§ 5.2.38 - L.R. 22 dicembre 2005, n. 30.
Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/12/2005
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizione)
Art. 3.  (Nido d’infanzia)
Art. 4.  (Servizio integrativo al nido)
Art. 5.  (Sperimentazione di nuove tipologie di servizi)
Art. 6.  (Integrazione dei servizi)
Art. 7.  (Volontariato)
Art. 8.  (Partecipazione delle famiglie)
Art. 9.  (Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia)
Art. 10.  (Programma annuale)
Art. 11.  (Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia)
Art. 12.  (Autorizzazione)
Art. 13.  (Accreditamento)
Art. 14.  (Commissione regionale di valutazione per l’accreditamento)
Art. 15.  (Accesso ai servizi)
Art. 16.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 17.  (Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale)
Art. 18.  (Coordinamento pedagogico)
Art. 19.  (Formazione degli operatori)
Art. 20.  (Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia)
Art. 21.  (Erogazione dei fondi regionali)
Art. 22.  (Norma finanziaria)
Art. 23.  (Norme finali e transitorie)
Art. 23 bis.  (Sanzioni amministrative)
Art. 24.  (Clausola valutativa)
Art. 25.  (Abrogazione)


§ 5.2.38 - L.R. 22 dicembre 2005, n. 30. [1]

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

(B.U. 4 gennaio 2006, n. 1 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dello Statuto, sostiene i diritti dell’infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

     2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

     3. La presente legge in particolare:

     a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;

     b) promuove l’organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l’incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco;

     c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l’armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

 

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

 

     Art. 2. (Definizione)

     1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è composto da:

     a) i nidi d’infanzia;

     b) i servizi integrativi al nido;

     c) le nuove tipologie sperimentali di servizi.

 

     Art. 3. (Nido d’infanzia)

     1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all’educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose.

     2. Il nido d’infanzia ha le seguenti finalità:

     a) l’educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;

     b) il sostegno alle famiglie nell’educazione e nella cura dei figli.

     3. L’orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere.

 

     Art. 4. (Servizio integrativo al nido)

     1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.

     Sono servizi integrativi:

     a) i centri per bambine e bambini;

     b) i centri per bambine e bambini e famiglie.

     2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

     3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

     a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un’altra figura parentale;

     b) favorire la socializzazione e l’attività ludica;

     c) creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze. per gli adulti. La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

     4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l’integrazione.

 

     Art. 5. (Sperimentazione di nuove tipologie di servizi)

     1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.

     Tra questi la Regione individua:

     a) gli spazi gioco;

     b) i centri ricreativi;

     c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia;

     d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

     e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

     2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco. Con l’atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.

     3. Il Piano triennale regionale di cui all’articolo 9, prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l’infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra zero e sei anni.

     4. Il Piano triennale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell’infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.

 

     Art. 6. (Integrazione dei servizi)

     1. La Regione promuove la continuità tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, in un’ottica di coerenza e integrazione degli interventi.

 

     Art. 7. (Volontariato)

     1. La Regione valorizza e favorisce altresì l’inserimento delle attività di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attività ludico-ricreative previste nel progetto educativo.

 

     Art. 8. (Partecipazione delle famiglie)

     1. I gestori, pubblici e privati dei servizi all’infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell’adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

     2. Il Piano triennale regionale definisce modalità e criteri per l’attuazione del comma 1.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 9. (Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia)

     1. La Giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.

     2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

     3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

     a) la garanzia dei diritti all’educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;

     b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;

     c) i diritti all’accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;

     d) l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi;

     e) l’omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;

     f) la continuità con la scuola d’infanzia;

     g) l’applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

     4. Il Piano triennale definisce:

     a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione die servizi;

     b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;

     c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all’interno di ogni tipologia di servizio per l’infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi, nonché della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;

     d) i criteri generali per l’assegnazione dei finanziamenti;

     e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;

     f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l’integrazione tra i servizi per l’infanzia, a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto, a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell’infanzia nella comunità regionale;

     g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

     5. La Giunta regionale cura il coordinamento dell’attuazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all’articolo 10; trasmette una relazione annuale alla commissione consiliare competente sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, avvalendosi dell’Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 37 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

 

     Art. 10. (Programma annuale)

     1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale, il quale, in attuazione del Piano triennale, prevede:

     a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;

     b) l’indicazione delle attività programmate nell’articolo 9, comma 4;

     c) la determinazione dei finanziamenti.

 

     Art. 11. (Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia)

     1. La Regione per l’elaborazione del Piano triennale promuove la partecipazione dei Comuni e dei soggetti coinvolti nell’ambito della progettazione, gestione e qualificazione dei servizi ed interventi rivolti all’infanzia.

     2. Ai fini del comma 1 è istituita la Conferenza regionale della prima infanzia.

     3. Della Conferenza fanno parte:

     a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante dell’Università degli studi di Perugia;

     c) un rappresentante della Direzione scolastica regionale;

     d) quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

     e) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

     f) due componenti designati dal Forum del terzo settore;

     g) quattro componenti tecnico professionali designati dalle ASL;

     h) due componenti designati dalle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14.

     i) due componenti degli ambiti territoriali socioassistenziali, così come definiti dal Piano sociale regionale 2000-2002, designati dalla Giunta regionale;

     l) due coordinatori pedagogici dei servizi per l’infanzia dei Comuni designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

     4. La Conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

 

     Art. 12. (Autorizzazione)

     1. I Comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all’articolo 2, nell’ambito del proprio territorio.

     2. La Giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione dell’autorizzazione.

     3. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dal Piano triennale di cui all’articolo 9;

     b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

     c) disporre di una equipe multiprofessionale;

     d) disporre di una struttura che garantisca la sicurezza ambientale;

     e) disporre di una struttura conforme in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari;

     f) disporre di spazi adeguati;

     g) disporre di materiali idonei per l’attività pedagogica;

     h) disporre di un progetto educativo del servizio;

     i) disporre di un regolamento di funzionamento;

     l) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;

     m) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti definito dal Piano triennale;

     n) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativa vigente, adottando regimi dietetici adeguati, ed attuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASL competente con l’indicazione di preferenza per cibi biologici e cibi senza OGM.

     4. L’autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti.

     5. La Giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai Comuni.

 

     Art. 13. (Accreditamento)

     1. La Giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

     2. L’accreditamento costituisce condizione per l’accesso a benefici e finanziamenti pubblici.

     3. Per ottenere l’accreditamento il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al Comune.

     4. L’accreditamento è concesso sulla base dei seguenti requisiti:

     a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall’articolo 18;

     b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori;

     c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;

     d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;

     e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale;

     f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all’articolo 15 e la partecipazione delle famiglie di cui all’articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori.

     5. L’accreditamento è concesso dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’art. 14 [2].

     6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 è condizione per la sospensione dell’accreditamento.

 

     Art. 14. (Commissione regionale di valutazione per l’accreditamento)

     1. La Giunta regionale nomina la Commissione di valutazione per l’accreditamento con i seguenti compiti:

     a) esprimere parere sulle richieste di accreditamento dei servizi pubblici e privati;

     b) fornire attività di accompagnamento e sostegno ai Comuni e ai soggetti privati in merito alle procedure di accreditamento dei servizi educativi.

     2. La Commissione è composta dai seguenti rappresentanti:

     a) il dirigente della struttura regionale competente per i servizi per l’infanzia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico-educative;

     c) un tecnico del settore igienico-sanitario;

     d) un tecnico del settore edilizio.

     3. La Commissione può essere integrata con altre professionalità laddove se ne ravvisi la necessità.

     4. Nell’espressione del parere in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 15. (Accesso ai servizi)

     1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi avviene attraverso forme di contribuzione diversificata a seconda delle condizioni economiche e sociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di equità e di tutela delle fasce meno abbienti.

 

TITOLO IV

FUNZIONI DEI COMUNI

 

     Art. 16. (Funzioni dei Comuni)

     1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

     2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

     3. I Comuni promuovono, all’interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l’infanzia nell’ambito del proprio territorio.

     4. I Comuni, nell’ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.

     5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

     6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, annualmente, informazioni e dati statistici sull’attuazione della presente legge [3].

     7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

     7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso [4].

     7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non successivo al 31 dicembre 2023, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza [5].

     7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione [6].

 

TITOLO V

PERSONALE DEI NIDI, DEI SERVIZI INTEGRATIVI

E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

 

     Art. 17. (Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale)

     1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all’articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali.

     2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

     a) educare e prendersi cura delle bambine e die bambini;

     b) strutturare e curare l’organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine;

     c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;

     d) realizzare la continuità educativa;

     e) collaborare al lavoro di rete;

     f) sostenere le competenze genitoriali;

     g) documentare le esperienze.

     3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicità di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalità.

     4. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

     5. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell’attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

     6. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di preparazione del cibo, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell’attività del servizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio per l’infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze.

     7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

     8. Nell’organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell’attività. Deve essere valorizzato il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

 

     Art. 18. (Coordinamento pedagogico)

     1. I Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell’infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.

     2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:

     a) programmazione educativa;

     b) promozione della cultura dell’infanzia e dei servizi;

     c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;

     d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;

     e) organizzazione della formazione e dell’aggiornamento degli operatori.

 

     Art. 19. (Formazione degli operatori)

     1. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori professionali e degli educatori animatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall’Università.

 

     Art. 20. (Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia)

     1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.

     2. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l’infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia sul territorio regionale e nazionale.

     3. La Giunta regionale con proprio atto determina previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e il funzionamento del Centro.

 

TITOLO VI

FINANZIAMENTO

 

     Art. 21. (Erogazione dei fondi regionali)

     1. Il piano annuale definisce le modalità di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) assegnazione dei contributi, nell’erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con priorità alle strutture pubbliche, in base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti;

     b) qualificazione delle attività volte alla funzione educativa dei servizi, quali aggiornamento e coordinamento degli operatori, studio, ricerca e sperimentazione di forme innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi;

     c) finanziamenti per l’acquisizione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per la prima infanzia.

     2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi per la prima infanzia mediante i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall’attivazione del servizio.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

     1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi da Comuni è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 1.305.953,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 944 n.i.).

     2. Al finanziamento dei contributi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi da soggetti privati accreditati si provvede per l’anno 2006 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 945 n.i.).

     3. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 21, comma 1, lettera c), si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.012, di nuova istituzione, del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia» (cap. 6669 n.i.).

     4. Al finanziamento degli oneri previsti all’articolo 7 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 946 n.i.).

     5. Al finanziamento degli oneri previsti all’articolo 13 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 300.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 947 n.i.).

     6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e 20 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 100.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 948 n.i.).

     7. Per l’esercizio 2006 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le risorse allocate con il bilancio pluriennale 2005-2007, annualità 2006, nella unità previsionale di base 10.1.008 per il finanziamento per le stesse finalità della legge regionale 2 giugno 1987, n. 30 (cap. 950 e 951).

     8. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

     9. La Conferenza regionale prevista all’articolo 11 e la Commissione regionale di valutazione per l’accreditamento di cui all’articolo 14 non comportano oneri di funzionamento.

     10. Al finanziamento del programma annuale di cui all’articolo 10 possono concorrere, oltre ai finanziamenti regionali di cui al presente articolo, ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità da contributi e trasferimenti dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti.

     11. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie)

     1. Fino all’adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

     2. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall’entrata in vigore della stessa.

     4. La funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all’articolo 17, può essere svolta all’interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione e specializzazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

     4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all’articolo 17 purché:

a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore [7].

     4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l’accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all’articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati [8].

     4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull’omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all’interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all’articolo 9 [9].

 

     Art. 23 bis. (Sanzioni amministrative) [10]

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell’accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

5. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l’esercizio dell’attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’accreditamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati.

 

     Art. 24. (Clausola valutativa)

     1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

     2. A tal fine la Giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare:

     a) il quadro delle attività programmate dai Comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi;

     b) il quadro dei criteri fissati e delle modalità per la concessione da parte dei Comuni dell’autorizzazione dei nuovi servizi per l’infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;

     c) l’elenco dei soggetti iscritti ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento nei registri regionali;

     d) le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.

 

     Art. 25. (Abrogazione)

     1. È abrogata la legge regionale n. 30/1987.

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 16 ottobre 2023, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 2013, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 2013, n. 1, già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 2020, n. 8.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 2020, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[10] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.