§ 3.8.3 - Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 20.
Disciplina dei mercati all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:30/03/1979
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Definizione di mercato.
Art. 2.  Piano regionale dei mercati all'ingrosso.
Art. 3.  Istituzione e progettazione dei mercati all'ingrosso.
Art. 4.  Gestione dei mercati all'ingrosso.
Art. 5.  Commissione regionale per i mercati.
Art. 6.  Compiti della Commissione regionale per i mercati.
Art. 7.  Regolamento di mercato.
Art. 8.  Commissione di mercato.
Art. 9.  Compiti della Commissione di mercato.
Art. 10.  Direttore di mercato.
Art. 11.  Servizio igienico-sanitario.
Art. 12.  Rilevazioni statistiche e prezzi.
Art. 13.  Servizi bancari e di tesoreria.
Art. 14.  Facchinaggio.
Art. 15.  Servizi e relative tariffe.
Art. 16.  Venditori e compratori.
Art. 17.  Modalità di vendita dei prodotti, vendita all'asta e per conto.
Art. 18.  Mercati ittici.
Art. 19.  Provvedimenti disciplinari ed amministrativi.
Art. 20.  Commercio all'ingrosso dei mercati riconosciuti.
Art. 21.  Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti.
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 3.8.3 - Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 20.

Disciplina dei mercati all'ingrosso.

(B.U. 2 aprile 1979, n. 16).

 

Art. 1. Definizione di mercato.

     Per mercato all'ingrosso si intende, in armonia con le norme di legge in materia, il pubblico servizio che collega la produzione al consumo, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico-sanitaria e contribuisce alla libera formazione dei prezzi delle merci.

     Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca - sia freschi che comunque conservati o trasformati - dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge.

     Ai fini della presente legge si distinguono tra mercati all'ingrosso:

     - quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da produttori singoli o associati. Tali mercati verranno disciplinati con apposita legge regionale [1];

     - quelli di distribuzione o di transito in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;

     - quelli al consumo in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;

     - quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori.

     Non costituiscono mercati all'ingrosso:

     a) i magazzini di commercio all'ingrosso, la cui attività è soggetta alla disciplina del successivo art. 20;

     b) i centri di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei produttori singoli ed associati, gli stabilimenti delle aziende di trasformazione singole od associate.

 

     Art. 2. Piano regionale dei mercati all'ingrosso.

     Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, una razionale localizzazione ed un'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, predispone entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il «Piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso» anche in assenza del Piano territoriale regionale di coordinamento di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

     Il Piano dovrà indicare tra l'altro:

     a) le zone di influenza e le aree di insediamento dei mercati;

     b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla distribuzione o transito, al consumo e a funzione mista;

     c) gli standards minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie;

     d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli esistenti in conformità alle previsioni del Piano.

     La Commissione regionale per i mercati, istituita dall'art. 5, trasmetterà alla Giunta regionale le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione del Piano.

 

     Art. 3. Istituzione e progettazione dei mercati all'ingrosso.

     L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso può essere assunta dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Consorzi tra enti pubblici territoriali e altri enti pubblici e di diritto pubblico nonchè istituti di credito ed organismi associati costituiti da operatori economici nei settori della produzione, della lavorazione e del commercio dei prodotti stessi.

     L'istituzione è autorizzata dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati, per iniziative conformi alle previsioni del Piano regionale dei mercati all'ingrosso, di cui al precedente articolo.

     I progetti tecnici relativi all'impianto, al trasferimento o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono adottati dai Comuni e ad essi si applicano le norme di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, modificata dalla legge regionale 30 novembre 1978, n. 68, in materia di urbanistica e lavori pubblici.

 

     Art. 4. Gestione dei mercati all'ingrosso. [2]

     I mercati all'ingrosso sono gestiti:

     a) dai Comuni, mediante aziende speciali. Possono essere gestiti in economia dai Comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica, nonché quelli aventi attività a carattere stagionale;

     b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

     c) da Consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici.

     Gli enti istitutori possono dare in concessione la gestione del mercato solamente agli enti di cui alla lettera c) del comma precedente, con l'osservanza di quanto stabilito dal Piano regionale dei mercati all'ingrosso previsto all'art. 2 e delle disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 dello statuto.

     La contabilità delle entrate e delle uscite dei mercati gestiti in economia dai Comuni deve essere tenuta separata dal bilancio generale. I proventi di gestione devono essere commisurati alle spese necessarie al finanziamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

 

     Art. 5. Commissione regionale per i mercati. [3]

     [E' istituita presso la Regione una Commissione regionale per i mercati, nominata dalla Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta stessa o da un Assessore delegato. Tale Commissione è composta:

     1) da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno per la minoranza;

     2) da cinque rappresentanti della Sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);

     3) da un direttore di mercato;

     4) da tre rappresentanti rispettivamente dei produttori per i settori agricolo-alimentare, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

     5) da tre rappresentanti delle cooperative ed associazioni di produttori rispettivamente per i settori agricolo-alimentare, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

     6) da tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative dei commercianti, esportatori e commissionari;

     7) da un rappresentante dell'industria di trasformazione scelto fra i designati dalle associazioni regionali di categoria;

     8) da tre rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

     9) da un rappresentante dei facchini, abilitato nell'ambito di un mercato all'ingrosso, designato dall'organizzazione regionale più rappresentativa.

     Alle riunioni della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del Dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, o un funzionario da lui delegato.

     Esperti e tecnici nei settori connessi con le attività e i servizi dei mercati possono essere invitati dal Presidente a partecipare, di volta in volta, alle sedute della Commissione, con voto consultivo, per la trattazione di argomenti di interesse particolare.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Giunta regionale, addetto al Dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, con la qualifica non inferiore a funzionario.

     Trascorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per i mercati potrà esercitare le sue funzioni previste al successivo articolo, anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti delle varie categorie interessate, purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.]

 

     Art. 6. Compiti della Commissione regionale per i mercati.

     La Commissione esprime pareri e formula proposte in ordine:

     a) all'applicazione della disciplina sul commercio all'ingrosso, ovunque esercitato;

     b) alla formulazione del Piano regionale dei mercati ed alla individuazione di specifiche iniziative volte a realizzare un coordinamento operativo tra i mercati stessi anche in funzione dello sviluppo dell'esportazione al fine di valorizzare i prodotti regionali;

     c) alla gestione dei mercati e alla vigilanza sul commercio all'ingrosso fuori mercato;

     d) ai regolamenti dei singoli mercati;

     e) al coordinamento normativo dei mercati, compresi il calendario e l'orario delle operazioni mercantili, che saranno fissati annualmente dalla Giunta regionale.

     Esprime, inoltre, pareri su ogni questione riguardante il commercio nei mercati all'ingrosso che l'Amministrazione regionale o gli enti gestori o altri enti pubblici interessati ritengano di sottoporre all'esame della Commissione stessa per il tramite della Regione.

     La Commissione può operare in Sezione per la trattazione di specifici argomenti. Ciascuna Sezione è composta dai membri delle categorie, di cui al precedente art. 5 particolarmente interessati ai problemi settoriali da trattare.

     Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale, si provvederà a disciplinare il funzionamento della Commissione e delle Sezioni.

     Ai membri della Commissione spetta un'indennità giornaliera per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 18.000, come previsto dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

     In aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente spetta ai membri della Commissione un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede della Commissione stessa nella misura spettante ai consiglieri regionali.

 

     Art. 7. Regolamento di mercato.

     Il Consiglio regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5, può emanare disposizioni per il coordinamento regionale dei regolamenti di mercato.

     I regolamenti di mercato sono adottati negli enti istitutori, i quali, nel caso non provvedano direttamente alla gestione, devono sentire preventivamente gli enti gestori.

     Qualora la gestione non sia svolta direttamente, l'Ente istitutore, prima della deliberazione, deve sentire l'Ente gestore.

     Il regolamento di mercato deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività del mercato. Per i mercati già istituiti si applicano le modalità fissate dalle norme transitorie, di cui al successivo art. 21.

     Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:

     1. ai criteri e alle modalità per l'assegnazione della concessione dei punti di vendita;

     2. alla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;

     3. alla determinazione dei livelli minimi di attività annuale cui subordinare le concessioni dei magazzini e dei posteggi;

     4. al calendario ed orario per le operazioni mercantili e per il funzionamento dei servizi coordinato tra i vari mercati della regione, come previsto alla lettera e) dell'articolo precedente;

     5) alla nomina del Direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;

     6. alla pianta organica del personale con indicazioni delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico;

     7. alla composizione, al funzionamento ed ai compiti della Commissione di mercato, di cui al successivo art. 8;

     8. all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;

     9. alla determinazione della cauzione imposta ai commissionari, ai mandatari e ai commercianti che effettuano operazioni in conto commissione, nonché alle sanzioni amministrative nell'ambito di una omogenea normativa regionale;

     10. alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;

     11. alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del regolamento di mercato;

     12. ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

 

     Art. 8. Commissione di mercato.

     Presso ogni mercato è istituita una Commissione nominata dall'ente istitutore del mercato. Essa è presieduta dal Sindaco del comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato; ove trattasi di Consorzio, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.

     Della Commissione devono far parte:

     a) i rappresentanti del Consiglio comunale ove ha sede il mercato; i rappresentanti di tutti i Comuni consorziati qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurando la rappresentanza della minoranza;

     b) i rappresentanti delle organizzazioni economiche interessate e degli organismi cooperativi, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale e delle altre categorie ritenute opportune da ciascun regolamento di mercato;

     c) l'Ufficiale sanitario del Comune dove ha sede il mercato.

     Delle Commissioni presso i mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici devono, altresì, far parte veterinari responsabili dei servizi veterinari del Comune ove ha sede il mercato o dei Comuni consorziati.

     Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del mercato.

     A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamati, senza diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

     La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

     La Commissione di mercato trasmette per conoscenza, entro 15 giorni dalla seduta, copia dei verbali delle proprie riunioni alla Commissione regionale per i mercati e all'Ente gestore.

     Le spese per il funzionamento della Commissione di mercato sono a carico dell'Ente gestore.

 

     Art. 9. Compiti della Commissione di mercato.

     La Commissione di mercato ha il compito di:

     1. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti, di cui all'art. 19 della presente legge, e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;

     2. collaborare con la Commissione regionale per i mercati nell'ambito dei compiti previsti all'art. 6;

     3. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

     4. esprimere il proprio parere all'ente gestore:

     a) sugli orari delle operazioni di mercato;

     b) sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;

     c) sui canoni di concessione dei punti di vendita;

     d) sulle tariffe dei servizi di mercato;

     e) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

     f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;

     g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

     h) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie.

 

     Art. 10. Direttore di mercato.

     Ad ogni mercato è preposto un Direttore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari.

     La nomina e i compiti del Direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

 

     Art. 11. Servizio igienico-sanitario.

     Nei mercati all'ingrosso dei prodotti, di cui all'art. 1, è istituito, dai competenti organi comunali, un servizio per l'accertamento della sanità e commestibilità dei prodotti.

     Il responsabile del servizio può dichiarare non idonee all'alimentazione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, previo rilascio di certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore, proprietario o venditore per conto terzi e l'altra alla direzione del mercato. Su richiesta ed a spese del detentore, tali partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo, fino a quando non saranno noti i risultati delle analisi.

     L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico- sanitario i locali, le attrezzature e il personale ausiliario necessari.

     Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati, i funghi freschi ed essiccati non coltivati nonché i funghi coltivati non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del produttore o detentore debbono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario.

     Le carni e i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti a vigilanza sanitaria, secondo le modalità stabilite in materia dalla Regione.

 

     Art. 12. Rilevazioni statistiche e prezzi.

     Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

     La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato e, per i mercati ittici, sullo spoglio dei fogli d'asta e dei conti vendita.

     Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.

     La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale all'uopo qualificato, mediante il metodo della rilevazione diretta.

     Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto «valore-peso» ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.

     L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato [4].

     I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

     I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi sia per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e sistematicamente trasmessi alla Giunta regionale.

 

     Art. 13. Servizi bancari e di tesoreria.

     Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

     La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'Ente gestore ed approvata dall'Ente istitutore del mercato, sentita la Commissione di mercato.

     L'istituzione della cassa è comunque obbligatoria per i mercati ittici e per gli altri mercati nei casi in cui le vendite sono effettuate con il sistema dell'asta. In questi casi gli operatori devono obbligatoriamente servirsi della cassa di mercato.

     Il regolamento della cassa di mercato deve essere adottato con deliberazione dell'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

 

     Art. 14. Facchinaggio.

     Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'Ente gestore direttamente o date in concessione, con preferenza alle cooperative.

     Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti di vendita, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.

     Per ambito dei punti di vendita si intende anche il pianale dei veicoli ad essi accostato per il carico e lo scarico.

 

     Art. 15. Servizi e relative tariffe.

     I canoni di concessione dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissati dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvati dal Comitato provinciale prezzi in base alle leggi vigenti.

     Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto.

     In ogni caso, nei mercati all'ingrosso non sono ammessi pagamenti che non siano relativi a prestazioni effettivamente rese.

 

     Art. 16. Venditori e compratori.

     Sono ammessi ai mercati i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

     a) Venditori:

     1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori che devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

     2) i produttori singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di legge ed in forza dei regolamenti della CEE;

     3) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricolo- zootecnici, della pesca e della caccia;

     4) gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.

     b) Compratori:

     1) i commercianti all'ingrosso;

     2) i commercianti al minuto, singoli od associati;

     3) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

     4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;

     5) le società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi [5].

     I produttori singoli o comunque associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

     L'attività degli operatori interessati alle negoziazioni è disciplinata dal regolamento di mercato. Spetta al Direttore di mercato l'accertamento della loro appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo.

     Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal regolamento di mercato sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'ente gestore provvederà a pubblicizzare, nell'interno del mercato, il prezzo dei prodotti. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati [6].

     I consumatori potranno effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.

     E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri e comunità assistenziali.

     I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori del mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti, di cui all'art. 1, pena la revoca dell'assegnazione.

     I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro cancellazione dagli appositi albi.

     L'Ente gestore può, in caso di comprovata necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato, nonché provvedere alle vendite di tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte di produttori, singoli od associati, che ne facciano richiesta.

 

     Art. 17. Modalità di vendita dei prodotti, vendita all'asta e per conto. [7]

     La vendita dei prodotti alimentari deve garantire il peso netto con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, con le modalità previste dal regolamento di mercato.

     Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita è, in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti stessi.

     Il Direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme vigenti oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

 

     Art. 18. Mercati ittici. [8]

     (omissis).

 

     Art. 19. Provvedimenti disciplinari ed amministrativi.

     Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, indipendentemente da ogni altra azione civile o penale, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

     1) In caso di infrazioni lievi:

     a) diffida scritta ad opera del Direttore o della Commissione di mercato;

     b) sospensione da ogni attività di mercato fino a tre giorni da parte del Direttore con provvedimento definitivo.

     2) In caso di infrazioni gravi:

     a) sospensione da ogni attività di mercato fino a sei mesi ad opera della Commissione di mercato con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;

     b) revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la Commissione di mercato.

     Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 1.000.000 irrogata dal Sindaco competente con le modalità fissate dal regolamento di mercato [9].

     Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative saranno destinate alle finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 4.

 

     Art. 20. Commercio all'ingrosso dei mercati riconosciuti.

     L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento, relativo al mercato all'ingrosso locale ove esista o del mercato del Comune capoluogo di provincia o del Comune più vicino, che non attengano al funzionamento interno.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Comuni, nel cui territorio non esistono mercati all'ingrosso riconosciuti, disciplinano, con apposito regolamento, il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1, tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente legge relative in particolare:

     a) alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario e fitopatologico;

     b) al calendario ed orario per le operazioni mercantili;

     c) alla discarica dei rifiuti e ai servizi igienico-sanitari;

     d) alla commercializzazione dei prodotti, alla confezione dei colli e delle derrate nonché, relativamente ai mercati delle carni, all'assegnazione di carni di bassa macellazione e al sequestro per motivi igienico-sanitari;

     e) alla rilevazione dei prezzi e alla compilazione delle statistiche che dovranno essere trasmesse sistematicamente alla Giunta regionale a cura del Comune competente;

     f) agli strumenti di pesatura;

     g) ai mezzi di trasporto.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, al commercio all'ingrosso fuori dei mercati riconosciuti si applicano le norme, che non attengano al funzionamento interno del mercato, del rispettivo mercato del Comune capoluogo di provincia, compresi il calendario e l'orario per le operazioni mercantili.

     I Comuni possono disporre, in caso di turbativa del normale andamento dei prezzi nei mercati ittici di produzione, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

     Per le violazioni al regolamento di mercato ed alle norme in esso richiamate si applicano le sanzioni previste all'art. 19.

     La sanzione è applicata dal Sindaco competente per territorio, con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti gestori dovranno adottare o modificare il regolamento di mercato in conformità alla presente legge.

     Entro lo stesso termine, dovrà essere data attuazione al disposto, di cui all'art. 4, relativamente alla forma di gestione dei mercati.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati, con proprio provvedimento, può stralciare o modificare le norme regolamentari incompatibili con le finalità della presente legge.

     Fino a quando non verrà formulato il piano regionale dei mercati all'ingrosso, il provvedimento di istituzione e di riconoscimento dei mercati stessi sarà adottato dal Consiglio regionale in conformità alle linee fondamentali per la predisposizione del piano territoriale regionale di coordinamento, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

 

     Art. 22.

     La presente legge si applica al commercio all'ingrosso di cui agli artt. 1 e 20 della presente legge e cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.

 

     Art. 23.

     La spesa per il funzionamento della Commissione regionale per i mercati è fissata, per l'anno 1978, in L. 1.000.000.

     Tale spesa sarà imputata al cap. 192019110 «Spese per il funzionamento di Consigli, di Comitati, Collegi e Commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

     Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

 

     Art. 24.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).

[5] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1984, n. 36 (B.U. n. 35/1984).