§ 2.2.52 - L.R. 12 agosto 2005, n. 11.
Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:12/08/2005
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.
Art. 2.  Le funzioni.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Organizzazione e funzionamento.


§ 2.2.52 - L.R. 12 agosto 2005, n. 11.

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.

(B.U. 16 agosto 2005, n. 77).

 

Art. 1. Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.

     1. È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata Conferenza, quale strumento di analisi e di indirizzo sull’economia e sul lavoro a livello regionale.

     2. La Conferenza ha sede presso il Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Le funzioni.

     1. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio sistematico delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La Conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell’occupazione.

     2. La Conferenza presenta al Consiglio regionale una relazione semestrale sullo stato delle dinamiche che hanno caratterizzato l’andamento produttivo e occupazionale di particolari comparti economici a livello regionale.

 

     Art. 3. Composizione.

     1. La Conferenza è composta da:

     a) i componenti dell’Ufficio di Presidenza;

     b) il Presidente della Giunta regionale;

     c) gli assessori competenti nella materia;

     d) i presidenti dei gruppi consiliari;

     e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;

     f) le parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione.

     2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

     3. La Conferenza è convocata dal suo presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Organizzazione e funzionamento.

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura i supporti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell’attività della Conferenza.