| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Valle d'Aosta |
| Materia: | 2. organizzazione regionale |
| Capitolo: | 2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali |
| Data: | 23/11/1977 |
| Numero: | 67 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. [...] |
| Art. 3. Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e il consiglio scolastico distrettuale [...] |
| Art. 4. Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 in ordine alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, [...] |
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 2.6.9 - Legge regionale 23 novembre 1977, n. 67.
Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione.
(B.U. 9 dicembre 1977, n. 11).
Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della
Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della