§ 2.2.13 - Legge Regionale 11 giugno 1981, n. 28.
Contributi della Regione Veneto a favore dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - I.R.R.S.A.E.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:11/06/1981
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La Regione concede un contributo finanziario all'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi del Veneto, istituito ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'erogazione del contributo di cui alla presente legge avviene in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.
Art. 4.      Il contributo relativo all'esercizio 1981 potrà essere erogato anche successivamente al termine fissato dal primo comma dell'art. 3.
Art. 5.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1981 in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 196119720 [...]


§ 2.2.13 - Legge Regionale 11 giugno 1981, n. 28.

Contributi della Regione Veneto a favore dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - I.R.R.S.A.E.

(B.U. n. 26 del 15-6-1981).

 

Art. 1.

     La Regione concede un contributo finanziario all'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi del Veneto, istituito ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, al fine di favorire e sostenere l'attività svolta dall'Istituto stesso.

 

     Art. 2. [1]

     1. Il contributo è finalizzato alle spese di funzionamento dell'Istituto, nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività.

 

     Art. 3.

     L'erogazione del contributo di cui alla presente legge avviene in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.

     A tal fine l'I.R.R.S.A.E. dovrà far pervenire alla Giunta regionale idonea documentazione relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'articolo precedente.

 

     Art. 4.

     Il contributo relativo all'esercizio 1981 potrà essere erogato anche successivamente al termine fissato dal primo comma dell'art. 3.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1981 in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 196119720 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

     Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

     Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.