§ 3.1.42 - Legge regionale 9 novembre 1993, n. 49.
Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27"Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:09/11/1993
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.42 - Legge regionale 9 novembre 1993, n. 49.[1]

Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27"Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola ed agroalimentare".

(B.U. 9-11-1993, n. 95).

 

     Art. 1. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27.

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 si applicano all'entrata in vigore della presente legge anche alle provvidenze che non siano ancora state formalmente concesse ai beneficiari.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettere c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 come sostituito dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa aggiuntiva di lire 22.000 milioni, così ripartita:

- lire 4.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera c);

- lire 2.000 milioni per gli interventi di cui alla lettera d);

- lire 15.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera e).

     2. Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 84000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993.

     3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono disposte le seguenti variazioni in aumento:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.