§ 4.1.49 - R.R. 12 aprile 2000, n. 3.
Norme per la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in attuazione dell'art. 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/04/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Campo di applicazione).
Art. 3.  (Invito ad adempiere).
Art. 4.  (Nomina commissario ad acta).
Art. 5.  (Poteri ed attività del commissario).
Art. 6.  (Oneri finanziari).


§ 4.1.49 - R.R. 12 aprile 2000, n. 3. [1]

Norme per la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in attuazione dell'art. 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

(B.U. n. 23 del 19 aprile 2000).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La normativa contenuta nel presente regolamento si inquadra nella disciplina generale delle funzioni di indirizzo e coordinamento e dei poteri sostitutivi regionali, prevista dall'art. 11 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

     2. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, disciplina in particolare:

     a) le funzioni e le competenze ed i singoli atti sui quali si attuano i poteri sostitutivi regionali;

     b) le procedure di attivazione e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla precedente lettera a).

 

     Art. 2. (Campo di applicazione).

     1. I termini perentori per l'adozione degli atti e lo svolgimento degli adempimenti, il cui mancato rispetto comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi regionali, sono quelli stabiliti nei vari articoli della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, relativi ai procedimenti di formazione del P.R.G. e del P.T.C.P. e delle loro varianti.

     2. Le funzioni amministrative regionali delegate o subdelegate alle Province ed ai Comuni, per le quali sono attivabili i poteri sostitutivi regionali, sono quelle previste negli articoli 38 e 39 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

     3. Per le eventuali altre inadempienze nell'esercizio delle funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali, in materia urbanistica e di beni ambientali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2 e 3, della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34, ed, in quanto compatibile, la disciplina di dettaglio del presente regolamento.

     4. Resta ferma la disciplina dei poteri sostitutivi regionali prevista dalla legislazione statale relativamente alle procedure di rilascio della concessione edilizia.

 

     Art. 3. (Invito ad adempiere).

     1. Nel caso venga accertata dagli uffici regionali competenti la mancata adozione dei singoli atti entro i termini perentori previsti dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, sono esercitati i poteri sostitutivi regionali previsti dalla legge.

     2. In caso di inadempienza, accertata d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali delegate o subdelegate ai sensi della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, e nell'adozione dei relativi atti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, sono esercitati i poteri sostitutivi regionali previsti dalla legge.

     3. La lettera di invito a provvedere, di cui ai commi 1 e 2, viene notificata, al legale rappresentante dell'ente inadempiente e, se diverso, al presidente dell'organo collegiale competente ad adottare l'atto ovvero al dirigente competente all'adozione dell'atto medesimo ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine di trenta o sessanta giorni decorre dalla data di pubblicazione nel BUR della lettera di invito con gli estremi dell'avvenuta notifica.

     4. La Regione può altresì invitare e sensibilizzare i singoli enti locali a provvedere, entro congruo termine, al compimento delle attività e all'adozione degli atti, concernenti funzioni loro attribuite dalla Regione, per i quali le leggi regionali 21 ottobre 1997, n. 31 e 10 aprile 1995, n. 28, stabiliscano termini solo ordinatori, dando periodica informazione dei ritardi e degli inadempimenti alla Giunta regionale e al Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 15 della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

 

     Art. 4. (Nomina commissario ad acta).

     1. La Regione decorso inutilmente il termine fissato nell'invito di cui all'art. 3, si sostituisce all'ente rimasto inattivo o comunque inadempiente, nominando un commissario, che provvede in via sostitutiva.

     2. La nomina del commissario ad acta è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. Il commissario viene individuato tra i dipendenti regionali aventi qualifica dirigenziale.

     3. Il provvedimento di nomina contiene anche il termine perentorio entro il quale il commissario deve adottare l'atto oggetto dell'intervento sostitutivo non superiore, di norma, a 60 giorni.

     4. In presenza di fatti o situazioni, oggettivi e dimostrati, che abbiano causato il mancato rispetto del termine o il ritardo nell'esercizio della funzione e, comunque, di procedimento amministrativo già avviato dall'ente, la Giunta regionale ha facoltà di valutare ed accogliere la eventuale richiesta motivata, presentata dall'ente interessato prima della scadenza del termine, di differire, una sola volta, la nomina del commissario per un ulteriore periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

     5. Il decreto di nomina del commissario ad acta, è notificato, al legale rappresentante dell'ente interessato ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. L'Ente, nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario ad acta, non perde comunque il potere di compiere l'atto o di esercitare la funzione, per i quali è stata rilevata l'omissione o l'inerzia, fino a quando non avrà provveduto il commissario stesso.

     7. Della sostituzione dell'ente inadempiente viene informato il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 15 della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

     8. La nomina del commissario viene comunicata anche all'Ufficio organizzazione e metodi, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Poteri ed attività del commissario).

     1. Il commissario dispone di tutti i poteri dell'organo sostituito e si avvale, per l'esecuzione dell'incarico, delle strutture organizzative dell'ente inadempiente, le quali devono fornire l'assistenza, la documentazione, gli elementi ed ogni utile supporto per la sollecita adozione dell'atto, per il compimento dell'attività o per l'esercizio della funzione amministrativa delegata.

     2. Per l'espletamento dell'incarico il commissario può, altresì, richiedere motivatamente ed ottenere, ove ne venga ravvisata l'opportunità e la necessità per meglio garantire il compimento dell'attività entro il termine perentorio assegnato, anche il supporto integrativo delle unità organizzative e l'impiego degli strumenti tecnologici dei competenti Servizi regionali.

     3. Il commissario, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto ad utilizzare e far propri i progetti di atti di programmazione o pianificazione, gli schemi di atti deliberativi o autorizzativi e tutta la documentazione già predisposta dall'ente sostituito, salvo curarne gli adeguamenti, eventualmente necessari, ai contenuti ed alle prescrizioni di norme di legge e di atti di programmazione regionale e statale, nonché di pianificazione provinciale.

     4. Per il completamento dei progetti di atti di programmazione o pianificazione, già iniziati a predisporre da parte dall'ente sostituito, il commissario si limita a provvedere agli adempimenti ed agli adeguamenti espressamente previsti dal P.U.T. e dal P.T.C.P. nonché al recepimento delle normative comunitarie, statali e regionali di settore intervenute e per il resto a rinnovare le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici, ove esistenti.

     5. Il commissario provvede in ogni caso avvalendosi unicamente delle strutture dell'ente sostituito, dei progettisti già incaricati e delle strutture regionali ai sensi dei commi 1 e 2, senza possibilità di ricorrere a nuovi incarichi professionali esterni.

 

     Art. 6. (Oneri finanziari).

     1. Al commissario ad acta, trattandosi di dipendente regionale con qualifica dirigenziale e di incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza, per l'espletamento dello stesso, oltre la normale retribuzione, spetta unicamente il trattamento economico di missione alle condizioni e nelle misure previste dalla normativa regionale vigente.

     2. Le spese per l'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente, al quale la Regione richiede il rimborso, allegando la rendicontazione dettagliata e documentata delle stesse, relativamente alla quota di retribuzione ed al trattamento economico di missione corrisposti al commissario per le giornate di espletamento dell'incarico.

     3. Gli orari di effettiva presenza presso l'ente locale o presso la sede degli uffici regionali nei casi di cui all'art. 5, comma 2, per l'espletamento dell'incarico, sono attestati mediante autocertificazione del commissario stesso, resa nelle forme di legge.

     4. Non rientrano tra le spese da porre a carico dell'ente inadempiente quelle connesse alle eventuali attività di supporto integrativo, di cui all'art. 5, comma 2, attesa la sussistenza anche di un interesse regionale al compimento delle attività e la non indispensabilità in assoluto del ricorso alla specifica modalità.

     5. In caso di mancato rimborso entro il termine stabilito, la Regione cura la riscossione delle somme spettanti secondo le modalità e procedure coattive previste dalle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate patrimoniali.

 


[1] Abrogato dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.