§ 3.2.3 - Regolamento Regionale 1 luglio 1976, n. 1.
Norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:01/07/1976
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Presentazione dei programmi.
Art. 2.  Procedure di erogazione dei contributi.
Art. 3.  Modalità organizzative.


§ 3.2.3 - Regolamento Regionale 1 luglio 1976, n. 1. [1]

Norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.

(B.U. n. 30 del 5/7/1976).

 

Art. 1. Presentazione dei programmi.

     Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, i consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria o - dove questi non sono stati costituiti - le Associazioni provinciali degli allevatori devono presentare alla Giunta regionale, tramite gli Uffici dei Veterinari provinciali, i programmi che intendono attuare, specificando separatamente il contributo che viene richiesto per l'acquisto delle attrezzature e quello per l'attuazione dei piani di profilassi.

     Il piano esecutivo deve specificare le modalità tecniche che verranno seguite per l'esecuzione pratica del piano di profilassi.

     I predetti programmi devono essere formulati nei termini di cui all'art. 2 della citata legge regionale.

 

     Art. 2. Procedure di erogazione dei contributi.

     La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari per l'agricoltura e la sanità, nonché la Commissione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, determina, per ciascun piano approvato, l'importo che verrà erogato per l'acquisto delle attrezzature e per l'esecuzione del piano tecnico.

     Tenuto conto delle esigenze degli Enti promotori, la Giunta regionale concederà, entro sessanta giorni dalla presentazione, l'intero ammontare del contributo previsto per l'acquisto di attrezzature, previa presentazione di copia conforme delle fatture munite del visto del Veterinario provinciale il quale dovrà attestare la effettiva disponibilità delle attrezzature stesse.

     La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione attestante che per il medesimo acquisto non sono stati concessi nè richiesti contributi ad altri Enti o ,in caso contrario, l'ammontare del contributo richiesto od ottenuto.

     La Giunta regionale potrà concedere anticipazioni, sull'ammontare del contributo ammesso, nella misura relativa allo stato di avanzamento del piano esecutivo di profilassi, previo parere favorevole della Commissione provinciale prevista al citato articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.

     In tal caso l'Ente interessato, tramite l'Ufficio del Veterinario Provinciale, dovrà presentare apposita richiesta corredata da un prospetto dettagliato delle attività svolte e delle spese sostenute.

     Il Veterinario Provinciale provvederà ad apporre il visto sulla richiesta di cui sopra in base agli atti di ufficio.

 

     Art. 3. Modalità organizzative.

     Gli allevatori potranno dare la loro adesione tramite coloro che conferiscono il latte a caseifici sociali, latterie sociali, grossi allevamenti che dispongono di un caseificio aziendale e organismi analoghi.

     I caseifici, i cui soci parteciperanno al piano di lotta, saranno scelti tenendo presentile varie situazioni produttive e sanitarie inerenti alla pianura, alla collina e alla montagna; essi pertanto dovranno risultare equamente distribuiti fra i vari comprensori di ciascuna Provincia, in relazione alla densità zootecnica.

     Le direttive tecniche e metodologiche per la profilassi delle mastiti sono determinate nell'allegato al presente regolamento, del quale fa parte integrante.

 

 

Allegato di cui all'art. 3 del regolamento concernente le norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.

 

Prelevamento di campioni ed esami di laboratorio

 

     Il prelevamento dei campioni di latte sarà organizzato in modo da garantire il sollecito inizio dei medesimi ai laboratori.

     I campioni di latte saranno prelevati dal bidone di ciascuna azienda una volta al mese.

     Dopo un accurato mescolamento del latte contenuto del bidone, eseguito con apposito attrezzo, si procederà al prelevamento in quantità di 10 cm. cubi, possibilmente in provetta a perdere.

     I campioni di latte prelevati per l'esame citologico saranno miscelati con 0,2 ml. di una soluzione composta nel modo seguenti:

     - formalina pura del commercio 10 ml;

     - eosina idrosolubile 0,02 gr.;

     - H²O distillata a 100 ml.

     Il campione miscelato con la predetta soluzione conservante deve essere tenuto in ambiente fresco, non necessariamente in frigorifero, e deve essere recapitato al laboratorio unitamente al Mod. 2 in orari concordati con il laboratorio di destinazione.

     Le organizzazioni concorderanno con il laboratorio il calendario dei prelievi per consentire un sollecito esame dei campioni.

     Per quanto concerne la frequenza dei conteggi cellulari, l'esame del latte proveniente dalle singole aziende zootecniche deve essere effettuato una volta al mese.

     L'esito degli esami sarà comunicato al caseificio al Veterinario Provinciale.

     I reperti positivi sanno inoltre comunicati anche al veterinario Comunale.

     I risultati devono essere corredati con brevi note duplicative ed interpretative, nonché con altre notizie relative agli altri esami di laboratorio eventualmente effettuati.

     Se la media geometrica dei risultati ottenuti negli ultimi sei mesi è superiore a 500.000 cellule per millimetro, l'allevamento interessato si deve considerare sospetto e, di conseguenza, occorre procedere al prelievo e alla spedizione al laboratorio di campioni di latte separati per ogni quarto mammario delle bovine in lattazione.

     Per soddisfare alle esigenze poste da particolari produzioni casearie, così come per adeguare il sistema di controllo ai valori cellulari propri di determinate razze bovine, potranno essere adottati criteri dì valutazione del conteggio cellulare più restrittivi rispetto a quelli suindicati.

     Nel caso in cui il conteggio cellulare effettuato sul latte di massa ponga in evidenza un'alta percentuale di allevamenti sospetti nel territorio interessato dall'azione profilattica, si potrà differire il prelievo e l'esame del latte dei singoli quarti mammari, per evitare un impegno operativo troppo elevato sia a livello delle aziende zootecniche sia presso i laboratori.

     In questi casi i devono adottare in un primo tempo interventi che, pur escludendo il ricorso a sistematici esami di laboratorio, possano quanto meno garantire una apprezzabile riduzione della incidenza delle mastiti (razionalizzazione, ove risulti necessaria, dei ricoveri, dell'allevamento, dell'alimentazione e della mungitura; disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura meccanica, manutenzione periodica delle macchine mungitrici; trattamento antibiotico delle mammelle in asciutta; idonea terapia delle mastiti cliniche; eliminazione delle bovine reiteratamente curate senza successo, ecc.).

     Nella esecuzione della profilassi e terapia antibiotica, solo nei territori in cui l'incidenza della mastite da Stretecoco agactiae è assai elevata si dovrà effettuare il trattamento antibiotico durante l'asciutta su tutte le bovine di tutti gli allevamenti.

     Se non ricorrono tali circostanze, il trattamento in questione appare raccomandabile nei soli allevamenti in cui si verificano con frequenza casi di mastite.

     Per evitare che, all'inizio della lattazione, siano presenti residui di antibiotici nel latte, è necessario:

     1) mettere in asciutta le bovine almeno 60 giorni prima del parto;

     2) effettuare un solo trattamento con prodotti ad azione convenientemente prolungata, all'inizio della asciutta.

     Il trattamento antibiotico durante la lattazione si deve ritenere indispensabile solo nei casi di mastite clinicamente manifesta.

     Ove si tratti di mastite sub-clinica, invece, si potrà ricorrere a tale trattamento unicamente in presenza di agenti batterici responsabili di forme morbose ed alta contagiosità, oppure quando, a giudizio del Veterinario, considerazioni di carattere sanitario ed economico consiglino l'intervento.

     E' opportuno procedere alla eliminazione degli animali che sulla base di tali esami e dei rilievi clinici, dovessero risultare incurabili.

     Per quanto concerne la destinazione del latte, si seguirà una linea di condotta ispirata ai criteri di seguito indicati.

     Considerato che uno degli obiettivi fondamentali cui tende la profilassi delle mastiti è il progressivo miglioramento della qualità igienica del latte destinato, direttamente o previa trasformazione, al consumo alimentare umano, appare ovvio che tale obiettivo debba essere raggiunto con la necessaria gradualità, evitando in ogni caso di porre limitazioni ingiustificate alla utilizzazione del latte e tenuto conto al riguardo anche dell'orientamento seguito dagli altri Paesi e dalla C.E.E.

     A tale proposito mentre è chiaro che deve essere escluso dal consumo umano diretto e dalla produzione di derrate destinate alla alimentazione umana il latte proveniente da vacche con mastite clinica o con latte visibilmente alterato, converrà invece adottare una linea di condotta sostanzialmente diversa nei casi in cui mancano sintomi di mastite e alterazioni del latte macroscopicamente rilevabili, mentre gli esami di laboratorio consentono di evidenziare un contenuto cellulare che supera i valori normali, nonché la presenza di germi che possono concorrere alla insorgenza della mastite.

     Tali casi, infatti, sono l'espressione di lievi processi irritativi dei dotti galattofori e delle cisterne della mammella, per cui regrediscono non di rado spontaneamente anche a breve distanza di tempo dalla loro insorgenza.

     Per quanto concerne gli aspetti giuridici del problema in argomento, secondo quanto afferma anche il Ministero della Sanità, si deve ritenere che l'ammissione al consumo diretto del latte nei casi in questione non debba considerarsi vietata ai sensi dell'art. 9 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994.

     In ogni caso, per essere riconosciuto idoneo alla alimentazione umana, il latte deve rispondere ai requisti prescritti dall'art. 23 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994, e non presentare alterazioni dei caratteri organolettici e deve essere esclusa la presenza dei germi patogeni o di loro tossine.

     Il giudizio sulla commestibilità del latte sarà ovviamente diverso nei casi in cui venga effettuato il trattamento antibiotico durante la lattazione.

 

Mastiti acute

 

     Pur adottando il principio di dare agli interventi una impronta di natura preventiva anziché terapeutica, non si deve escludere ovviamente la necessità inderogabile di sottoporre a trattamento terapeutico immediato gli animali affetti da forme cliniche di mastite. Per dare, però, al Veterinario la possibilità di intervenire con presidi terapeutici più efficaci, e opportuno conoscere, per ciascun allevamento, la natura degli agenti eziologici che più frequentemente sono alla base delle mastiti acute.

     Procedendo al sistematico prelievo di campioni di latte, anche per quarto, da bovine affette da mastiti acute, si avrà la possibilità di determinare, con ovvi vantaggi, non solo l'agente microbico dominante, ma anche la rispettiva sensibilità agli antibiotici.

     L'acquisizione di questi dati per ciascuna azienda faciliterà l'opera del veterinario, che potrà impostare il piano terapeutico sulla base dei dati batteriologici e di altri esami praticati in precedenza.

 

 

Servizio di assistenza tecnica

 

     A) Servizio di consulenza esterna per le aziende.

     E' questo un servizio di grande importanza che sarà affidato ad un veterinario il quale eserciti la funzione di Ispettore di allevamento con i seguenti compiti:

     1) mantenere contatti tra allevatori, caseifici e laboratori;

     2) provvedere alla divulgazione degli interventi profilattici;

     3) controllare la attuazione dei metodi di lotta e delle varie norme di comportamento che vengono suggerite agli allevatori;

     4) vigilare sul prelevamento dei campioni;

     5) prelevare i campioni di latte in condizione di sterilità per esami batteriologici, ecc.;

     6) rilevare le caratteristiche di un numero significativo di aziende con e senza problemi di mastite secondo lo schema del Mod. n. 7.

     B) Servizio di controllo per le macchine mungitrici

     Sull'importanza delle macchine mungitrici nel modo di manifestarsi e diffondersi dalle mastiti sub-cliniche ormai esiste un riconoscimento unanime.

     E' noto infatti che la sollecita correzione di difetti di funzionamento delle macchine mungitrici determina spesso un immediato e notevole miglioramento della qualità del latte.

     Il servizio di controllo delle macchine mungitrici deve funzionare in posizione di totale indipendenza ed equidistanza fra l'allevatore ed il fabbricante.

     Il controllore delle macchine dovrà intervenire tutte le volte che un allevamento presenta «problemi di mastite» al fine di rilevare lo stato di manutenzione e di efficienza della macchina. Tale controllo dovrà essere effettuato da persona esperta anche; di mungitura manuale.

     Dopo ogni controllo, il tecnico rilascierà all'allevatore una apposita relazione (Mod. 8) con la specificazione dei difetti riscontrati, dei pezzi da sostituire e delle riparazioni necessarie.

     L'allevatore, a proprie spese, dovrà provvedere entro breve tempo a fare eseguire la riparazione della macchina o quant'altro necessario, dopo di che ne darà comunicazione al centro, che disporrà il controllo di verifica da parte del tecnico.

     Il servizio di controllo delle macchine potrà essere predisposto anche utilizzando il personale che già opera in questo settore, previ accordi con gli Enti dai quali dipende fermo restando il principio della gratuità del servizio.

     La specializzazione del personale che dovrà svolgere le funzioni di controllo delle macchine verrà conseguita presso un Istituto Universitario di meccanica agraria.

     E' appena il caso di ricordare che nel piano finanziario dei programmi dovranno essere inserite anche le voci per le spese di specializzazione e per l'acquisto delle attrezzature elettroniche per il controllo delle macchine per mungere.

 

Interventi in allevamento

 

     Le stalle che presentano e problemi di mastite in base ai risultati delle prove citologiche effettuate durante sei o tre mesi, saranno visitate dall'Ispettore di allevamento e dal Veterinario aziendale allo scopo di:

     a) controllare la tecnica di mungitura e predisporre un eventuale ricontrollo delle macchine;

     b) controllare se dopo ogni mungitura vengono sistematicamente disinfettati i capezzoli, preferibilmente con iodofori;

     c) accertare il numero delle mastiti cliniche che si sono verificate nell'allevamento e individuare le vacche che hanno presentato più volte forme di mastiti acute;

     d) prelevare, se necessario, campioni sterili per esami batteriologici, antibiogrammi, ecc.;

     e) visitare lo stato sanitario delle mammelle e dei capezzoli, accertando la mungibilità degli animali;

     f) rilevare dati sulla alimentazione e sull'ambiente generale;

     g) effettuare eventuali prove di stalla.

 

Trattamenti con antibiotici

 

     1) Interventi durante la produzione.

     Il principio fondamentale del piano di intervento deve essere quello di limitare al massimo l'uso di antibiotici su animali in lattazione, eccettuati, ovviamente, gli animali che presentino mastiti acute.

     In via prudenziale non si ritiene opportuno schematizzare un modello rigido per la disciplina d'impiego di antibiotici in allevamenti con «problemi di mastite».

     L'esperienza di ricercatori di paesi dove la lotta contro la mastite viene da praticata da molti anni, dimostra, ad esempio, che non è necessario intervenire con antibiotici in fase di lattazione, quando l'infezione subclinica presente nella stalla è dovuta a stafilococco per la minor diffusibilità di questa forma, rispetto alla mastite da streptococco.

     Questi dati dovranno essere sottoposti a riscontro mediante i dati che verranno acquisiti dall'esperienza che scaturirà dai piani di lavoro, per cui l'intervento con antibiotici negli allevamenti in lattazione dovrà decidersi azienda per azienda, tenendo conto dei risultati citometrici e batteriologici, nonché della gravità e diffusione della malattia e della rilevanza economica dell'infezione sulla produzione, ecc.

     Caso per caso, si deciderà se intervenire con antibiotici, specificando con quale antibiotico, in quale soluzione, in che dose, e soprattutto su quanti e quali animali.

     2) Intervento in asciutta.

     Il trattamento in asciutta si impone per tutti gli animali presenti in allevamenti con problemi di mastite

     Molto verosimilmente le medie geometriche dei dati citologici saranno elevate per la quasi totalità degli allevamenti sotto controllo ed in questo caso si renderà necessario estendere il trattamento in asciutta a tutte le aziende che partecipano al piano.

     La somministrazione dell'antibiotico deve essere effettuata da un Veterinario una sola volta all'inizio dell'asciutta e sarà sempre preceduta dalla disinfezione della punta del capezzolo con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool, onde evitare la insorgenza di mastiti micotiche.

 

Analisi dei dati di esperienza

 

     Il carattere sperimentale dei primi programmi di intervento nel settore delle mastiti bovine richiede un intenso scambio di informazioni sulle prime esperienze che verranno fatte nelle diverse province.

     Per tale scopo la Regione provvederà dopo i primi tre o quattro mesi di attività a promuovere appositi incontri tra i responsabili dei laboratori e del servizio esterno e rappresentanze di allevatori, per discutere i dati ottenuti, allo scopo di perfezionare e adeguare i successivi interventi in base alla situazione di fronte alla quale ci si verrà a trovare.

 

Istruzione degli allevatori per la prevenzione permanente

 

     L'allevatore deve dare la piena adesione al piano di lotta, senza di che ogni sforzo risulterebbe vano.

     L'allevatore e le maestranze rappresentano il momento più importante per la buona riuscita dell'iniziativa. Infatti gli accertamenti diagnostici servono a svelare e ad estinguere eventuali focolai di infezione (inapparente), ma quello che interessa ancora di più e evitare l'insorgenza della malattia, ciò si realizza non solo con la correzione degli squilibri e con il miglioramento delle condizioni igieniche dell'ambiente, ma anche con l'igiene della mungitura, che richiede accurato lavaggio e successiva asciugatura della mammella prima di ogni mungitura, nonché con la sistematica disinfezione dei capezzoli dopo il completamento della mungitura stessa.

     Questo implica, a maggior ragione, la pulizia e la disinfezione delle mani e degli avambracci del mungitore, specialmente quando la raccolta del latte si effettua senza macchina.

     Non minor importanza riveste poi il trattamento, all'inizio della sciutta, di tutte le vacche sottoposte a controllo negli allevamenti con problemi di mastite.

     Poiché gli Uffici Provinciali dei Veterinari non potranno da soli far fronte a tutti gli incontri che verranno organizzati, si raccomanda di concordare gli interventi dei relatori in modo da illustrare con chiarezza e sincerità, nonché con semplicità i punti essenziali del piano di profilassi e le principali norme di comportamento che devono essere rispettate e attuate dagli allevatori.

     Si dovrà fare leva soprattutto sui presidenti dei caseifici e delle altre organizzazioni, in maniera da renderli soggetti attivi del programma.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.