§ 2.4.17 - Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33.
Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:20/12/1991
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Uniformi.
Art. 2.  Distintivi e tesserino di riconoscimento.
Art. 3.  Mezzi e strumenti operativi.
Art. 4.  Mezzi per i Comuni montani.
Art. 5.  Servizio a cavallo.
Art. 6.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 2.4.17 - Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33. [1]

Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

(B.U. n. 114 del 24-12-1991).

 

Art. 1. Uniformi.

     1. La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi di polizia locale è costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare, per ciascun servizio formalmente istituito, le esigenze di decoro, di funzionalità e di identificazione.

     2. Gli addetti alla polizia locale svolgono, di norma, l'attività di servizio in uniforme.

     3. Il regolamento degli Enti può prevedere che il servizio sia svolto in abito civile, quando ciò sia necessario per l'espletamento dello stesso. In tal caso, il regolamento individua il soggetto competente al rilascio della relativa autorizzazione.

     4. Le uniformi degli addetti alla polizia locale sono uguali in tutto il territorio regionale.

     5. Sono previste le seguenti uniformi:

     a) per il servizio ordinario;

     b) per il servizio motomontato;

     c) per interventi straordinari;

     d) per i servizi d'onore e di rappresentanza.

     6. Le caratteristiche generali di ciascun capo sono specificate nell'allegato A della presente legge.

     7. L'uso dell'uniforme è disciplinato dal regolamento del Corpo o del Servizio. I servizi d'onore e di rappresentanza sono disposti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

 

     Art. 2. Distintivi e tesserino di riconoscimento.

     1. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia locale sono indicati nell'allegato B della presente legge.

     2. I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale, in relazione alla qualifica e funzioni conferite, sono indicati negli allegati C e C1 della presente legge.

     3. Ciascun addetto alla polizia locale è dotato di un tesserino di riconoscimento conforme all'allegato D della presente legge.

 

     Art. 3. Mezzi e strumenti operativi.

     1. Le attività di polizia locale sono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli per impieghi speciali.

     2. I Corpi o i Servizi di polizia locale potranno essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

     3. Tutti i mezzi, all'infuori dei motocicli, ciclomotori e velocipedi, devono essere muniti di estintore, sistema di allarme e, ove esistente, di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa o col centralino del comando, nonchè di attrezzature idonee ad assicurare una efficiente operatività.

     4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori indicati nell'allegato E della presente legge.

     5. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedato e quello che espleta compiti istituzionali con motocicli, ciclomotori e velocipedi, è dotato, di norma, di apparecchio ricetrasmittente.

 

     Art. 4. Mezzi per i Comuni montani.

     1. Per i servizi in zona di montagna, gli addetti alla polizia locale devono essere dotati di apposita attrezzatura.

     2. Se i servizi riguardano zone a turismo invernale, gli addetti alla polizia locale devono essere dotati dell'attrezzatura per il servizio sulla neve e, di norma, di apparecchiatura ricetrasmittente portatile e di attrezzatura per il soccorso delle persone.

     3. I veicoli, in tal caso, sono di tipo idoneo alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.

 

     Art. 5. Servizio a cavallo.

     1. Gli Enti locali possono istituire servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole o forestali o in parchi pubblici o naturali, quando tale forma di vigilanza risulti efficace e adeguata in relazione all'ambiente e al tipo di utenza.

 

     Art. 6. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche agli Enti locali diversi dai Comuni che svolgono funzioni di polizia locale.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti provvedono ad adeguare, i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute.

     3. L'adeguamento delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi di trasporto deve avvenire in sede di rinnovo delle dotazioni e comunque non oltre anni 2 dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Allegati A - B - C [2] - C1 [3] - D - E - (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall’art. 17 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Sostituito con L.R. 25 giugno 1993, n. 25, art. 1 (V. B.U. n. 54 del 29-6-1993).

[3] Sostituito con L.R. 25 giugno 1993, n. 25, art. 1 (V. B.U. n. 54 del 29-6-1993).