§ 3.2.184 - Regolamento 26 marzo 2001, n. 587.
Regolamento (CE) n. 587/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:26/03/2001
Numero:587


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 3.2.184 - Regolamento 26 marzo 2001, n. 587.

Regolamento (CE) n. 587/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

(G.U.C.E. 27 marzo 2001, n. L 86)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) La canapa di cui al codice NC 5302 può essere utilizzata per alcuni nuovi impieghi industriali, segnatamente nella fabbricazione di pannelli isolanti o nella fabbricazione di mattoni, senza che sia necessario, in alcuni casi, separare la fibre dalla parte legnosa dello stelo. Ciò costituisce un'utilizzazione non alimentare conforme all'obiettivo del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2555/2000.

     (2) La canapa destinata a questo tipo di utilizzazione può, sino alla fine della campagna di commercializzazione 2000/01, formare oggetto di un aiuto comunitario nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore del lino e della canapa, disciplinato dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1308/70 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, e (CEE) n. 619/71, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98, nonché dal regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2000. A partire dalla campagna 2001/02, la canapa sarà inserita nel regime di sostegno ai produttori di alcuni seminativi istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999. Tuttavia, soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre potrà formare oggetto dell'aiuto per superficie previsto dal suddetto regolamento nonché dell'aiuto alla trasformazione previsto dal nuovo regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre. In tali condizioni il rischio di cumulo degli aiuti comunitari che è escluso dal regolamento (CE) n. 2461/1999 non sussiste più e la canapa destinata ad essere trasformata in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 può essere inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2461/1999.

     (3) Per evitare il rischio che vengano praticate coltivazioni illecite di canapa, occorre prevedere le stesse condizioni di coltivazione e le stesse misure specifiche di controllo previste per la canapa destinata alla produzione di fibre nel quadro del regolamento (CE) n. 1251/1999 e del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000.

     (4) Sono state messe a punto nuove tecnologie nel settore del riscaldamento che utilizzano, come biocombustibili, cereali o certi prodotti oleosi e cioè fave di soia, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole direttamente negli apparecchi di riscaldamento, senza essere sottoposti ad alcun processo di trasformazione. Queste materie prime possono anche essere trasformate nell'azienda agricola per la produzione di biocombustibili, come l'olio di colza greggio, o per la produzione di energia, come l'elettricità. L'utilizzazione di queste materie prime che hanno un elevato potere calorico costituisce un impiego non alimentare conforme all'obiettivo del regolamento (CE) n. 2461/1999.

     (5) Per un'utilizzazione più facile di queste materie prime come bicombustibili, risulta opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare i richiedenti a bruciare negli apparecchi di riscaldamento utilizzati nelle loro aziende agricole i cereali o certi prodotti oleosi raccolti su superfici ritirate dalla produzione.

     (6) Allo scopo di evitare che dette materie prime vengano deviate verso altre utilizzazioni, gli Stati membri devono prendere le opportune disposizioni ai fini del corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto, prevedendo segnatamente la denaturazione dei cereali o dei prodotti oleosi.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue.

     1) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

     "1 bis. Nel caso di una coltura di canapa, il pagamento è inoltre subordinato all'impiego di varietà il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore allo 0,2% e che siano elencate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/1999 alla data del 15 maggio precedente la campagna al cui titolo viene richiesto il pagamento. Le sementi di dette varietà devono essere state certificate conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio (*).

     Per consentire il controllo di cui all'articolo 21 bis del presente regolamento, la coltura di canapa deve essere sottoposta a manutenzione almeno sino a 10 giorni dopo la fine della fioritura. Tuttavia, lo Stato membro può autorizzare la raccolta di canapa prima del termine dei 10 giorni successivi alla fine della fioritura qualora di produttore in questione abbia già formato oggetto del controllo di cui all'articolo 21 bis oppure qualora siano stati portati a termine tutti i controlli previsti all'articolo 21 bis."

     2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     "4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

     a) utilizzare tutti i cereali o tutti i prodotti oleosi di cui ai codici NC 12010090, ex 1205 00 90 e 1206 00 91 raccolti su determinate superfici messe a riposo:

     i) come combustibili per riscaldamento della propria azienda agricola;

     ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocombustibili;

     b) trasformare, nella propria azienda agricola, tutta la materia prima raccolta su determinate superfici messe a riposo, in biogas di cui al codice NC 27112900.

     In tali casi, il richiedente si impegna, mediante dichiarazione sostitutiva del contratto di cui all'articolo 4, ad utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione.

     Lo Stato membro che faccia ricorso alla possibilità di cui al primo comma predispone adeguate misure di controllo ai fini dell'utilizzazione diretta della materia prima nell'azienda o ai fini della trasformazione in biogas di cui al codice NC 27112900. Inoltre, i cereali o i prodotti oleosi utilizzati direttamente nell'azienda agricola come combustibile devono formare oggetto di una denaturazione secondo un metodo che viene stabilito dallo Stato membro.

     Le misure di cui ai precedenti commi e le successive modificazioni sono comunicate alla Commissione anteriormente al 30 novembre precedente l'anno durante il quale ha luogo la raccolta cui dette misure si applicano. Per la campagna 2001/02 tali misure sono comunicate anteriormente al 31 maggio 2001.

     Gli articoli da 4 a 21 si applicano mutatis mutandis."

     3) Alla fine dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

     "Nel caso di una coltura di canapa, la domanda deve inoltre:

     a) contenere informazioni concernenti le quantità di sementi utilizzate, in kg/ha;

     b) essere corredata delle etichette ufficiali previste all'articolo 10 della direttiva 69/208/CEE oppure delle disposizioni adottate a norma del suddetto articolo che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate.

     Qualora le semine avvengano dopo la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento, le etichette sono depositate entro il 30 giugno successivo alla presentazione della domanda.

     Gli Stati membri possono prevedere che le etichette siano rinviate all'agricoltore responsabile dopo essere state presentate alle autorità competenti qualora le stesse etichette debbano essere presentate ad altre autorità nazionali."

     4) Al capo II, sezione 9, è aggiunto il seguente articolo 21 bis:

     "Articolo 21 bis

     Nel caso di una coltura di canapa è d'applicazione anche il sistema di controllo del tenore di tetraidrocannabinolo istituito dagli Stati membri per la canapa destinata alla produzione di fibre, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 nonché all'articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2316/1999."

     5) Nell'allegato I, è aggiunto il seguente codice NC:

     "ex 5302 10 00 canapa greggia o macerata per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.)"

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.