§ 3.2.104 - Direttiva 23 giugno 1999, n. 64.
Direttiva (CE) n. 1999/64 della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:23/06/1999
Numero:64


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La Commissione procede al riesame dell'applicazione della presente direttiva quando, a suo parere, il disposto della medesima è adempiuto e gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, e [...]
Art. 3.      Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.2.104 - Direttiva 23 giugno 1999, n. 64.

Direttiva (CE) n. 1999/64 della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte (Testo rilevante ai fini del SEE). [1]

(G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     La Commissione procede al riesame dell'applicazione della presente direttiva quando, a suo parere, il disposto della medesima è adempiuto e gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, e comunque entro il 31 dicembre 2002.

Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura dell'anello locale, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione

particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

 

     Art. 3.

     Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 1.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Direttiva abrogata dall’allegato della direttiva n. 2002/77/CE con effetto a decorrere dal 25 luglio 2003.

[2] Sostituisce l'art. 9 della direttiva 90/388/CEE.