§ 3.9.15 - Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.
Disciplina dell'attività di estetista.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:27/11/1991
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Attività formativa.
Art. 5.  Commissione d'esame.
Art. 6.  Regolamento comunale applicativo della legge.
Art. 7.  Commissione comunale consultiva.
Art. 8.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 9.  Sospensione e cessazione dell’attività.
Art. 10.  Sanzioni amministrative.
Art. 11.  Accertamenti igienico sanitari.
Art. 12.  Abrogazione.


§ 3.9.15 - Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.

Disciplina dell'attività di estetista.

(B.U. 29 novembre 1991, n. 104).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

 

     Art. 2. Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.

     1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia [1].

     1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA [2].

     1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati [3].

     1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA [4].

     2 bis. [Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1/1990 l’attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990] [5].

     2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.

 

     Art. 3. Programmazione. [6]

     [1. I Comuni pianificano la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista, tenendo conto:

     a) dei numero degli esercizi già esistenti sul territorio comunale;

     b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;

     c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;

     d) delle altre prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6.]

 

     Art. 4. Attività formativa.

     1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono predisposte e attuate ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche.

     2. Tali azioni mirano, in particolare:

     a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente di estetista, di durata biennale;

     b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale;

     c) alla formazione teorica, della durata di almeno 300 ore, finalizzata all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione;

     d) all'aggiornamento, della durata di almeno 230 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;

     e) alla specializzazione, della durata di almeno 900 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;

     f) alla riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.

     3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi di cui al comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi della Regione.

 

     Art. 5. Commissione d'esame.

     1. La commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione [7].

     2. Le modalità di svolgimento dell’esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale [8].

     3. [Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale] [9].

     4. [10].

     Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

     5. [Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12] [11].

     6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale [12].

 

     Art. 6. Regolamento comunale applicativo della legge.

     1. Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale [13].

     2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

     a) [le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nelle aziende, con riferimento anche ai trasferimenti d'impresa] [14];

     b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonchè le norme sanitarie per gli addetti;

     c) [le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e di rilascio del relativo provvedimento] [15];

     d) la disciplina degli orari;

     e) [le modalità di funzionamento della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 7] [16].

 

     Art. 7. Commissione comunale consultiva. [17]

     [1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale prevista all'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 è integrata da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

     2. La commissione di cui al comma 1, esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

     a) domande di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista;

     b) domande di trasferimento dei laboratori;

     c) richiesta di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;

     d) domande di sospensione dell'attività per più di 90 giorni continuativi;

     e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 9, della presente legge;

     f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.]

 

     Art. 8. Rilascio dell'autorizzazione. [18]

     [1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al Comune competente per territorio, accompagnata dalla documentazione relativa ai requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990.

     2. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della C.P.A. territorialmente competente in ordine al possesso dei sopracitati requisiti da parte dei richiedenti l'autorizzazione e di chi intenda esercitare professionalmente l'attività di estetista, sentita la commissione comunale di cui all'articolo 7 ed esperiti gli accertamenti di cui all'articolo 11, con provvedimento del Sindaco recante, nella motivazione, l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne consentono l'adozione.

     3. Il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.P.A. qualora lo stesso non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta.

     4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, il diniego della medesima, pure motivato, è comunicato all'interessato, entro 90 giorni dalla richiesta, con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.]

 

     Art. 9. Sospensione e cessazione dell’attività. [19]

     1. Il Comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l’attività.

     2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.

     3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:

     a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;

     b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;

     c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell’attività:

     1) per gravi indisponibilità fisiche;

     2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;

     3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’Unità locale socio sanitaria.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative. [20]

     1. L’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della legge n. 1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

 

     Art. 11. Accertamenti igienico sanitari.

     1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, spettano al settore igiene pubblica dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.

     2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

     3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 37, è abrogata.


[1] Comma già sostituito dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[2] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27.

[3] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[4] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[5] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21 e abrogato dall'art. 112 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[7] Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[8] Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[10] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[11] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[12] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[13] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[14] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[15] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[16] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[18] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.