§ 3.1.37 - Regolamento Regionale 16 agosto 1991, n. 2.
Regolamento per la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:16/08/1991
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Prodotti biologici.
Art. 3.  Tecniche agronomiche nelle aziende agricole biologiche.
Art. 4.  Tecniche agronomiche nelle aziende agricole in conversione biologica.
Art. 5.  Trasformazione, conservazione, confezionamento dei prodotti biologici.
Art. 6.  Aggiornamento delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti biologici.
Art. 7.  Associazioni di produttori biologici.
Art. 8.  Riconoscimento delle aziende agricole biologiche, in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica.
Art. 9.  Albo delle aziende agricole biologiche, in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica.
Art. 10.  Controlli.
Art. 11.  Obblighi e sanzioni.


§ 3.1.37 - Regolamento Regionale 16 agosto 1991, n. 2. [1]

Regolamento per la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto.

(B.U. n. 74 del 20 agosto 1991).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con il presente provvedimento la Regione del Veneto stabilisce norme regolamentari relative ai criteri e alle condizioni per l'applicazione della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, «Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica», secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2 della legge medesima.

 

     Art. 2. Prodotti biologici.

     1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, la denominazione «prodotto biologico» può essere attribuita a tutti i prodotti agricoli freschi destinati al consumo alimentare umano quali: ortaggi, cereali e oleoproteaginose, frutta, carni, latte, uova, pesce di allevamento, miele, pappa reale, chiocciole allevate e funghi coltivati.

     2. La stessa denominazione può essere concessa anche a tutti i prodotti trasformati quali: derivati dai cereali e da oleoproteaginose (farina, pane biscotti, ecc.), derivati del latte (formaggi, yogurth, panna, ecc.) e dalla carne (affumicati, insaccati, ecc.), marmellate e confetture di frutta fresca senza coloranti, conservanti o altri additivi - anche se consentiti dalla legge - eccetto quelli previsti dal presente regolamento, frutta sciroppata, frutta secca, legumi secchi, sciroppi di frutta, succhi di frutta, gelatine di frutta, succhi di verdura, aceti e grappe, vino da tavola, vini D.O.C., D.O.C.G. e vini speciali (spumanti, vin santo, ecc.), olio extra vergine di oliva ed altri oli estratti mediante spremitura, piante aromatiche e medicinali (essiccate e distillate) e loro estratti, polline di api essiccato, propoli pura ed estratti alcolici di propoli.

     3. Dette produzioni devono essere realizzate nel rispetto delle tecniche di cui al presente regolamento.

 

     Art. 3. Tecniche agronomiche nelle aziende agricole biologiche.

     1. Nelle aziende agricole biologiche le pratiche agricole devono essere finalizzate alla protezione e al rispetto del suolo e del suo assetto naturale, in particolare il suolo deve essere protetto da smottamenti ed erosioni, ristagni con adeguate sistemazioni idraulico- agrarie ed interventi per lo sgrondo dell'acqua riducendo gli sbancamenti allo stretto necessario.

 

A) Irrigazione.

     Le tecniche colturali adottate nelle aziende biologiche devono essere finalizzate alla migliore utilizzazione delle risorse idriche naturali con oculato ricorso alla sola irrigazione di soccorso; l'intervento irriguo deve essere effettuato avendo cura di evitare conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture.

     La qualità dell'acqua impiegata deve essere conforme alle normative vigenti; per le reti di distribuzione aziendali devono essere utilizzati materiali tali da non provocare problemi ambientali per il loro smaltimento.

 

B) Pacciamatura.

     Tale pratica è consentita solamente mediante l'impiego di materiali naturali (paglia, ecc.) e pertanto è vietato l'uso di materiali sintetici (film plastici, ecc.).

 

C) Avvicendamento.

     Sono ammesse tutte le rotazioni e gli avvicendamenti con esclusione della monosuccessione e delle rotazioni biennali che non prevedono l'inserimento di leguminose.

 

D) Diserbo, disinfestazione e disinfezione del terreno.

     E' vietato l'uso di prodotti erbicidi di sintesi e pertanto il controllo delle malerbe deve essere operato per mezzo di idonee tecniche agronomiche (rotazioni, pacciamature, lavorazioni varie, inerbimento controllato, termodiserbo, pirodiserbo, ecc.) o con il metodo biodinamico (ceneri).

     La disinfezione e disinfestazione del terreno sono vietate.

 

E) Lavorazioni del terreno.

     Le lavorazioni devono essere effettuate con macchine ed attrezzi che non producano costipamenti, suola di lavorazione e destrutturazione del terreno; i rivoltamenti ordinari del terreno (aratura) dovranno interessare esclusivamente lo strato attivo.

 

F) Concimazioni.

1) Fertilizzanti organici.

     Le pratiche colturali devono essere finalizzate ad una corretta gestione della sostanza organica del terreno, con particolare riferimento al mantenimento e/o incremento del contenuto di sostanze umiche.

     Come specificato nell'allegato A alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, è consentito l'impiego di concimi organici quali letame ed altre deiezioni animali solide e liquide compostate e maturate degradabili al 100%, prive di sostanze ed elementi estranei.

     In particolare, i liquami possono essere impiegati, previo trattamento aerobico, in modo appropriato ed oculato. E' ammesso l'uso di prodotti organici commerciali per i quali sia riconosciuta l'assenza di residui tossici (antibiotici, metalli pesanti, ecc.). I residui colturali possono essere compostati in superficie.

2) Fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi.

     E' ammesso l'impiego di sostanze minerali da utilizzare nel compostaggio, mescolate alla lettiera ed eventualmente sul terreno in relazione ai risultati dell'analisi chimica dello stesso ed ai rilievi effettuati in azienda evidenzianti anomalie (flora, raccolti, ecc.).

     E' parimenti ammesso l'impiego di ammendanti calcarei e magnesiaci naturali, bentoniti e terre argillose, rocce naturali polverizzate, fosfati di origine naturale, alghe marine e gusci di molluschi.

     I residui di lavorazione del legname non trattato di provenienza locale possono venire impiegati come acidificanti.

 

G) Materiali di propagazione.

     Le colture e le varietà devono essere scelte in relazione ai fattori ambientali e pedologici; in particolare sarà data preferenza a varietà geneticamente resistenti a malattie e fisiopatie, favorendo l'impiego di materiale proveniente da coltivazioni biologiche.

 

H) Trattamenti e cure fitosanitarie.

     Nella lotta alle avversità delle colture sono da preferirsi metodi di difesa indiretta preventiva quali ad esempio la difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimento, irrigazione ridotta, tecniche di potatura opportune ecc.) la difesa genetica (impiego di specie e cultivar resistenti); il controllo biologico naturale (assicurare condizioni ambientali favorevoli ai limitatori naturali).

     Gli interventi diretti possono essere attuati con i seguenti     prodo tti e sistemi:

     - essenze aromatiche, macerati e decotti vegetali;

     - piretri, rotenone, legno quassio e relativi preparati commerciali;

     - preparati omeopatici e propoli;

     - prodotti minerali naturali (bentonite, farina di roccia, polveri di diatomee, zolfo, farina di alghe, polisolfuro di calcio;

     - silicato di sodio;

     - prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame, poltiglia bordolese);

     - saponi naturali;

     - bioinsetticidi (Bacillus thuringensis);

     - feromoni per lotta confusionale, monitoraggio, catture di massa;

     - trappole cromotropiche per il ciliegio, olivo e aleurodidi;

     - trappole luminose;

     - trappole alimentari;

     - lotta biologica;

     - bagnanti (saponi naturali, ceneri di legna).

     Sono, peraltro, vietati i fitofarmaci di sintesi puri e miscelati con i prodotti ammessi sopraelencati.

 

I) Colture protette.

     Come previsto dall'allegato A alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, sono consentite le coltivazioni in serra fredda purchè il tempo di copertura sia inferiore al 50% del ciclo vegetativo.

     La copertura delle serre deve essere realizzata a strato singolo ed in vetro o altro materiale con esclusione del PVC.

 

L) Allevamenti zootecnici.

     Gli allevamenti zootecnici stanziali devono aver luogo in ambienti idonei, spaziosi e aerati; in particolare gli animali devono potersi muovere liberamente anche se all'interno di box; per l'avicoltura è proibito l'allevamento in gabbie, consentito solo per i conigli ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali aventi le caratteristiche sopra indicate.

     Saranno favoriti gli allevamenti che utilizzano pascoli o alpeggi stagionali anche di natura integrativa.

     Poichè l'allevamento del bestiame deve essere rapportato alle caratteristiche dimensionali e produttive dell'azienda, il numero dei capi deve essere proporzionale alla superficie destinata a pascolo e foraggere e pertanto l'alimentazione deve basarsi ordinariamente su foraggi, insilati, mangimi preparati con prodotti di origine aziendale, mediante tecniche biologiche.

     In ogni caso il carico di bestiame non dovrà superare di norma le 3 UBA per ettaro.

     E' vietata l'aggiunta, ai foraggi e mangimi, di antibiotici, sulfamidici, ormoni ed altri prodotti farmaceutici e industriali di sintesi. E' invece consentito l'uso di integratori costituiti da lieviti, calce di alghe, misture di verdure, misture minerali.

     Il ricorso all'utilizzo di alimenti extraziendali può essere ammesso in quanto rappresenti un'integrazione ai prodotti della medesima ed a condizione che il foraggio acquistato provenga da coltivazioni biologiche.

     L'allattamento deve essere effettuato esclusivamente con latte naturale.

 

     Art. 4. Tecniche agronomiche nelle aziende agricole in conversione biologica.

     1. La conversione è il periodo di passaggio dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica.

     2. Detto periodo permette un graduale recupero degli equilibri ambientali salvaguardando la redditività dell'azienda e, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, la sua durata è fissata in tre anni consecutivi.

     3. La conversione può essere riferita ai singoli appezzamenti ed alle relative produzioni all'interno di un corpo nettamente separato di una azienda e dovrà essere in ogni caso inserita in un piano pluriennale che prenda in esame l'intera superficie del corpo o dell'intera azienda, se costituita da un unico corpo. Un corpo si considera separato quando è diviso da fasce improduttive della larghezza minima di 3 metri ed eventualmente contornate da siepi.

     4. Nella fase di conversione possono essere ammesse sementi trattate. In tale fase sono ammesse anche le tecniche ed i prodotti di seguito riportati:

     - per la pacciamatura, preferibilmente praticata con materiali di origine naturale, è permesso l'impiego di film di polietilene a condizioni che siano oggetto di riutilizzo e/o destinati alla rifusione;

     - gli avvicendamenti di formulazione convenientemente variata devono includere le leguminose;

     - per la disinfezione e disinfestazione del terreno possono essere impiegati metodi naturali (vapori d'acqua e calce spenta) o solarizzazione mediante foglio di polietilene che deve essere riutilizzato e/o destinato alla rifusione;

     - per i trattamenti fertilizzanti, ammendanti e correttivi, sono ammessi i seguenti prodotti:

     - solfato potassico;

     - solfato magnesiaco;

     - solfato di calcio;

     - perfosfato minerale;

     - scorie Thomas;

     - solfato ferroso;

     - per le cure fitosanitarie sono ammessi i seguenti prodotti:

     - polisolfuro di bario;

     - olio bianco (in assenza di frutti pendenti);

     - altri bagnanti oltre ai saponi naturali ed alla cenere di legna.

 

     Art. 5. Trasformazione, conservazione, confezionamento dei prodotti biologici.

     1. Nella trasformazione e conservazione delle produzioni agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche:

     - conservazione sottovetro o materiale avente le stesse funzioni, di provata sicurezza;

     - camera chiusa naturale;

     - pastorizzazione;

     - cottura;

     - refrigerazione;

     - congelamento;

     - surgelazione;

     - fermentazione;

     - essicazione;

     - macinazione;

     - estrazione con metodi fisici non distruttivi;

     - caseificazione;

     - coagulazione;

     - salatura;

     - affumicatura;

     - distillazione;

     - macerazione e percolazione;

     - metodo ipobarico;

     2. E' altresì ammesso l'impiego delle seguenti sostanze:

     - zucchero d'uva;

     - lieviti selezionati per enologia;

     - conservanti (antiossidanti, acidificanti e antimicrobici) solo se di comprovata origine naturale nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

     - sale marino;

     - lieviti naturali per prodotti di biscotteria;

     - fermenti lattici;

     - caglio;

     - agar-agar.

     3. E' proibito fare uso di irradiazioni e trattamenti con sostanze antigermoglianti.

     4. Sulle etichette, unitamente alla dicitura «Prodotto biologico» deve essere indicata la legge riferimento (Regione Veneto - legge regionale 6 aprile 1990, n. 24); devono inoltre essere riportate le indicazioni relative alla denominazione ed alle caratteristiche della ditta produttrice.

     5. Per i prodotti ottenuti mediante l'applicazione delle tecniche ammesse nella fase di conversione devono venire impiegate etichette riportanti la dicitura «Prodotto di coltivazione in conversione biologica - Regione Veneto - legge regionale 6 aprile 1990, n. 24».

     6. In ogni caso sulle etichette di vendita dei prodotti trasformati dovranno essere dettagliatamente menzionate le tecniche e le sostanze usate nella trasformazione e conservazione, la data o il periodo di produzione, la data di confezionamento e di scadenza del prodotto.

     7. Le aziende di trasformazione biologica devono inoltre indicare la provenienza del prodotto di base.

     8. Vino, olio, miele, conserve, dovranno essere confezionati esclusivamente in vetro, con tappi di sughero, con capsule metalliche e sottocapsula che non sia a diretto contatto con il prodotto: frutta e verdura fresche non dovranno essere confezionate in contenitori di materiali plastici; per gli altri prodotti preferire vetro, legno, tessuti vegetali, carte, cartoni per alimenti non sbiancati e non trattati con sostanze plastificate od altri prodotti sintetici.

     9. Sono proibiti i contenitori di qualunque tipo di materiale plastico e di metallo, anche se per alimenti.

 

     Art. 6. Aggiornamento delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti biologici.

     1. La Giunta regionale, sentite le Associazioni dei produttori biologici riconosciute, propone al Consiglio eventuali modifiche al presente regolamento.

 

     Art. 7. Associazioni di produttori biologici.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, riconosce le associazioni dei produttori biologici che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti del consiglio delle Comunità europee n. 1360/1978, n. 1760/1987 e n. 220/1991 e dagli articoli 2 e 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     2. Per ottenere il riconoscimento, le associazioni devono presentare al Presidente della Giunta regionale una domanda corredata dai seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatto ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1360/1978 e degli articoli 2 e 5 della legge n. 674/1978, nonchè della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24;

     b) elenco aggiornato degli associati, in estratto autentico del libro sociale;

     c) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante il fatturato.

     3. Il riconoscimento è concesso entro novanta giorni dalla presentazione delle domande e della relativa documentazione ed è revocato qualora vengano compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia o vengano a mancare i requisiti per i quali è stato concesso. Eventuali variazioni ai disciplinari di produzione vanno approvati dal Presidente della Giunta regionale.

     4. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici, redatti in conformità alla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57, devono prevedere gli elementi essenziali di cui al comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24.

     5. Le schede di adesione all'associazione compilate dai produttori, oltre agli elementi previsti dalla citata legge regionale n. 57/1981, devono riportare in forma esplicita:

     a) l'impegno di attenersi ai disciplinari di produzione, di conservazione e trasformazione dei prodotti previsti dallo statuto;

     b) l'impegno di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative al rispetto del precedente punto a);

     c) l'impegno a sottostare ai controlli previsti dalla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24;

     d) l'impegno a tenere un registro di carico e scarico da far vidimare, annualmente, all'associazione.

     6. Le aziende aderenti hanno inoltre l'obbligo di comunicare annualmente all'associazione il programma parcellare di coltivazione.

     7. Le associazioni dei produttori biologici provvedono alla stampa ed alla distribuzione delle etichette per il confezionamento dei prodotti biologici ottenuti dalle aziende aderenti.

     8. Ai fini della stampa delle etichette, le aziende aderenti alle singole associazioni sono tenute a comunicare all'associazione stessa, all'inizio di ogni campagna produttiva, il numero, per ciascuna tipologia, di etichette di cui chiedono la fornitura. Le associazioni dei produttori biologici controllano la rispondenza fra il numero, e la tipologia delle etichette richieste e le presumibili quantità commercializzabili ottenibili dalle aziende sulla base dei programmi parcellari di coltivazione.

     9. Le associazioni dei produttori biologici tengono un registro di carico e scarico delle etichette stampate e cedute, suddiviso per singole aziende aderenti e per prodotto.

     10. Le associazioni dei produttori possono chiedere alle aziende il rimborso delle spese di stampa delle etichette eventualmente con l'aggiunta di un importo, stabilito dall'assemblea dei soci, che tenga conto delle spese generali e di controllo. Le aziende aderenti tengono il registro di carico e scarico delle etichette.

     11. Le aziende non associate provvedono direttamente alla stampa delle etichette; esse sono tenute, comunque, a chiedere all'associazione competente la sovrastampa contenente il marchio dell'associazione stessa con numerazione progressiva.

     L'associazione inserisce, nel proprio registro di carico e scarico delle etichette, gli estremi delle etichette sovrastampate.

     Le aziende sono tenute a rimborsare all'associazione l'importo relativo alla sovrastampa ed alla quota parte delle spese generali e di controllo.

 

     Art. 8. Riconoscimento delle aziende agricole biologiche, in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica.

     1. Le aziende non aderenti ad associazioni dei produttori biologici per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 5, par. 3, della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, devono presentare domanda all'Ispettorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.

     2. La domanda, la cui istruttoria è demandata agli Ispettorati medesimi, e che sarà accompagnata dalla scheda per l'iscrizione all'anagrafe delle ditte, dovrà contenere:

     a) le generalità del richiedente e il titolo in base al quale gestisce l'azienda agricola;

     b) l'estensione dei terreni coltivati con l'individuazione catastale e la descrizione dell'impianto zootecnico con l'indicazione del tipo e numero di capi allevati, la descrizione degli impianti di lavorazione, trasformazione o conservazione e la loro ubicazione;

     c) l'indicazione delle colture praticate nelle tre annate agrarie precedenti;

     d) l'indicazione delle colture o degli allevamenti biologici che il richiedente intende praticare, della superficie e delle particelle catastali da destinare all'attuazione del programma produttivo con tecniche biologiche, della quantità di vegetali o di capi di bestiame che si prevede di ottenere;

     e) la dichiarazione con la quale si assume l'obbligo di attenersi ai disciplinari di coltivazione, di allevamento e di lavorazione posti dal presente regolamento;

     f) l'indicazione delle macchine e attrezzature agricole impiegate o da impiegarsi;

     g) la descrizione delle attrezzature e l'indicazione dettagliata dei metodi e delle tecniche che intendono impiegare le aziende di lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti alimentari;

     h) l'indicazione dell'associazione al cui controllo l'azienda è sottoposta;

     i) la dichiarazione d'impegno a sottostare ai controlli esercitati ai sensi della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, e di garantire libero accesso al fondo, anche senza preavviso, agli organi preposti al controllo;

     l) la dichiarazione d'impegno alla tenuta del registro di carico e scarico regolarmente vidimato, dall'associazione dei produttori al cui controllo l'azienda è sottoposta con frequenza annuale;

     m) l'impegno a presentare annualmente, all'associazione al cui controllo l'azienda è sottoposta, un programma di coltivazione parcellare;

     n) l'impegno a tenere un registro di carico e scarico delle etichette.

     3. Entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, gli Ispettorati regionali per l'agricoltura, avvalendosi anche della collaborazione dell'Osservatorio per le malattie delle piante, provvedono ad istruire le domande di iscrizione all'albo regionale e allo scopo effettuano sopralluoghi, indagini, prelievi di piante e terreno, acquisendo ove necessario analisi di laboratorio, verificando la praticabilità di attuazione delle tecniche biologiche e la loro rispondenza alle norme stabilite dal presente provvedimento nonchè la vicinanza a fonti di inquinamento ambientale di consistente incidenza.

     4. Entro 30 giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui sopra, in caso di esito positivo, il Dirigente Coordinatore dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura competente per territorio dispone, con proprio provvedimento, il riconoscimento di cui al comma 3 della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24.

     5. In caso di esito negativo, deve essere notificato all'interessato apposito provvedimento di diniego all'iscrizione nel quale vengono espressamente indicate le motivazioni. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento.

 

     Art. 9. Albo delle aziende agricole biologiche, in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica.

     1. Alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo delle aziende agricole biologiche, in conversione biologica e delle aziende di trasformazione biologica, istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, provvede il Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE.

     2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 5, della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, gli Ispettorati regionali per l'agricoltura trasmettono al Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE l'elenco delle aziende che hanno ottenuto il riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente provvedimento.

     3. Parimenti le associazioni dei produttori biologici riconosciute trasmettono al Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE copia autenticata del libro soci.

     4. Le associazioni dei produttori biologici riconosciute sono tenute a comunicare al sopracitato Dipartimento, entro il termine di 30 giorni, le variazioni intervenute nella composizione sociale.

     5. Il Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE provvede a comunicare ad ogni singola associazione dei produttori riconosciuta l'elenco delle aziende non associate, che hanno ottenuto il riconoscimento, sottoposte al proprio controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24.

 

     Art. 10. Controlli.

     1. Nel corso di ciascuna annata, presso ogni azienda o stabilimento di lavorazione, trasformazione o conservazione biologica, devono essere effettuate almeno tre ispezioni da parte delle associazioni dei produttori riconosciute. Le associazioni possono avvalersi dei laboratori dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene per le analisi sui prodotti zootecnici e lattiero caseari e dell'Istituto agro-chimico di Castelfranco per le analisi sui terreni ed i prodotti vegetali.

     2. Le medesime associazioni provvedono a comunicare al Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE, con frequenza semestrale, l'esito dei controlli effettuati e le misure applicate nei confronti delle aziende inadempienti.

     3. Il Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE, avvalendosi degli ispettori di vigilanza di cui all'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, può effettuare controlli, anche senza preavviso, sull'attività delle associazioni dei produttori biologici riconosciute estendendoli eventualmente alle aziende che ad esse fanno riferimento.

 

     Art. 11. Obblighi e sanzioni.

     1. Chiunque abbia ottenuto l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, qualora intenda derogare dagli obblighi assunti deve darne comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento per l'agricoltura ed i rapporti con la CEE per chiedere la cancellazione dall'albo.

     2. La cancellazione è inoltre disposta nei confronti di chiunque non rispetti quanto disposto dal presente regolamento.

     3. Sono cancellate dall'albo anche le aziende le cui associazioni abbiano deliberato l'estromissione dal corpo sociale.

     4. Ferme restando le eventuali responsabilità di diversa natura degli amministratori o del personale addetto ai controlli, il mancato o ritardato o non puntuale esercizio dei controlli stessi potrà comportare la revoca del riconoscimento dell'associazione.

     5. Alla violazione degli obblighi e divieti previsti dalla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, e del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi statali in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.