§ 3.8.46 - R.R. 11 marzo 2002, n. 1.
Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 - art. 21).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:11/03/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Centri a minor consistenza demografica.
Art. 2.  Esercizi polifunzionali.
Art. 3.  Criteri.
Art. 4.  Politiche attive.


§ 3.8.46 - R.R. 11 marzo 2002, n. 1. [1]

Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 - art. 21).

(B.U. n. 30 del 15 marzo 2002).

 

Art. 1. Centri a minor consistenza demografica.

     1. Ai fini del presente regolamento, per "Centri a minor consistenza demografica", si intendono i centri così come individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

     2. I Comuni interessati individuano con provvedimento autonomo o mediante il provvedimento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/99, i centri a minor consistenza demografica sulla base dei propri dati censuari rilevati al 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 2. Esercizi polifunzionali.

     1. Si definiscono esercizi polifunzionali "i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari" ed aventi una superficie di vendita massima di m2 250.

     2. I Comuni possono rilasciare l'autorizzazione all'apertura di esercizi polifunzionali qualora l'ambito territoriale localizzato sia privo di attività commerciali.

     3. Nell'ipotesi in cui l'ambito territoriale localizzato sia già servito da un'attività commerciale o da un'attività di somministrazione è ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del titolo autorizzatorio esistente in autorizzazione all'apertura di un esercizio polifunzionale.

     4. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione copia del provvedimento di autorizzazione.

     5. Ai fini del monitoraggio della rete di vendita ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 37/99, gli esercizi polifunzionali devono essere rilevati separatamente dalle altre tipologie di vendita.

 

     Art. 3. Criteri.

     1. I Comuni possono autorizzare, per gli esercizi polifunzionali, almeno tre delle seguenti attività aggiuntive rispetto alla vendita di generi di prima necessità appartenenti al settore merceologico alimentare:

     a. attività di tipo commerciale:

     1) generi appartenenti al settore non alimentare;

     2) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

     3) rivendita di giornali e riviste;

     4) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

     5) distributori di carburante;

     6) commercio elettronico e altre forme speciali di vendita;

     b. attività di tipo economico e di promozione del territorio:

     1) attività artigianale compatibile, sotto il profilo igienico-sanitario, con quella di vendita;

     2) attività artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona;

     3) vetrina virtuale dell'offerta commerciale locale in uscita ed esterna in entrata;

     4) punto di recapito per i prodotti commerciali in entrata ed in uscita;

     5) dispensario farmaceutico;

     6) servizi di informazione turistica;

     7) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;

     8) strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

     c. attività di tipo amministrativo:

     1) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di Pubbliche Amministrazioni;

     2) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;

     3) punto di raccolta e recapito del servizio postale;

     4) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Istituto bancario che offre le migliori condizioni;

     5) servizio di telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet;

     6) biglietteria Trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;

     d. ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore.

     2. Altre attività economiche, commerciali ed amministrative possono essere riconosciute all'interno degli esercizi polifunzionali a condizione che nel centro a minore consistenza demografica non esista analoga attività in potenziale concorrenza.

     3. In ogni caso, la superficie destinata alla vendita dei prodotti alimentari e non alimentari deve comunque rispettare il limite massimo di m2 250.

     4. L'eventuale superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3.

 

     Art. 4. Politiche attive.

     1. Ciascun Comune interessato può adottare provvedimenti volti ad incentivare l'insediamento degli esercizi polifunzionali finalizzati:

     a. alla concessione a titolo gratuito e per un periodo convenuto, dell'uso di immobili;

     b. alla riduzione degli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale del 50% rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale n. 61/85;

     c. alla determinazione di una quota adeguata del contributo del costo di costruzione;

     d. all'applicazione di sgravi sui tributi di propria pertinenza;

     e. ad altre eventuali particolari forme di agevolazione;

     f. alla stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi.

     2. Il rapporto tra Comune ed esercente è regolato mediante la stipula di una venzione che disciplina, fra l'altro, gli orari giornalieri e settimanali, i periodi minimi di apertura e le reciproche obbligazioni.

     3. La Regione nella predisposizione dei propri provvedimenti di programmazione economica e di programmazione di corsi di riqualificazione e formazione professionale, prevede:

     a. specifici finanziamenti per la realizzazione ed il funzionamento di esercizi polifunzionali, utilizzando disponibilità derivanti da delibere CIPE, fondi comunitari e risorse proprie. I benefici ammessi saranno definiti con specifici provvedimenti;

     b. l'attuazione di corsi di riqualificazione e formazione professionale per i soggetti che già eserciscono o intendono attivare esercizi polifunzionali.

     4. La Regione per le finalità di cui al comma 3, può promuovere, inoltre, specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le società di servizio interessate.


[1] Abrogato dall’art. 39 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 comma 1 della stessa L.R. 15/2004.