§ 3.2.16 - L.R. 24 novembre 2003, n. 37.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 "Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:24/11/2003
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.
Art. 4.  Modifica della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.


§ 3.2.16 - L.R. 24 novembre 2003, n. 37.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 "Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina".

(B.U. 28 novembre 2003, n. 112).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. Incentivazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità nel settore zootecnico.

     1. Al fine di migliorare la qualità dei processi aziendali lungo tutta la filiera zootecnica e fornire ulteriori garanzie ai consumatori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle imprese che producono o trasformano bovini da carne, contributi in conto capitale per l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità.

     2. Sono ammissibili le spese relative all'adeguamento strutturale e dotazionale degli impianti di allevamento, all'acquisizione di dotazioni informatiche e dei relativi programmi applicativi nonché le spese afferenti strumenti di analisi e di laboratorio necessari per la certificazione.

      3. Il contributo è concesso nella misura massima del 55% delle spese sostenute dall'allevamento ed è modulato secondo i livelli massimi di aiuto previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, in relazione all'età del conduttore, alla zona di ubicazione dell'allevamento, alla tipologia delle iniziative da realizzare. Si applicano i volumi massimi di investimento per azienda stabiliti dal Piano di Sviluppo Rurale del Veneto.

     4. Sono altresì ammissibili le spese immateriali relative allo studio, alla progettazione e al supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, nonché quelle relative alle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati e alle tariffe dell'organismo di certificazione accreditato.

     5. Per le spese di cui al comma 4, il contributo è concesso nella misura massima del cinquanta per cento e non può comunque eccedere 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario.

      6. Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo è accordata priorità alle imprese zootecniche aderenti ad organismi che gestiscono sistemi di etichettatura facoltativi delle carni bovine conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.”.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.

     1. All’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

     “01. La Giunta regionale promuove nel settore dei bovini da carne l'adozione del sistema di etichettatura facoltativa di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, quale strumento di identificazione e tracciabilità delle carni e mezzo di comunicazione delle informazioni sul prodotto ai consumatori.”.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.

     1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è sostituito dal seguente:

     “2. La Giunta regionale concede ai produttori titolari di allevamento zootecnico da carne ubicati nel territorio regionale un indennizzo per i danni subiti a causa della crisi di mercato, di entità non superiore alla perdita di reddito subita determinata nella misura massima di euro 160,00 per ogni bovino di età compresa fra 12 e 18 mesi, di euro 240,00 per ogni bovino di età compresa fra 18 e 24 mesi e di euro 290,00 per ogni bovino di età compresa fra 24 e 30 mesi.”.

     2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è sostituito dal seguente:

     “3. L'indennizzo è corrisposto, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 8, lettera d), previa attestazione di macellazione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001, del bovino tenuto in azienda per almeno cinque mesi.”.

 

     Art. 4. Modifica della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13.

     1. Dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 6 bis. Interventi strutturali e dotazionali.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per interventi a carattere strutturale e dotazionale nelle imprese di allevamento di bovino da carne finalizzati all'innovazione tecnologica, all'introduzione di sistemi di allevamento che consentano il risparmio idrico ed energetico, al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli animali, all'adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard qualitativi minimi, alla riduzione delle fonti di inquinamento, nonché al trattamento dei reflui zootecnici ed al loro utilizzo a fini agronomici.

     2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure, dei criteri e dei livelli di aiuto previsti dal Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), approvato con decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000.”.