misure idonee alla prevenzione della contraffazione da parte di terzi o dell'utilizzazione del marchio in modo non conforme al regolamento d'uso da parte dei concessionari, od ometta di procedere ai controlli e di applicare le sanzioni previste nel proprio statuto, la Giunta regionale esercita l'attività di controllo e sanzionatoria sui singoli concessionari al fine di evitare la decadenza del marchio, nonché revoca la concessione data al Consorzio.

 

     Art. 6. Comitato di tutela.

     1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio Vetro artistico di Murano.

     2. Il Comitato è composto da sette esperti nel settore del vetro artistico operanti nell'isola di Murano, designati:

     a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti e operanti nel comune di Venezia;

     b) due congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria della provincia di Venezia;

     c) due dalla Stazione sperimentale del Vetro di Murano.

     3. Il Comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti [9].

     4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

     5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

 

     Art. 7. Compiti del Comitato di tutela. [10]

     1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

     a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2 comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e cura la proposizione delle eventuali modifiche;

     b) stabilisce i criteri con cui deve essere redatta la relazione annuale di cui all'articolo 5 ter, comma 1 lettera a), numero 3;

     c) vigila sull'attività del Consorzio per la promozione e gestione del marchio ed esprime annualmente alla Giunta il proprio parere circa l'attività svolta dallo stesso nell'anno precedente;

     d) esprime il proprio parere alla Giunta regionale nel procedimento di ricorso in opposizione previsto all'articolo 9 comma 2.

 

     Art. 8. Regolamento d'uso.

     1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base di progetto di regolamento predisposto dal Comitato di tutela.

     2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:

     a) i caratteri fondamentali del Vetro artistico di Murano con particolare riferimento ai modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma riconducibili a quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, nonché alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in conformità alle norme UNI;

     b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i vetri artistici di Murano e comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.

 

     Art. 9. Procedure.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 1996 [11], delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.

     2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. La Giunta regionale decide, sentito il Comitato di tutela di cui all'articolo 7 [12].

 

     Art. 9 bis. Contributi. [13]

     1. Al Consorzio per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano la Regione concede contributi nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammissibile per la propria attività istituzionale.

     2. La Giunta regionale, sulla base del regolamento d'uso del marchio, stabilisce annualmente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

     3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1 il Consorzio presenta al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal preventivo di spesa.

     4. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3 provvede all'assegnazione dei contributi.

     5. Entro il mese di marzo successivo il Consorzio deve presentare la documentazione della spesa effettivamente sostenuta, pena la revoca.

     6. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a quella presa a base per l'assegnazione del contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente alla spesa accertata.

 

     Art. 10. Norma finanziaria. [14]

     1. Per le spese a carico della Regione e per eventuali contributi a favore del Consorzio previsto all'articolo 5 bis per lo svolgimento dell'attività di gestione, vigilanza e promozione del marchio si fa fronte con uno stanziamento di lire 50 milioni nel bilancio per l'anno 1997, per competenza e per cassa, nel capitolo n. 20600, già denominato "Spese per la richiesta di concessione e per la promozione e la gestione del marchio del vetro artistico di Murano" che assume la nuova definizione di "Spese per l'attività di gestione vigilanza e promozione del marchio del Vetro artistico di Murano", mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa del capitolo n. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste, del bilancio di previsione 1997".

     2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

 


[1] Per una modifica alla presente legge vedi la D.G.R. 31 gennaio 2003, n. 144.

[2] Termine così prorogato dall'art. 17 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[3] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.

[4] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[6] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.

[11] Termine così prorogato dall'art. 17 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[12] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 39.